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Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 16205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16205 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Su ricorso ex art. 24-bis cod. proc. pen., proposto da: Tribunale di Busto Arsizio Nel procedimento nei confronti di: 1.HU RD, nato a [...] il [...]; 2.LE RM, nata a [...] il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Como;
udite le conclusioni del difensore, avv. Marta Giansanti, in difesa di HU RD e LE RM, che ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Busto Arsizio. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Busto Arsizio, all’udienza predibattimentale dell’11/02/2026, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai Penale Sent. Sez. 2 Num. 16205 Anno 2026 Presidente: LL RE Relatore: RA ES Data Udienza: 09/04/2026 2 sensi dell'art. 24-bis, cod. proc. pen., per la decisione sulla questione della competenza per territorio, a ciò sollecitato dall'eccezione della difesa degli imputati. Nel provvedimento di rimessione si è dato conto della circostanza che il procedimento è stato originariamente incardinato presso la Procura presso il Tribunale di Como;
che, con provvedimento del 27/02/2020, il pubblico ministero presso la anzidetta Procura ha trasmesso gli atti alla Procura presso il Tribunale di Varese «significando che i fatti sono stati consumati in Cairate (VA) - via Manzoni n. 2, luogo in cui il 29.11.2019 la persona offesa consegnava in contanti la somma di euro 500,00 a titolo di caparra»; con provvedimento dell’11/04/2020, il pubblico ministero ha quindi trasmesso gli atti alla Procura presso il Tribunale di Busto Arsizio, evidenziando come il comune di Cairate rientri nel circondario di tale Autorità giudiziaria. 2. Il giudice rimettente, dopo aver dato atto che la persona offesa è magistrato (all’epoca in servizio presso il Tribunale di Cremona e attualmente presso il Tribunale per i minorenni di Brescia), ha ritenuto non operare il criterio di competenza di cui all’art. 11 cod. proc. pen., atteso che la stessa è sempre stata in servizio presso Uffici giudiziari diversi da quelli potenzialmente competenti a giudicare sul reato contestato. Quindi, a sostegno della decisione di rimettere la questione a questa Corte di legittimità, il Tribunale ha osservato come la risoluzione dipenda dal ritenere rilevante, al fine della individuazione del locus commissi delicti, la dazione, da parte della persona offesa, dell’acconto/caparra ovvero del saldo del prezzo. In particolare, a favore della prima soluzione, militerebbe la considerazione del reato di truffa, in ipotesi contestato, quale reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata per cui, a norma dell’art. 8, comma 3 cod. proc. pen., il reato dovrebbe ritenersi perfezionato con la dazione dell’acconto sul prezzo, con conseguente determinazione della competenza territoriale in quella del Tribunale di Busto Arsizio. A diversa soluzione si dovrebbe invece giungere, a parere del rimettente, se si ritenesse il criterio dell’art. 8, comma 3, cod. proc. pen. non applicabile ai reati a condotta frazionata, dovendo così farsi ricorso al criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. Quanto agli elementi fattuali ritenuti utili per la decisione della questione, poi, ha osservato come, a seguito della visione di un annuncio di vendita sul sito autoscout24.it e di appuntamento telefonico concordato con l’inserzionista, il marito della persona offesa si sia recato a Cairate (comune rientrante nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio) per visionare il veicolo offerto in 3 vendita e, al termine dell’incontro, concordato il prezzo, abbia consegnato all’imputato HU la somma di euro 500 in contanti. Qualche giorno dopo, la persona offesa ed il marito incontravano gli imputati nella agenzia di pratiche automobiliste Giusti a Locate Varesino (comune rientrante nel circondario del Tribunale di Como), ove venivano formalizzate le pratiche di compravendita della vettura e pagato il saldo del prezzo, con bonifico bancario immediato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Busto Arsizio. 