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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/10/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 2470/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2470/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro pubblico privatizzato: licenziamento individuale per giusta causa” e vertente
TRA
( - avv. COLONNESE Parte_1 C.F._1
TA ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. CAPECE MARCO Controparte_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.05.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava il licenziamento con preavviso del 13.02.2025,
Pagina 1 di 7 r.g. 2470/25
chiedendo al giudice del lavoro adito di condannare la datrice pubblica alla sua reintegra nel posto di lavoro con corresponsione dell'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, oltre al versamento degli oneri contributivi.
Evidenziava che la sanzione espulsiva aveva preso le mosse da tre diverse imputazioni disciplinari ovvero l'abusiva applicazione del protocollo riservato;
il mancato ritorno in servizio dopo una testimonianza resa in
Tribunale per ragioni di servizio;
l'espletamento di un incarico extra- istituzionale senza preventiva autorizzazione. Eccepiva, in breve, la mancanza di terzietà di un componente dell'ufficio disciplinare;
l'inesistenza dei fatti contestati;
la sproporzionalità della sanzione rispetto ai fatti e la ritorsività del licenziamento.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 06.10.2025, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Sottolineava, in particolare, che fossero 100 gli atti lavorati dal ricorrente che non avessero i requisiti per l'acquisizione del protocollo riservato;
che, dopo la testimonianza, terminata alle 9,46, il dipendente doveva considerarsi in servizio, traendo in inganno l'amministrazione; che l'incarico extra- istituzionale era stato sottoscritto e fatturato dal lavoratore prima della autorizzazione.
Il ricorso si presenta fondato e va accolto nei termini di cui alla presente motivazione.
Poiché il recesso è fondato su tre distinti fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti, occorre necessariamente procedere al loro singolo scrutinio.
Quanto al primo episodio, la datrice ha contestato al ricorrente l'abusiva apposizione dell'inoltro al protocollo riservato di un provvedimento adottato dall'amministrazione in autotutela e riguardante il permesso a costruire di cui al n. 15842/21. La stessa datrice, a seguito della segnalazione di tale evento da parte dell'ufficio legale, procedeva all'acquisizione di tutti gli inoltri al protocollo riservato processati dal lavoratore, appurando che lo stesso, nel corso degli ultimi 5 anni, aveva secretato 100 atti che non ne presentavano i requisiti.
Pagina 2 di 7 r.g. 2470/25
L'assunto della datrice, seppure non contestato nel merito dal lavoratore, non assume comunque una particolare gravità ai fini della presente decisione. Invero, non solo va osservato che il pur considerevole numero di atti impropriamente secretati va spalmato su un quinquennio e, fino alla nota del 02.10.2024 inoltrata dall'ufficio legale, l'ente non aveva avuto la necessità di apprendere tale prassi, ritenuta evidentemente irrilevante ai fini dell'azione amministrativa, ma occorre in via dirimente evidenziare che tali atti fossero comunque nella piena disponibilità dei soggetti posti al vertice dell'amministrazione. Né la odierna resistente deduce o tantomeno prova o chiede di provare quali danni o quali potenziali conseguenze o disservizi all'agire amministrativo potesse aver generato il comportamento pur erroneo del ricorrente, che si connota, quindi, da una mera e poso significativa negligenza.
Venendo al secondo punto, anche in questo caso il comportamento tenuto in concreto dal lavoratore, seppure non del tutto conforme ai canoni di buona fede e correttezza che comunque devono connotare il rapporto di lavoro subordinato, assume, nella realtà, un disvalore molto più labile di quanto prospettato nella relativa incolpazione.
Infatti, se è vero che il ricorrente, dovendo procedere a una testimonianza per ragioni di ufficio e dovendo ritenersi in servizio anche al termine della stessa e sino alla conclusione del turno lavorativo giornaliero,
è altrettanto vero e dimostrato documentalmente che in tale giorno lo stesso è incorso in un guasto della propria autovettura, che ne ha di fatto impedito la marciabilità e il suo ritorno al luogo di lavoro. Sul punto, appare eloquente la fattura del 27.05.2024 emessa da Officina e Soccorso
Stradale Pironti s.r.l. a nome del ricorrente che indica il “recupero in via
Falcone in Nocera Inferiore e trasporto presso la nostra officina alle ore
13,40” della vettura Fiat Panda tg. EJ837GB (cfr. doc. in atti). Pertanto,
l'unica colpa addebitabile al dipendente è di non aver tempestivamente informato la datrice di lavoro dell'impossibilità materiale di riprendere il servizio per cause di forza maggiore, ma non gli può essere imputata l'assenza ingiustificata dal servizio e l'asserito comportamento fraudolento, dato che l'assenza sarebbe stata comunque scusabile.
