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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 359/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3116/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
RE RI - Palazzo Europa 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2072/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 6 e pubblicata il 18/03/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200016458992000 I.C.I.
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo notificato e depositato in data 2 settembre 2022, il contribuente Resistente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza impugnando la cartella di pagamento n.
03420200016458992000, afferente alla tassa automobilistica per le annualità 2013 e 2014. Il ricorrente eccepiva, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione del credito e la decadenza dal potere impositivo.
Si costituiva in primo grado l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e, successivamente, interveniva in giudizio la RE RI. La Corte di prime cure, con la sentenza n. 2072/2024, accoglieva il ricorso del contribuente annullando l'atto opposto. I giudici di primo grado motivavano la decisione rilevando l'intervenuta prescrizione triennale del tributo (maturata al 1° gennaio 2017 per il 2013 e al 1° gennaio 2018 per il 2014)
e dichiarando inutilizzabile la documentazione prodotta dalla RE RI (avviso di accertamento presupposto) in quanto depositata tardivamente, l'8 febbraio 2024, in violazione del termine dei venti giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 546/92,.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la RE RI, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardiva la costituzione dell'Ente, sostenendo che l'integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto essere disposta motu proprio dal giudice trattandosi di litisconsorzio necessario e che la costituzione era avvenuta tempestivamente rispetto alla chiamata in causa effettuata dall'Agente della
Riscossione. L'appellante ha inoltre riproposto le eccezioni di merito riguardanti la validità della notifica dell'atto presupposto e l'interruzione della prescrizione, invocando anche le sospensioni Covid-19,.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione depositando controdeduzioni con le quali ha aderito all'appello dell'Ente Impositore, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale e la validità della notifica degli atti interruttivi,.
La causa è stata posta in decisione all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla RE RI è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, sebbene con le precisazioni di cui appresso.
Il Collegio osserva che il nucleo della controversia verte sulla tempestività della prova fornita circa l'interruzione dei termini prescrizionali e sulla corretta instaurazione del contraddittorio. A tal proposito, occorre preliminarmente evidenziare un dato temporale dirimente: il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato dal contribuente in data 2 settembre 2022. Tale circostanza temporale esclude l'applicabilità ratione temporis della riforma del processo tributario concernente l'istituto del litisconsorzio necessario così come novellato dalla Legge n. 130/2022, entrata in vigore successivamente. Ne consegue che, alla data di proposizione del ricorso, trovava piena applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il contribuente non era onerato di chiamare in causa l'Ente impositore, essendo l'atto impugnabile indifferentemente sia dinanzi all'ente creditore sia dinanzi al concessionario della riscossione. L'Agente della Riscossione, infatti, possiede una legittimazione processuale passiva generale per le controversie aventi ad oggetto i ruoli e le cartelle di pagamento, anche quando si eccepiscono vizi attinenti al merito della pretesa tributaria.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non sussisteva un obbligo per il giudice di primo grado di ordinare l'integrazione del contraddittorio ab origine. Era invece onere specifico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, qualora avesse voluto manlevarsi da responsabilità o far valere le ragioni dell'Ente impositore, provvedere a una tempestiva chiamata in causa del terzo (la RE RI) ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 546/92 (nel testo vigente pro tempore), in modo tale da consentire all'Ente di costituirsi nel rispetto dei termini decadenziali previsti per la produzione documentale.
Nel caso di specie, la tardività rilevata dal giudice di prime cure — ovvero il deposito della documentazione probatoria (avviso di accertamento e relative notifiche) da parte della RE avvenuto solo l'8 febbraio
2024, in violazione del termine perentorio di cui all'art. 32 del D.Lgs. 546/92 rispetto all'udienza di trattazione
— non può essere sanata invocando un presunto errore del giudice nella mancata integrazione del contraddittorio. Le conseguenze derivanti dalla mancata o tardiva costituzione in giudizio, e dalla conseguente decadenza dalle facoltà istruttorie, gravano inevitabilmente sulla parte invocata (RE) e su quella chiamante (AdER) che non ha attivato i meccanismi processuali con la necessaria tempestività per garantire una difesa efficace entro i termini di legge.
Essendo il ricorso introduttivo del 2022, la struttura del processo non imponeva al ricorrente la notifica all'ente impositore, e il ritardo nella produzione documentale che avrebbe dovuto provare l'interruzione della prescrizione ha cristallizzato la situazione fattuale correttamente rilevata nella sentenza impugnata: in assenza di prova tempestiva di atti interruttivi validamente prodotti nel giudizio di primo grado, il credito erariale relativo alle tasse automobilistiche 2013 e 2014 risultava irrimediabilmente prescritto al momento della notifica della cartella, essendo decorso il termine triennale. La tardiva produzione documentale non era idonea a sovvertire l'esito del giudizio di primo grado e le argomentazioni svolte in appello non valgono a sanare la preclusione istruttoria maturata, stante la natura dispositivo-acquisitiva del processo tributario incardinato sotto la vigenza della normativa antecedente la riforma.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, tenuto conto della complessità dell'evoluzione normativa in materia processuale e della natura delle questioni trattate, nonché della successione di leggi nel tempo che ha interessato il rito tributario, il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese di giudizio compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3116/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
RE RI - Palazzo Europa 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2072/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 6 e pubblicata il 18/03/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200016458992000 I.C.I.
