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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 13/02/2026, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2199/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
CUGINI IA, TO
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17839/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Osanna Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240203782729000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: rinuncia al giudizio
Resistente/Appellato: cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia al giudizio con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Circa l'annullamento della cartella esattoriale numero 09720240203782729000 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/197 anno di imposta 2020 per l'importo di euro
8.825,13 di cui euro 5,88 per diritti di notifica
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Prov.le I di Roma
proposto da Ricorrente_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto che in data 11/12/2024 parte ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso con allegato provvedimento di sgravio integrale dell'ente impositore, rinuncia che veniva accettata dalla parte resistente con nota depositata in data 10/01/2025 con richiesta di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
DICHIARA
Estinto il giudizio per rinuncia al ricorso ex art. 44 D.Lgv. n. 546/92.
Visto l'art. 45 D.Lgv. n. 546/92 le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Roma, 11 febbraio 2026
Il Presidente Il TO
Dott. Antonio Spataro Dott.ssa Tiziana Cugini
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente
CUGINI IA, TO
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17839/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Osanna Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240203782729000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: rinuncia al giudizio
Resistente/Appellato: cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia al giudizio con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Circa l'annullamento della cartella esattoriale numero 09720240203782729000 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/197 anno di imposta 2020 per l'importo di euro
8.825,13 di cui euro 5,88 per diritti di notifica
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Prov.le I di Roma
proposto da Ricorrente_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto che in data 11/12/2024 parte ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso con allegato provvedimento di sgravio integrale dell'ente impositore, rinuncia che veniva accettata dalla parte resistente con nota depositata in data 10/01/2025 con richiesta di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
DICHIARA
Estinto il giudizio per rinuncia al ricorso ex art. 44 D.Lgv. n. 546/92.
Visto l'art. 45 D.Lgv. n. 546/92 le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Roma, 11 febbraio 2026
Il Presidente Il TO
Dott. Antonio Spataro Dott.ssa Tiziana Cugini