Pagina 3 di 7 r.g. 2470/25
Quanto alla terza incolpazione ovvero l'espletamento di un incarico extra-istituzionale senza preventiva autorizzazione dell'ente, ritiene il decidente che il fatto in esame sia insussistente o comunque privo di rilevanza disciplinare.
Invero, non può, in primo luogo, essere rilevato, in via assorbente, che l'ente locale ha comunque concesso l'autorizzazione al dipendente per l'espletamento di tale incarico e, pertanto, tale atto avrebbe comunque sanato ex post eventuali irregolarità commesse dal lavoratore.
L'amministrazione, pertanto, non ha subito alcun pregiudizio, neppure potenziale, dal comportamento imputato al ricorrente, tenuto anche conto che non sono stati dedotti né eventuali conflitti di interesse né interferenze nell'espletamento del lavoro ordinario di quest'ultimo. Ad ogni modo, non possono essere obliterate le circostanze secondo cui il contratto di affidamento dell'incarico extra-istituzionale fosse comunque espressamente “subordinato all'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza” e che la prima fattura emessa dal ricorrente il 02.11.2023 è successiva alla richiesta di autorizzazione del 25.10.2023 formulata dallo stesso. In ogni caso, va rilevato che tra la sottoscrizione dell'atto di incarico
(23.10.2023) e il provvedimento autorizzatorio (13.11.2023) ricorrono solo pochi giorni, di scarsa significatività per poter far ritenere fraudolento e disciplinarmente rilevante il comportamento assunto dal ricorrente.
Pertanto, valutati gli episodi contestati nella loro globalità, appare del tutto sproporzionata e ingiustamente afflittiva la sanzione espulsiva adottata dalla datrice pubblica, la quale deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare il licenziamento (da considerare, quindi, come extrema ratio).
Pagina 4 di 7 r.g. 2470/25
In diritto, con riferimento al principio di necessaria proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, occorre evidenziare come la giurisprudenza di cassazione abbia da tempo individuato l'inadempimento idoneo a giustificare il licenziamento in ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali (cfr. per tutte Cass. n. 14551/2000; Cass. n. 16260/2004); sicché, quel che è veramente decisivo, ai fini della valutazione della proporzionalità fra addebito e sanzione, è l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza (Cass.
2013/12). Ne deriva che la proporzionalità della sanzione non può essere valutata solo in conformità alla funzione dissuasiva che la stessa sia destinata ad esercitare sul comportamento degli altri dipendenti, dal momento che il principio di proporzionalità implica un giudizio di adeguatezza eminentemente discrezionale, e cioè calibrato sulla gravità della colpa e sull'intensità della violazione della buona fede contrattuale che esprimano i fatti contestati, alla luce di ogni circostanza utile (in termini soggettivi e oggettivi) ad apprezzarne l'effettivo disvalore ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale. Sulla base di tale configurazione, spetta, pertanto, al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi, innanzi tutto, rilievo alla configurazione che delle mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma pure all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto
(ed in specie alla sua durata e all'assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia (v. ad es. Cass. n. 14586/2009). Né può
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ritenersi vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell'apprezzamento della giusta causa di recesso, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, purché vengano valorizzati elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario
(Cass. n. 28492/18).
In definitiva, ritiene il decidente che il comportamento imputabile al lavoratore, in quanto di scarsa rilevanza disciplinare e comunque privo di conseguenze dannose per l'amministrazione, non integri gli estremi del licenziamento neppure per giustificato motivo soggettivo, risultando tale sanzione del tutto sfornita del requisito necessario della proporzionalità.
Il licenziamento deve, quindi essere annullato con conseguente condanna della convenuta, ex art. 63 d.lgs. 165/01, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità. Il datore di lavoro va condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Si dà atto, a tal fine, che l'ultima busta paga di febbraio 2025 indica come retribuzione base mensile quella di € 2.212,81.