1.1. In premessa si rileva che la questione non risulta formulata in termini esplorativi ed il rinvio pregiudiziale risulta ammissibile, in quanto il giudice ha motivato la propria determinazione indicando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non essendo dunque devolute al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione (Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424-01). 1.2. Ciò premesso, si deve rilevare che, ai criteri indicati dall’art. 9 cod. proc. pen., si può ricorrere solo qualora non possa operare la norma di cui all’art. 8 cod. proc. pen., perché non è noto il fatto chiamato a fungere da criterio di collegamento o perché i criteri di cui all’art. 8 non possono condurre ad individuare l’organo giurisdizionale competente. In particolare, la regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione», è destinata ad operare per il caso in cui non sia noto il luogo di consumazione del reato, dovendosi in tal caso dare rilievo ad una «parte dell’azione o dell’omissione» (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254799-01, che ha chiarito che il riferimento ad "azione" od "omissione", o parte delle stesse, deve comunque essere inteso alla condotta dell'agente, non già a quella della parte lesa). 1.3. Nella specie, dunque, la competenza territoriale deve essere determinata a norma dell’art. 8 cod. proc. pen., essendo il luogo di consumazione del reato noto, secondo entrambe le prospettazioni del giudice rimettente, e non ricorrendo alcuna ipotesi che possa portare ad invocare il diverso criterio di cui all’art. 9 cod. proc. pen. Invero, il reato di truffa è reato istantaneo di danno, che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo (Sez. 6, n. 4 30125 del 02/07/2025, Sabatini, Rv. 288647-02; Sez. 2, n. 25992 del 01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325-01; Sez. 2, n. 10570 del 21/02/2023, Di Caterino, Rv. 284424-01; Sez. 2, n. 17322 del 18/01/2019, Creo, Rv. 276420- 01; Sez. F, n. 37400 del 30/08/2016, F., Rv. 268011-01), e che può eventualmente atteggiarsi come reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata, allorquando un unico originario comportamento, commissivo o omissivo, sia generatore di effetti dannosi persistenti o questi conseguano al compimento di ulteriori attività fraudolente (Sez. 2, n. 36278 del 16/09/2022, Mercurio, Rv. 283884-01; Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Bonometti, Rv. 277814-01; Sez. 2, n. 2576 del 17/12/2021, dep. 2022, Cecere, Rv. 282436-01; Sez. 2, n. 53667 del 02/12/2016, Bellucci, Rv. 269381-01). 1.4. Nel caso di specie, il locus commissi delicti deve essere dunque individuato in Cairate, ove il reato di truffa si è realizzato in tutti gli elementi costitutivi, secondo il modello della fattispecie astratta, con la dazione dell’acconto sul prezzo, tale essendo il momento in cui, per effetto della induzione in errore, è stato conseguito l’ingiusto profitto con la correlata deminutio patrimonii del soggetto passivo. Resta irrilevante, ai fini della determinazione della competenza territoriale, che il reato si sia in concreto atteggiato come a consumazione prolungata, con la successiva consegna, da parte della persona offesa, del saldo del prezzo. Invero, il criterio che determina la competenza territoriale deve essere in grado di individuare, in modo certo e stabile, nonché insensibile alla eventuale protrazione della consumazione, la autorità competente. D’altro canto, tale esigenza è stata avvertita dal legislatore, che espressamente, all’art. 8, comma 3, cod. proc. pen. ha stabilito che «Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione», nonché dalla stessa giurisprudenza di questa Corte che, nel declinare la applicazione dell’art. 8 cit. con riferimento al reato abituale, ha dato rilievo al luogo in cui il comportamento diviene riconoscibile e qualificabile come penalmente rilevante (Sez. 1, n 5021 del 22/01/2026, Tribunale Padova, Rv. 289360-01; Sez. 5, n. 3042 del 09/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278149-01; Sez. 5, n. 16977 del 12/02/2020, S., Rv. 279178-01; Sez. F, n. 36132 del 13/08/2019, G., Rv. 276785-01; Sez. 6, n. 43221 del 25/09/2013, B., Rv. 257461-01). 2. Sulla base delle superiori considerazioni deve essere pertanto dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio, nel cui circondario è ricompreso il Comune di Cairate. 5