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 273/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo notificato e depositato in data 2 settembre 2022, il contribuente Resistente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza impugnando la cartella di pagamento n.
03420200016458992000, afferente alla tassa automobilistica per le annualità 2013 e 2014. Il ricorrente eccepiva, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione del credito e la decadenza dal potere impositivo.
Si costituiva in primo grado l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e, successivamente, interveniva in giudizio la RE RI. La Corte di prime cure, con la sentenza n. 2072/2024, accoglieva il ricorso del contribuente annullando l'atto opposto. I giudici di primo grado motivavano la decisione rilevando l'intervenuta prescrizione triennale del tributo (maturata al 1° gennaio 2017 per il 2013 e al 1° gennaio 2018 per il 2014)
e dichiarando inutilizzabile la documentazione prodotta dalla RE RI (avviso di accertamento presupposto) in quanto depositata tardivamente, l'8 febbraio 2024, in violazione del termine dei venti giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 546/92,.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la RE RI, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardiva la costituzione dell'Ente, sostenendo che l'integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto essere disposta motu proprio dal giudice trattandosi di litisconsorzio necessario e che la costituzione era avvenuta tempestivamente rispetto alla chiamata in causa effettuata dall'Agente della
Riscossione. L'appellante ha inoltre riproposto le eccezioni di merito riguardanti la validità della notifica dell'atto presupposto e l'interruzione della prescrizione, invocando anche le sospensioni Covid-19,.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione depositando controdeduzioni con le quali ha aderito all'appello dell'Ente Impositore, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale e la validità della notifica degli atti interruttivi,.
La causa è stata posta in decisione all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla RE RI è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, sebbene con le precisazioni di cui appresso.
Il Collegio osserva che il nucleo della controversia verte sulla tempestività della prova fornita circa l'interruzione dei termini prescrizionali e sulla corretta instaurazione del contraddittorio. A tal proposito, occorre preliminarmente evidenziare un dato temporale dirimente: il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato dal contribuente in data 2 settembre 2022. Tale circostanza temporale esclude l'applicabilità ratione temporis della riforma del processo tributario concernente l'istituto del litisconsorzio necessario così come novellato dalla Legge n. 130/2022, entrata in vigore successivamente. Ne consegue che, alla data di proposizione del ricorso, trovava piena applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il contribuente non era onerato di chiamare in causa l'Ente impositore, essendo l'atto impugnabile indifferentemente sia dinanzi all'ente creditore sia dinanzi al concessionario della riscossione. L'Agente della Riscossione, infatti, possiede una legittimazione processuale passiva generale per le controversie aventi ad oggetto i ruoli e le cartelle di pagamento, anche quando si eccepiscono vizi attinenti al merito della pretesa tributaria.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non sussisteva un obbligo per il giudice di primo grado di ordinare l'integrazione del contraddittorio ab origine. Era invece onere specifico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, qualora avesse voluto manlevarsi da responsabilità o far valere le ragioni dell'Ente impositore, provvedere a una tempestiva chiamata in causa del terzo (la RE RI) ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 546/92 (nel testo vigente pro tempore), in modo tale da consentire all'Ente di costituirsi nel rispetto dei termini decadenziali previsti per la produzione documentale.
Nel caso di specie, la tardività rilevata dal giudice di prime cure — ovvero il deposito della documentazione probatoria (avviso di accertamento e relative notifiche) da parte della RE avvenuto solo l'8 febbraio
2024, in violazione del termine perentorio di cui all'art. 32 del D.Lgs. 546/92 rispetto all'udienza di trattazione
— non può essere sanata invocando un presunto errore del giudice nella mancata integrazione del contraddittorio. Le conseguenze derivanti dalla mancata o tardiva costituzione in giudizio, e dalla conseguente decadenza dalle facoltà istruttorie, gravano inevitabilmente sulla parte invocata (RE) e su quella chiamante (AdER) che non ha attivato i meccanismi processuali con la necessaria tempestività per garantire una difesa efficace entro i termini di legge.
Essendo il ricorso introduttivo del 2022, la struttura del processo non imponeva al ricorrente la notifica all'ente impositore, e il ritardo nella produzione documentale che avrebbe dovuto provare l'interruzione della prescrizione ha cristallizzato la situazione fattuale correttamente rilevata nella sentenza impugnata: in assenza di prova tempestiva di atti interruttivi validamente prodotti nel giudizio di primo grado, il credito erariale relativo alle tasse automobilistiche 2013 e 2014 risultava irrimediabilmente prescritto al momento della notifica della cartella, essendo decorso il termine triennale. La tardiva produzione documentale non era idonea a sovvertire l'esito del giudizio di primo grado e le argomentazioni svolte in appello non valgono a sanare la preclusione istruttoria maturata, stante la natura dispositivo-acquisitiva del processo tributario incardinato sotto la vigenza della normativa antecedente la riforma.
Per quanto attiene al regolamento delle spese di lite, tenuto conto della complessità dell'evoluzione normativa in materia processuale e della natura delle questioni trattate, nonché della successione di leggi nel tempo che ha interessato il rito tributario, il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese di giudizio compensate.