Ogni altra questione può ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato al ricorrente in data 13.02.2025 e condanna la parte resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal
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giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2470/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro pubblico privatizzato: licenziamento individuale per giusta causa” e vertente
TRA
( - avv. COLONNESE Parte_1 C.F._1
TA ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. CAPECE MARCO Controparte_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.05.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava il licenziamento con preavviso del 13.02.2025,
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chiedendo al giudice del lavoro adito di condannare la datrice pubblica alla sua reintegra nel posto di lavoro con corresponsione dell'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, oltre al versamento degli oneri contributivi.
Evidenziava che la sanzione espulsiva aveva preso le mosse da tre diverse imputazioni disciplinari ovvero l'abusiva applicazione del protocollo riservato;
il mancato ritorno in servizio dopo una testimonianza resa in
Tribunale per ragioni di servizio;
l'espletamento di un incarico extra- istituzionale senza preventiva autorizzazione. Eccepiva, in breve, la mancanza di terzietà di un componente dell'ufficio disciplinare;
l'inesistenza dei fatti contestati;
la sproporzionalità della sanzione rispetto ai fatti e la ritorsività del licenziamento.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 06.10.2025, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Sottolineava, in particolare, che fossero 100 gli atti lavorati dal ricorrente che non avessero i requisiti per l'acquisizione del protocollo riservato;
che, dopo la testimonianza, terminata alle 9,46, il dipendente doveva considerarsi in servizio, traendo in inganno l'amministrazione; che l'incarico extra- istituzionale era stato sottoscritto e fatturato dal lavoratore prima della autorizzazione.
Il ricorso si presenta fondato e va accolto nei termini di cui alla presente motivazione.
Poiché il recesso è fondato su tre distinti fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti, occorre necessariamente procedere al loro singolo scrutinio.
Quanto al primo episodio, la datrice ha contestato al ricorrente l'abusiva apposizione dell'inoltro al protocollo riservato di un provvedimento adottato dall'amministrazione in autotutela e riguardante il permesso a costruire di cui al n. 15842/21. La stessa datrice, a seguito della segnalazione di tale evento da parte dell'ufficio legale, procedeva all'acquisizione di tutti gli inoltri al protocollo riservato processati dal lavoratore, appurando che lo stesso, nel corso degli ultimi 5 anni, aveva secretato 100 atti che non ne presentavano i requisiti.
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L'assunto della datrice, seppure non contestato nel merito dal lavoratore, non assume comunque una particolare gravità ai fini della presente decisione. Invero, non solo va osservato che il pur considerevole numero di atti impropriamente secretati va spalmato su un quinquennio e, fino alla nota del 02.10.2024 inoltrata dall'ufficio legale, l'ente non aveva avuto la necessità di apprendere tale prassi, ritenuta evidentemente irrilevante ai fini dell'azione amministrativa, ma occorre in via dirimente evidenziare che tali atti fossero comunque nella piena disponibilità dei soggetti posti al vertice dell'amministrazione. Né la odierna resistente deduce o tantomeno prova o chiede di provare quali danni o quali potenziali conseguenze o disservizi all'agire amministrativo potesse aver generato il comportamento pur erroneo del ricorrente, che si connota, quindi, da una mera e poso significativa negligenza.
Venendo al secondo punto, anche in questo caso il comportamento tenuto in concreto dal lavoratore, seppure non del tutto conforme ai canoni di buona fede e correttezza che comunque devono connotare il rapporto di lavoro subordinato, assume, nella realtà, un disvalore molto più labile di quanto prospettato nella relativa incolpazione.
Infatti, se è vero che il ricorrente, dovendo procedere a una testimonianza per ragioni di ufficio e dovendo ritenersi in servizio anche al termine della stessa e sino alla conclusione del turno lavorativo giornaliero,
è altrettanto vero e dimostrato documentalmente che in tale giorno lo stesso è incorso in un guasto della propria autovettura, che ne ha di fatto impedito la marciabilità e il suo ritorno al luogo di lavoro. Sul punto, appare eloquente la fattura del 27.05.2024 emessa da Officina e Soccorso
Stradale Pironti s.r.l. a nome del ricorrente che indica il “recupero in via
Falcone in Nocera Inferiore e trasporto presso la nostra officina alle ore
13,40” della vettura Fiat Panda tg. EJ837GB (cfr. doc. in atti). Pertanto,
l'unica colpa addebitabile al dipendente è di non aver tempestivamente informato la datrice di lavoro dell'impossibilità materiale di riprendere il servizio per cause di forza maggiore, ma non gli può essere imputata l'assenza ingiustificata dal servizio e l'asserito comportamento fraudolento, dato che l'assenza sarebbe stata comunque scusabile.
