Rigetto
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/04/2026, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03165/2026REG.PROV.COLL.
N. 02951/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2951 del 2024, proposto da
SC RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Striano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 6858/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 aprile 2026 il Cons. ID NT e uditi per le parti gli avvocati e le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
Il sig. RA è proprietario di un immobile sito nel Comune di Striano alla via Le Vecchie, II Traversa (censito al Catasto Urbano al foglio 5, part. 96, sub 13, zona E1 sul PRG), nel quale in data 4 giugno 2014, a seguito di sopralluogo del Comune di Striano, costatata la realizzazione di “un ampliamento di circa mq 185, per una volumetria di circa mcc 760 a uso deposito – celle frigorifero in totale difformità alla C.E. in sanatoria n. 618/95 del 27.03.1995, prot. n. 2499, e al certificato di agibilità rilasciato in data 15.05.2009, prot. n. 5422; al primo piano, inoltre, era stato realizzato un terrazzo di circa mq. 185, coperto per circa mq. 35, in parziale difformità ai tre balconi previsti dalla predetta C.E. in sanatoria n. 618/95”, il Comune ha ordinato la demolizione delle opere abusive.
A seguito di tale procedimento il sig. RA ha presentato domanda per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/01 cui è seguito il diniego da parte del Comune di Stiano con provvedimento prot. n. 641/2019 del 20 maggio 2019.
Avvero tali provvedimenti è stato presentato ricorso davanti al Tar Campania-Napoli, respinto con sentenza n. 4444/2015 e successivamente accolto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 484 del 18 gennaio 2019.
A seguito di tale pronuncia l’Amministrazione comunale si è conformata adottando il provvedimento di diniego definitivo prot. n. 6412 del 20 maggio 2019.
Avverso tale provvedimento l’odierno appellante ha proposto ricorso dinnanzi al Tar Campania - Napoli deducendo i seguenti motivi di impugnazione: 1) il Comune avrebbe omesso di verificare l’effettiva consistenza degli abusi nonché l’applicabilità della L.R. n. 19/2001 secondo le indicazioni del Consiglio di Stato nella sentenza n. 484 del 18 gennaio 2019; 2) il provvedimento risulterebbe illegittimo nella parte in cui non considera l’applicabilità della legge Tognoli sui parcheggi; 3) illegittimità del provvedimento di diniego per non aver considerato che la legge regionale n. 19/2001 consentirebbe la realizzazione di parcheggi anche nel pianterreno o sottosuolo di fabbricati esistenti; 4) difetto di motivazione con riferimento alla commistione tra l’erronea circostanza che gli interventi edilizi non sarebbero completati e la destinazione d’uso degli stessi.
Il TAR Campania – Napoli, Sez. II con la pronuncia appellata ha respinto il ricorso rilevando come:
1) oggetto dell’istanza di sanatoria è solo il piano terra risultando ininfluente la circostanza che il provvedimento di diniego si limiti a menzionare l’ultimazione o meno del primo piano dell’immobile;
2) l’intervento di cui si chiede la sanatoria ricade all’interno della zona agricola “E1”, nella quale la l. Tognoli non consente la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo anche in deroga agli strumenti urbanistici;
3) la legge regionale 19/2001 consente la realizzazione di parcheggi in aree libere o nel sottosuolo o al primo piano di immobili già realizzati ed esistenti e non la realizzazione ex novo ampliamenti di tali immobili con nuovi corpi di fabbrica;
4) il provvedimento risulta adeguatamente motivato sotto il profilo nella non sanabilità di abusi non ancora ultimati e del divieto di autorizzare una deroga alla destinazione agricola dell’area.
Avverso tale sentenza è stato proposto appello.
Con il primo motivo di appello, rubricato “ 1 – Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 L 241/1990; art. 36 DPR 380/2001; artt. 6 e ss L 122/1989; art.9 LRC 19/2001; art. 97 Cost.) – Violazione e falsa applicazione del PRG vigente sul territorio comunale – Difetto di istruttoria e di motivazione”, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego di sanatoria nel quale l’Amministrazione ha stabilito che non fosse applicabile al caso di specie l’art. 36 DPR 380/2001.
In particolare a detta dell’appellante l’art. 36 imporrebbe di valutare la conformità dell’abuso sia al momento della realizzazione dello stesso che al momento della presentazione della domanda, pertanto, anche alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato, il Comune avrebbe dovuto valutare l’intervento alla luce di quest’ultimo momento e non sulla base di sopralluoghi effettuati nove mesi prima dall’istanza di sanatoria.
