Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2003, n. 7400
CASS
Sentenza 14 maggio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Le azioni accordate dagli artt. 19 e 20 della legge n. 865 del 1971 per la determinazione giudiziale delle indennità di espropriazione e di occupazione sono esperibili - alla stregua della declaratoria di parziale illegittimità di dette norme contenuta nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 67 e 470 del 1990 - a partire, rispettivamente, dall'adozione del decreto di espropriazione e dal verificarsi dell'occupazione, e dunque prescindono dalla emanazione del relativo atto amministrativo di liquidazione dell'indennità; ne' a tale principio può contrapporsi quello secondo cui il subprocedimento amministrativo volto alla determinazione dell'indennità di occupazione non è autonomo, bensì funzionalmente collegato al procedimento espropriativo, in quanto tale collegamento rileva ai fini dell'unicità del criterio di liquidazione dell'indennità complessivamente dovuta dall'espropriante per l'acquisizione del bene, e non già in riferimento al sistema delle impugnazioni.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2003, n. 7400
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7400
    Data del deposito : 14 maggio 2003

    Testo completo