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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 286/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2642/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259007330571000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: le parti congiuntamente chiedono che venga trattato il merito .Il contribuente chiede la condanna alle spese ,il rappresentante dell'Ufficio la compensazione delle spese.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La A.S.C.D. Dilettantistica Academy Centro Danza Agrigento ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 29120259007230571/000, notificato il 22 luglio 2025 ed emesso dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione di Agrigento sulla base dell'avviso di accertamento n. TY504DS00264/2020, per l'importo di euro 5.347,99 a titolo di IVA, IRES, IRAP e relativi interessi.
La contribuente ha dedotto la duplicazione della pretesa tributaria, già oggetto di precedente giudizio definito con sentenza n. 76/2023 di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, che aveva integralmente annullato l'avviso di accertamento presupposto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento, rappresentando di avere proposto appello avverso la citata sentenza n. 76/2023 e che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 6130/2025, depositata l'8 settembre 2025, ha rigettato l'impugnazione dell'Ufficio.
L'Amministrazione ha quindi dedotto che, in esecuzione delle pronunce favorevoli al contribuente, è stato integralmente disposto lo sgravio della partita di ruolo relativa all'intimazione impugnata, depositando la relativa documentazione attestante l'avvenuto sgravio.
Ha pertanto concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 23.01.2026, su concorde richiesta delle parti quanto alla cessazione della materia del contendere, ma con istanza della ricorrente di condanna alle spese e richiesta dell'Ufficio di compensazione, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
La Corte, non può che affermare che nella fattispecie in esame ricorrono tutti i presupposti per una declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Si è verificato, infatti, un evento - sgravio totale dell'importo dovuto e richiesta di estinzione del giudizio - che rende inutile la pronuncia sulla domanda di illegittimità dell'atto impugnato per i motivi inizialmente formulati nel presente giudizio.
Ed invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la cessazione della materia del contendere ricorre quando l'Amministrazione finanziaria elimina integralmente gli effetti dell'atto impugnato, rendendo inutile la decisione nel merito.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che le spese del presente giudizio debbano essere regolate secondo un principio di causalità, di cui la soccombenza, anche virtuale, è espressione (Cass. 30 marzo 2010, n.
7625), nel senso che le spese, in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Causare un processo significa anche costringere la controparte alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che avrebbe potuto essere evitata mediante un comportamento diligente ed esigibile da parte dell'Amministrazione. Non è, dunque, esente dall'onere delle spese la parte che, con una condotta antigiuridica o negligente, abbia provocato la necessità del processo (Cass., SS.UU., 9 luglio 2009, n. 16092).
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18003/2022, ha ribadito che l'annullamento dell'avviso di accertamento comporta l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, poiché la pronuncia giudiziale elimina il titolo della pretesa tributaria, indipendentemente dal passaggio in giudicato.
Ne deriva che l'annullamento giudiziale dell'atto presupposto determina un vizio sopravvenuto degli atti della riscossione, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte (sentt. nn. 22360/2020, 24854/2021,
3736/2022, 10740/2022).
Orbene, nel caso di specie, la notifica, nel luglio 2025, di un'intimazione di pagamento fondata su un accertamento già annullato dalla sentenza n. 76/2023 (con conseguente venir meno del titolo giustificativo dell'intimazione), a prescindere dalla proposizione dell'appello, poi rigettato, ha dato causa al processo, rendendo necessaria l'iniziativa giudiziaria della contribuente.
Alla luce di ciò, la soccombenza virtuale va imputata all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Agrigento, con conseguente condanna alle spese in favore della ricorrente, non ricorrendo i presupposti per la compensazione.