Con il secondo motivo, rubricato “1.2 – Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 L 241/1990; art. 36 DPR 380/2001; artt. 6 e ss L 122/1989; art.9 LRC 19/2001; art. 97 Cost.) – Violazione e falsa applicazione del PRG vigente sul territorio comunale – Difetto di istruttoria e di motivazione – Contradditorietà” l’appellante rappresenta come l’intervento edilizio in oggetto non contrasterebbe con la legge Tognoli né tantomeno con il PRG Comunale in quanto la normativa in materia non farebbe distinzioni in ordine alla possibilità di deroga agli strumenti urbanistici vigenti sulla base delle particolari destinazioni delle ZTO del PRG. Inoltre, il parcheggio realizzato potrebbe essere considerato una pertinenza dell’edificio adibito a residenza del proprietario del fondo e come tale ammesso anche in zona agricola dalle NTA.
Con il terzo motivo, rubricato “1.3 – Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 L. 241/90; art. 36 DPR 380/01; artt. 6 e ss L. 122 del 24.3.1989; art.9 LRC 19/2001; art. 97 Cost.) – Violazione e falsa applicazione del PRG vigente sul territorio comunale – Difetto di istruttoria e di motivazione”, l’appellante rileva come il parcheggio oggetto di causa sarebbe stato realizzato attraverso la chiusura di spazi già coperti da una tettoia preesistente e completi in tutte le loro componenti strutturali al momento della domanda, e come tale consentito dalla legge regionale 119/2001.
Con il quarto motivo “1.5 – Error in iudicando – Sul difetto di motivazione” viene riproposto il quarto motivo di ricorso di primo grado in ordine all’asserito difetto di motivazione del provvedimento di diniego.
Il Comune di Striano non si è costituito in giudizio.
All’udienza di smaltimento del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è infondato.
In particolare, il permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, è subordinato alla c.d. doppia conformità, vale a dire la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda (Cons. St. sez. VI, 8 agosto 2025, n. 6979).
Nel caso di specie dal verbale di sopralluogo e dalla documentazione versata in atti si evince che l’opera realizzata risulta difforme rispetto alla concessione edilizia in sanatoria n. 618/1995 e al certificato di agibilità del 15 maggio 2009 nonché rispetto alla normativa in materia. L’intervento, più nello specifico, è stato realizzato in un immobile sito nell’area “E1” agricola all’interno della quale le NTA del PRG del Comune di Striano vietano la realizzazione di opere se non nel caso in cui le stesse risultino realizzate in funzione del fondo o destinate alla residenza dell’imprenditore agricolo.
Tale situazione di fatto non risulta sconfessata dalla rinnovazione del procedimento amministrativo effettuata a valle della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4444/2015, in quanto, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento il l’appellante non ha fornito elementi ulteriori che dimostrassero la diversa consistenza dello stato dei luoghi al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Pertanto mancando il requisito della “doppia conformità” richiesto dall’art. 36 del DPR 380/2001 correttamente il Comune di Striano ha rigettato l’istanza in sanatoria presentata dall’appellante.
Risulta ininfluente inoltre, il richiamo alla l. 122/1989 (Legge Tognoli), atteso che per costante orientamento giurisprudenziale la possibilità di realizzare parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, prevista da tale normativa, costituisce disposizione di carattere eccezionale da interpretarsi nel suo significato strettamente letterale ed in considerazione delle finalità della legge nel cui contesto risulta inserita. Quindi, tale norma è applicabile alle sole costruzioni di spazi parcheggio nelle aree urbane, mentre per le aree extra urbane, per la realizzazione di parcheggi rimane necessario il rilascio di una concessione edilizia (Cons. St. sez. IV, 19 luglio 2017, n. 3566).
Allo stesso modo non può trovare applicazione nemmeno la legge regionale 19/2001 in quanto la stessa consente la realizzazione di parcheggi in aree libere o nel sottosuolo o al primo piano di immobili già realizzati ed esistenti, dovendosi escludere, quindi la possibilità di realizzare nuovi corpi di fabbrica in ampliamento.
Da ultimo, è priva di pregio la doglianza in ordine al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, risultando lo stesso completo dal punto di vista delle motivazioni di fatto e di diritto sottese al provvedimento di diniego.
Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, in mancanza di costituzione in giudizio dell’ente locale intimato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA RO, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
ID NT, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| ID NT | FA RO |
IL SEGRETARIO