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Busto Arsizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 24-bis cod. proc. pen. Così è deciso, 09/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ES RA RE LL
sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Como;
udite le conclusioni del difensore, avv. Marta Giansanti, in difesa di HU RD e LE RM, che ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Busto Arsizio. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Busto Arsizio, all’udienza predibattimentale dell’11/02/2026, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, ai Penale Sent. Sez. 2 Num. 16205 Anno 2026 Presidente: LL RE Relatore: RA ES Data Udienza: 09/04/2026 2 sensi dell'art. 24-bis, cod. proc. pen., per la decisione sulla questione della competenza per territorio, a ciò sollecitato dall'eccezione della difesa degli imputati. Nel provvedimento di rimessione si è dato conto della circostanza che il procedimento è stato originariamente incardinato presso la Procura presso il Tribunale di Como;
che, con provvedimento del 27/02/2020, il pubblico ministero presso la anzidetta Procura ha trasmesso gli atti alla Procura presso il Tribunale di Varese «significando che i fatti sono stati consumati in Cairate (VA) - via Manzoni n. 2, luogo in cui il 29.11.2019 la persona offesa consegnava in contanti la somma di euro 500,00 a titolo di caparra»; con provvedimento dell’11/04/2020, il pubblico ministero ha quindi trasmesso gli atti alla Procura presso il Tribunale di Busto Arsizio, evidenziando come il comune di Cairate rientri nel circondario di tale Autorità giudiziaria. 2. Il giudice rimettente, dopo aver dato atto che la persona offesa è magistrato (all’epoca in servizio presso il Tribunale di Cremona e attualmente presso il Tribunale per i minorenni di Brescia), ha ritenuto non operare il criterio di competenza di cui all’art. 11 cod. proc. pen., atteso che la stessa è sempre stata in servizio presso Uffici giudiziari diversi da quelli potenzialmente competenti a giudicare sul reato contestato. Quindi, a sostegno della decisione di rimettere la questione a questa Corte di legittimità, il Tribunale ha osservato come la risoluzione dipenda dal ritenere rilevante, al fine della individuazione del locus commissi delicti, la dazione, da parte della persona offesa, dell’acconto/caparra ovvero del saldo del prezzo. In particolare, a favore della prima soluzione, militerebbe la considerazione del reato di truffa, in ipotesi contestato, quale reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata per cui, a norma dell’art. 8, comma 3 cod. proc. pen., il reato dovrebbe ritenersi perfezionato con la dazione dell’acconto sul prezzo, con conseguente determinazione della competenza territoriale in quella del Tribunale di Busto Arsizio. A diversa soluzione si dovrebbe invece giungere, a parere del rimettente, se si ritenesse il criterio dell’art. 8, comma 3, cod. proc. pen. non applicabile ai reati a condotta frazionata, dovendo così farsi ricorso al criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 1, cod. proc. pen. Quanto agli elementi fattuali ritenuti utili per la decisione della questione, poi, ha osservato come, a seguito della visione di un annuncio di vendita sul sito autoscout24.it e di appuntamento telefonico concordato con l’inserzionista, il marito della persona offesa si sia recato a Cairate (comune rientrante nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio) per visionare il veicolo offerto in 3 vendita e, al termine dell’incontro, concordato il prezzo, abbia consegnato all’imputato HU la somma di euro 500 in contanti. Qualche giorno dopo, la persona offesa ed il marito incontravano gli imputati nella agenzia di pratiche automobiliste Giusti a Locate Varesino (comune rientrante nel circondario del Tribunale di Como), ove venivano formalizzate le pratiche di compravendita della vettura e pagato il saldo del prezzo, con bonifico bancario immediato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Busto Arsizio. 1.1. In premessa si rileva che la questione non risulta formulata in termini esplorativi ed il rinvio pregiudiziale risulta ammissibile, in quanto il giudice ha motivato la propria determinazione indicando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non essendo dunque devolute al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione (Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424-01). 