CASS
Ordinanza 26 maggio 2023
Ordinanza 26 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 26/05/2023, n. 23176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23176 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NC SE nato a [...] il [...] ES UA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. dì TARANTO dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23176 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 20/04/2023 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che gli imputati NC GI e ES LE hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto e stesso difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna dei predetti per i reati di furto aggravato e il secondo anche per quello di ricettazione (in Taranto, in data anteriore e prossima al 27/3/2015), è stato dichiarato non doversi procedere per il reato di ricettazione nei confronti del ES, con rideterminazione della pena e conferma della condanna del NC;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivi di doglianze del tutto generiche;
considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23176 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 20/04/2023 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che gli imputati NC GI e ES LE hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto e stesso difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna dei predetti per i reati di furto aggravato e il secondo anche per quello di ricettazione (in Taranto, in data anteriore e prossima al 27/3/2015), è stato dichiarato non doversi procedere per il reato di ricettazione nei confronti del ES, con rideterminazione della pena e conferma della condanna del NC;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, propositivi di doglianze del tutto generiche;
considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023