Pagina 3 di 7 r.g. 2470/25
Quanto alla terza incolpazione ovvero l'espletamento di un incarico extra-istituzionale senza preventiva autorizzazione dell'ente, ritiene il decidente che il fatto in esame sia insussistente o comunque privo di rilevanza disciplinare.
Invero, non può, in primo luogo, essere rilevato, in via assorbente, che l'ente locale ha comunque concesso l'autorizzazione al dipendente per l'espletamento di tale incarico e, pertanto, tale atto avrebbe comunque sanato ex post eventuali irregolarità commesse dal lavoratore.
L'amministrazione, pertanto, non ha subito alcun pregiudizio, neppure potenziale, dal comportamento imputato al ricorrente, tenuto anche conto che non sono stati dedotti né eventuali conflitti di interesse né interferenze nell'espletamento del lavoro ordinario di quest'ultimo. Ad ogni modo, non possono essere obliterate le circostanze secondo cui il contratto di affidamento dell'incarico extra-istituzionale fosse comunque espressamente “subordinato all'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza” e che la prima fattura emessa dal ricorrente il 02.11.2023 è successiva alla richiesta di autorizzazione del 25.10.2023 formulata dallo stesso. In ogni caso, va rilevato che tra la sottoscrizione dell'atto di incarico
(23.10.2023) e il provvedimento autorizzatorio (13.11.2023) ricorrono solo pochi giorni, di scarsa significatività per poter far ritenere fraudolento e disciplinarmente rilevante il comportamento assunto dal ricorrente.
Pertanto, valutati gli episodi contestati nella loro globalità, appare del tutto sproporzionata e ingiustamente afflittiva la sanzione espulsiva adottata dalla datrice pubblica, la quale deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare il licenziamento (da considerare, quindi, come extrema ratio).
Pagina 4 di 7 r.g. 2470/25
In diritto, con riferimento al principio di necessaria proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, occorre evidenziare come la giurisprudenza di cassazione abbia da tempo individuato l'inadempimento idoneo a giustificare il licenziamento in ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali (cfr. per tutte Cass. n. 14551/2000; Cass. n. 16260/2004); sicché, quel che è veramente decisivo, ai fini della valutazione della proporzionalità fra addebito e sanzione, è l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza (Cass.
2013/12). Ne deriva che la proporzionalità della sanzione non può essere valutata solo in conformità alla funzione dissuasiva che la stessa sia destinata ad esercitare sul comportamento degli altri dipendenti, dal momento che il principio di proporzionalità implica un giudizio di adeguatezza eminentemente discrezionale, e cioè calibrato sulla gravità della colpa e sull'intensità della violazione della buona fede contrattuale che esprimano i fatti contestati, alla luce di ogni circostanza utile (in termini soggettivi e oggettivi) ad apprezzarne l'effettivo disvalore ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale. Sulla base di tale configurazione, spetta, pertanto, al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi, innanzi tutto, rilievo alla configurazione che delle mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma pure all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto
(ed in specie alla sua durata e all'assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia (v. ad es. Cass. n. 14586/2009). Né può
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ritenersi vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell'apprezzamento della giusta causa di recesso, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, purché vengano valorizzati elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario
(Cass. n. 28492/18).
In definitiva, ritiene il decidente che il comportamento imputabile al lavoratore, in quanto di scarsa rilevanza disciplinare e comunque privo di conseguenze dannose per l'amministrazione, non integri gli estremi del licenziamento neppure per giustificato motivo soggettivo, risultando tale sanzione del tutto sfornita del requisito necessario della proporzionalità.
Il licenziamento deve, quindi essere annullato con conseguente condanna della convenuta, ex art. 63 d.lgs. 165/01, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità. Il datore di lavoro va condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Si dà atto, a tal fine, che l'ultima busta paga di febbraio 2025 indica come retribuzione base mensile quella di € 2.212,81.
Ogni altra questione può ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato al ricorrente in data 13.02.2025 e condanna la parte resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal
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giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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