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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 196/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
LE BI, EL
SALVO MICHELE, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1729/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3750/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano contro l'Agenzia delle Entrate in relazione al silenzio – rifiuto, formatosi a seguito della presentazione di istanza di rimborso IRPEF. In particolare, nel ricorso si sosteneva che, dopo un periodo di lavoro all'estero nel corso del 2022, il ricorrente era rientrato in Italia, iniziando un rapporto di lavoro dipendente con l'azienda
Società_1 S.r.l., usufruendo del regime fiscale per gli impatriati. Tale rapporto cessava dopo poco più di un anno. L'istanza di rimborso si basava sul fatto che gli era stata applicata un'aliquota errata, cioè
l'aliquota media del 35,31% invece di quella del tre del 23%. In conclusione, la parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio -rifiuto e ordinare di provvedere al rimborso dell'imposta indebitamente trattenuta.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, formulando in sede di controdeduzioni la richiesta di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'eccezione di inammissibilità, avanzata dalla parte resistente, sia fondata. Il ricorso risulta essere stato presentato il 21/10/2024 via pec, ma successivamente non risulta essere stato notificato all'Agenzia delle Entrate alcun ricorso. Infatti, mentre risulta il deposito innanzi alla Corte di giustizia in data
15/04/2025, nulla risulta in ordine alla notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate. Pertanto la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso con compensazione delle spese di giudizio, avuto riguardo al merito della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
LE BI, EL
SALVO MICHELE, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1729/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3750/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano contro l'Agenzia delle Entrate in relazione al silenzio – rifiuto, formatosi a seguito della presentazione di istanza di rimborso IRPEF. In particolare, nel ricorso si sosteneva che, dopo un periodo di lavoro all'estero nel corso del 2022, il ricorrente era rientrato in Italia, iniziando un rapporto di lavoro dipendente con l'azienda
Società_1 S.r.l., usufruendo del regime fiscale per gli impatriati. Tale rapporto cessava dopo poco più di un anno. L'istanza di rimborso si basava sul fatto che gli era stata applicata un'aliquota errata, cioè
l'aliquota media del 35,31% invece di quella del tre del 23%. In conclusione, la parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio -rifiuto e ordinare di provvedere al rimborso dell'imposta indebitamente trattenuta.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, formulando in sede di controdeduzioni la richiesta di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'eccezione di inammissibilità, avanzata dalla parte resistente, sia fondata. Il ricorso risulta essere stato presentato il 21/10/2024 via pec, ma successivamente non risulta essere stato notificato all'Agenzia delle Entrate alcun ricorso. Infatti, mentre risulta il deposito innanzi alla Corte di giustizia in data
15/04/2025, nulla risulta in ordine alla notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate. Pertanto la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso con compensazione delle spese di giudizio, avuto riguardo al merito della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.