Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2025, n. 7481
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Sentenza 20 marzo 2025

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha esaminato il ricorso proposto dal Comune di Chiusa Sclafani avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, la quale aveva riformato la decisione di primo grado, dichiarando illegittimo il licenziamento disciplinare irrogato a un dipendente. La Corte territoriale aveva ritenuto fondata l'eccezione di tardività dell'azione disciplinare, basandosi sulla piena conoscenza dei fatti da parte del Comune già in data 11 ottobre 2017, come desumibile da una nota interna e da una denuncia presentata ai Carabinieri il giorno precedente. Secondo la Corte d'Appello, il responsabile del servizio aveva violato il termine di dieci giorni previsto dall'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 per la trasmissione della segnalazione all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD), avendo provveduto solo il 6 febbraio 2018. Tale ritardo, a giudizio della Corte territoriale, aveva determinato una lesione dei termini successivi a pena di decadenza, con la contestazione dell'addebito intervenuta dopo 140 giorni dalla conoscenza dell'illecito e la conclusione del procedimento dopo 190 giorni. Il Comune ricorrente, articolando sette motivi di ricorso, contestava la sentenza d'appello, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione, sostenendo che l'accertamento degli illeciti, protrattisi per circa due anni, aveva richiesto un'istruttoria complessa e che i termini per la contestazione e la conclusione del procedimento decorrono dalla ricezione della segnalazione da parte dell'UPD e dalla contestazione dell'addebito, rispettivamente, e non da una conoscenza meramente informativa dell'amministrazione. Si contestava, inoltre, la natura perentoria del termine di trasmissione degli atti all'UPD e la presunzione di lesione del diritto di difesa derivante dal mero ritardo.

La Corte di Cassazione, dopo aver dichiarato inammissibile l'eccezione sollevata dal controricorrente, ha accolto il ricorso del Comune per quanto di ragione, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo per un nuovo esame. La Suprema Corte ha evidenziato che, alla luce della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 75/2017, i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento disciplinare sono perentori e decorrono dalla ricezione della segnalazione da parte dell'UPD e dalla contestazione dell'addebito, rispettivamente. Tuttavia, per i termini diversi da quelli iniziali e finali, la violazione non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti, a meno che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente. La Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia erroneamente trasformato il termine di trasmissione degli atti da ordinatorio a perentorio e abbia ancorato il dies a quo per il calcolo dei termini a un momento antecedente a quello previsto dalla legge, senza verificare concretamente se dal ritardo fosse derivata una lesione del diritto di difesa dell'incolpato. Pertanto, il nuovo giudizio dovrà accertare la sussistenza di tale lesione, tenendo conto delle circostanze di fatto e della possibilità effettiva di esercizio del diritto di difesa. Infine, il settimo motivo di ricorso, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2025, n. 7481
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7481
    Data del deposito : 20 marzo 2025

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