1.2. Ciò premesso, si deve rilevare che, ai criteri indicati dall’art. 9 cod. proc. pen., si può ricorrere solo qualora non possa operare la norma di cui all’art. 8 cod. proc. pen., perché non è noto il fatto chiamato a fungere da criterio di collegamento o perché i criteri di cui all’art. 8 non possono condurre ad individuare l’organo giurisdizionale competente. In particolare, la regola suppletiva di cui all'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione», è destinata ad operare per il caso in cui non sia noto il luogo di consumazione del reato, dovendosi in tal caso dare rilievo ad una «parte dell’azione o dell’omissione» (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254799-01, che ha chiarito che il riferimento ad "azione" od "omissione", o parte delle stesse, deve comunque essere inteso alla condotta dell'agente, non già a quella della parte lesa). 1.3. Nella specie, dunque, la competenza territoriale deve essere determinata a norma dell’art. 8 cod. proc. pen., essendo il luogo di consumazione del reato noto, secondo entrambe le prospettazioni del giudice rimettente, e non ricorrendo alcuna ipotesi che possa portare ad invocare il diverso criterio di cui all’art. 9 cod. proc. pen. Invero, il reato di truffa è reato istantaneo di danno, che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo (Sez. 6, n. 4 30125 del 02/07/2025, Sabatini, Rv. 288647-02; Sez. 2, n. 25992 del 01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325-01; Sez. 2, n. 10570 del 21/02/2023, Di Caterino, Rv. 284424-01; Sez. 2, n. 17322 del 18/01/2019, Creo, Rv. 276420- 01; Sez. F, n. 37400 del 30/08/2016, F., Rv. 268011-01), e che può eventualmente atteggiarsi come reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata, allorquando un unico originario comportamento, commissivo o omissivo, sia generatore di effetti dannosi persistenti o questi conseguano al compimento di ulteriori attività fraudolente (Sez. 2, n. 36278 del 16/09/2022, Mercurio, Rv. 283884-01; Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Bonometti, Rv. 277814-01; Sez. 2, n. 2576 del 17/12/2021, dep. 2022, Cecere, Rv. 282436-01; Sez. 2, n. 53667 del 02/12/2016, Bellucci, Rv. 269381-01). 1.4. Nel caso di specie, il locus commissi delicti deve essere dunque individuato in Cairate, ove il reato di truffa si è realizzato in tutti gli elementi costitutivi, secondo il modello della fattispecie astratta, con la dazione dell’acconto sul prezzo, tale essendo il momento in cui, per effetto della induzione in errore, è stato conseguito l’ingiusto profitto con la correlata deminutio patrimonii del soggetto passivo. Resta irrilevante, ai fini della determinazione della competenza territoriale, che il reato si sia in concreto atteggiato come a consumazione prolungata, con la successiva consegna, da parte della persona offesa, del saldo del prezzo. Invero, il criterio che determina la competenza territoriale deve essere in grado di individuare, in modo certo e stabile, nonché insensibile alla eventuale protrazione della consumazione, la autorità competente. D’altro canto, tale esigenza è stata avvertita dal legislatore, che espressamente, all’art. 8, comma 3, cod. proc. pen. ha stabilito che «Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione», nonché dalla stessa giurisprudenza di questa Corte che, nel declinare la applicazione dell’art. 8 cit. con riferimento al reato abituale, ha dato rilievo al luogo in cui il comportamento diviene riconoscibile e qualificabile come penalmente rilevante (Sez. 1, n 5021 del 22/01/2026, Tribunale Padova, Rv. 289360-01; Sez. 5, n. 3042 del 09/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278149-01; Sez. 5, n. 16977 del 12/02/2020, S., Rv. 279178-01; Sez. F, n. 36132 del 13/08/2019, G., Rv. 276785-01; Sez. 6, n. 43221 del 25/09/2013, B., Rv. 257461-01). 2. Sulla base delle superiori considerazioni deve essere pertanto dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio, nel cui circondario è ricompreso il Comune di Cairate. 5
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Busto Arsizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 24-bis cod. proc. pen. Così è deciso, 09/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ES RA RE LL