Le spese vanno liquidate integralmente secondo il DM 55/2014, applicando i parametri minimi per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, trattazione, cautelare) relativi allo scaglione di valore € 5.201–
26.000, con riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 4, in assenza di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore A.S.C.D. Dilettantistica Academy Centro Danza Agrigento, delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.463,70 oltre accessori se ed in quanto dovuti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.01.2026
Il Giudice Monocratico
DR LA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VELLA ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2642/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N. 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120259007330571000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: le parti congiuntamente chiedono che venga trattato il merito .Il contribuente chiede la condanna alle spese ,il rappresentante dell'Ufficio la compensazione delle spese.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La A.S.C.D. Dilettantistica Academy Centro Danza Agrigento ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 29120259007230571/000, notificato il 22 luglio 2025 ed emesso dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione di Agrigento sulla base dell'avviso di accertamento n. TY504DS00264/2020, per l'importo di euro 5.347,99 a titolo di IVA, IRES, IRAP e relativi interessi.
La contribuente ha dedotto la duplicazione della pretesa tributaria, già oggetto di precedente giudizio definito con sentenza n. 76/2023 di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, che aveva integralmente annullato l'avviso di accertamento presupposto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento, rappresentando di avere proposto appello avverso la citata sentenza n. 76/2023 e che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 6130/2025, depositata l'8 settembre 2025, ha rigettato l'impugnazione dell'Ufficio.
L'Amministrazione ha quindi dedotto che, in esecuzione delle pronunce favorevoli al contribuente, è stato integralmente disposto lo sgravio della partita di ruolo relativa all'intimazione impugnata, depositando la relativa documentazione attestante l'avvenuto sgravio.
Ha pertanto concluso chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 23.01.2026, su concorde richiesta delle parti quanto alla cessazione della materia del contendere, ma con istanza della ricorrente di condanna alle spese e richiesta dell'Ufficio di compensazione, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
La Corte, non può che affermare che nella fattispecie in esame ricorrono tutti i presupposti per una declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Si è verificato, infatti, un evento - sgravio totale dell'importo dovuto e richiesta di estinzione del giudizio - che rende inutile la pronuncia sulla domanda di illegittimità dell'atto impugnato per i motivi inizialmente formulati nel presente giudizio.
Ed invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la cessazione della materia del contendere ricorre quando l'Amministrazione finanziaria elimina integralmente gli effetti dell'atto impugnato, rendendo inutile la decisione nel merito.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che le spese del presente giudizio debbano essere regolate secondo un principio di causalità, di cui la soccombenza, anche virtuale, è espressione (Cass. 30 marzo 2010, n.
7625), nel senso che le spese, in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Causare un processo significa anche costringere la controparte alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che avrebbe potuto essere evitata mediante un comportamento diligente ed esigibile da parte dell'Amministrazione. Non è, dunque, esente dall'onere delle spese la parte che, con una condotta antigiuridica o negligente, abbia provocato la necessità del processo (Cass., SS.UU., 9 luglio 2009, n. 16092).
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18003/2022, ha ribadito che l'annullamento dell'avviso di accertamento comporta l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, poiché la pronuncia giudiziale elimina il titolo della pretesa tributaria, indipendentemente dal passaggio in giudicato.
Ne deriva che l'annullamento giudiziale dell'atto presupposto determina un vizio sopravvenuto degli atti della riscossione, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte (sentt. nn. 22360/2020, 24854/2021,
3736/2022, 10740/2022).
Orbene, nel caso di specie, la notifica, nel luglio 2025, di un'intimazione di pagamento fondata su un accertamento già annullato dalla sentenza n. 76/2023 (con conseguente venir meno del titolo giustificativo dell'intimazione), a prescindere dalla proposizione dell'appello, poi rigettato, ha dato causa al processo, rendendo necessaria l'iniziativa giudiziaria della contribuente.
Alla luce di ciò, la soccombenza virtuale va imputata all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Agrigento, con conseguente condanna alle spese in favore della ricorrente, non ricorrendo i presupposti per la compensazione.
Le spese vanno liquidate integralmente secondo il DM 55/2014, applicando i parametri minimi per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, trattazione, cautelare) relativi allo scaglione di valore € 5.201–
26.000, con riduzione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 4, in assenza di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore A.S.C.D. Dilettantistica Academy Centro Danza Agrigento, delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.463,70 oltre accessori se ed in quanto dovuti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.01.2026
Il Giudice Monocratico
DR LA