Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 1
Le azioni accordate dagli artt. 19 e 20 della legge n. 865 del 1971 per la determinazione giudiziale delle indennità di espropriazione e di occupazione sono esperibili - alla stregua della declaratoria di parziale illegittimità di dette norme contenuta nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 67 e 470 del 1990 - a partire, rispettivamente, dall'adozione del decreto di espropriazione e dal verificarsi dell'occupazione, e dunque prescindono dalla emanazione del relativo atto amministrativo di liquidazione dell'indennità; ne' a tale principio può contrapporsi quello secondo cui il subprocedimento amministrativo volto alla determinazione dell'indennità di occupazione non è autonomo, bensì funzionalmente collegato al procedimento espropriativo, in quanto tale collegamento rileva ai fini dell'unicità del criterio di liquidazione dell'indennità complessivamente dovuta dall'espropriante per l'acquisizione del bene, e non già in riferimento al sistema delle impugnazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2003, n. 7400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7400 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 37, presso l'Avvocato STEFANO TRALDI rappresentato e difeso dall'avvocato ATTILIO MAUCERI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MONFIR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso l'avvocato PIERO D'AMELIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO SALIMBENI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 384/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 02/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2003 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Mauceri che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita delibera giunta provinciale di Firenze, n. 212 del 18 maggio 2000;
udito per il resistente l'Avvocato Gigli per delega dell'Avvocato D'Amelio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, il rigetto del primo, l'assorbimento del terzo motivo del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4/7/1996 la IR s.r.l. conveniva in giudizio davanti a questa Corte la Provincia di Firenze, chiedendo la determinazione della giusta indennità di esproprio nonché di occupazione relative ai terreni della superficie di mq.
5590 di sua proprietà posti nel Comune di Sesto Fiorentino in vicinanza del Centro Commerciale dell'Osmannoro, occupati d'urgenza il 6 aprile 1995 perché interessati ai lavori di raddoppio e sistemazione della strada provinciale n. 5 "Lucchese per Prato" giusta i progetti generali ed esecutivi approvati dal consiglio Provinciale. Precisava che con decreto del 23/5/1996 la Provincia aveva determinato in L. 209.874.034 l'indennità di esproprio (pari a L. 37.544,55/mq.),senza tener conto della natura edificatoria del suolo, il cui valore venale era di gran lunga superiore. Si costituiva la Provincia, chiedendo il rigetto della domanda attrice.
La Corte d'appello di Firenze con sentenza n. 384/00, dichiarava improponibile la domanda di determinazione dell'indennità d'esproprio proposta dalla IR srl, ma nel contempo condannava la Provincia di Firenze al pagamento della somma di lire 119.199.801 a titolo di indennità di occupazione, somma quest'ultima determinata in base all'indennità virtuale d'espropriazione determinata dal CTU.
Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione la Provincia di Firenze sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso la IR srl. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La provincia di Firenze con il primo motivo di ricorso deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, che la Corte d'appello di Firenze ha erroneamente determinato l'indennità di occupazione sulla base di una determinazione virtuale dell'indennità di esproprio;
ipotesi - a suo dire - possibile solo nel caso in cui all'occupazione non segua un legittimo provvedimento di esproprio, mentre nel caso di specie, pendendo ancora il termine quinquennale per l'emanazione del provvedimento di esproprio, l'indennità di occupazione doveva necessariamente essere determinata sulla base dell'indennità definitiva di esproprio.
Con il secondo motivo lamenta che erroneamente, ed in contrasto con le risultanze della CTU, la sentenza impugnata ha ritenuto la natura edificatoria dei suoli occupati.
Con il terzo motivo censura la determinazione della indennità virtuale di esproprio posta alla base della determinazione di quella di occupazione per non essere stata la prima determinata sulla base del valore dei terreni dichiarato ai fini ICI, essendo questo inferiore a quello accertato dal CTU.
Con il quarto motivo si duole del fatto che il giudice fiorentino non ha applicato alla somma dovuta a titolo di indennità virtuale la decurtazione del 40%.
Il primo motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il diritto all'indennità di occupazione spetta anche se non si è provveduto alla liquidazione dell'indennità di esproprio poiché la prima indennità consiste in una percentuale dell'indennità che, ai sensi dell'art. 20 comma 3 legge 865/71, "sarebbe dovuta" per l'espropriazione dell'area tale indennità non si identifica quindi con quella di espropriazione in concreto liquidata bensì con quella determinata in base ad un calcolo virtuale riferito al valore dell'area al tempo dell'occupazione (Cass. 5722/02. In tal senso vedasi anche Cass. 6959/97 che, dopo aver dichiarato inammissibile la opposizione alla indennità di esproprio provvisoria in mancanza del decreto d'esproprio, ha invece ritenuto correttamente proposta la domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione d'urgenza).
Del resto questa Corte ha, per altro verso, già sottolineato che le domande dirette, rispettivamente, alla determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione sono autonome ed indipendenti l'una dall'altra, fondandosi su di un diverso "petitum" e su diversa "causa petendi", con la conseguenza che la domanda diretta alla determinazione dell'indennità di occupazione, non potendo ritenersi implicita in quella avente ad oggetto l'indennità di espropriazione, deve essere tempestivamente formulata, in via autonoma,(Cass. 6990/99). Sulla scorta del predetto principio di distinzione tra le due azioni è stato altresì affermato che le azioni accordate dagli artt. 19 e 20 della legge n. 865 del 1971, per la determinazione giudiziale delle indennità di espropriazione e di occupazione, sono esperibili, alla stregua della declaratoria di parziale illegittimità di dette norme di cui alle sentenze della Corte Costituzionale nn. 67 e 470 del 1990, a partire, rispettivamente, dall'adozione del decreto di espropriazione e dal verificarsi dell'occupazione, e dunque prescindono dalla emanazione del relativo atto di individuazione della indennità.(Cass. 5915/94; Cass. 7401/95). Nè ai principi dianzi enunciati può ritenersi contrapposto il costante orientamento di questa Corte che ritiene che il subprocedimento amministrativo volto alla determinazione dell'indennità di occupazione non sia autonomo, bensì funzionalmente collegato rispetto a quello espropriativo (Cass. sez. un. 493/98; Cass. 11228/98; Cass. 16028/00; Cass. 28/01) in quanto tale collegamento è evidenziato ai fini dell'unicità del criterio di liquidazione dell'indennità complessivamente dovuta dall'espropriante per l'acquisizione del bene e non già in riferimento al sistema delle impugnazioni.
Del tutto correttamente quindi la Corte territoriale ha proceduto all'esame dell'opposizione all'indennità di occupazione ed alla determinazione di quest'ultima.
Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.
La sentenza impugnata, dopo avere dato atto che dalla consulenza tecnica d'ufficio emerge che il terreno espropriato ricade in parte in zona omogenea D, sottozona Dc, (insediamenti misti),in parte entro il limite di inedificabilità, in parte viabilità, ha qualificato l'intera area come edificabile ritenendo che i limiti edificatori sopraindicati, costituendo vincoli all'espropriazione, non modificassero la natura edificatoria dei terreni. Tale argomentazione si appalesa erronea o quanto meno non motivata. Questa Corte ha in ripetute occasioni chiarito che l'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992,n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8
Agosto 1992, n. 359, nel dettare nuovi criteri per la determinazione della indennità di espropriazione di aree edificabili, secondo i quali che per la valutazione della edificabilità delle aree si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento della imposizione del vincolo preordinato all'esproprio (comma terzo), e nello stabilire che, per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del terzo comma, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo secondo della legge 22 Ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni (quarto comma), ha introdotto una generale ed incondizionata bipartizione dei suoli, agricoli ed edificabili, che non ammette figure intermedie, ed è associata ad una verifica oggettiva e non legata a valutazioni opinabili, che può essere data solo dalla classificazione urbanistica dell'area in considerazione.
Ne consegue che non può essere classificata come edificabile un'area che gli strumenti urbanistici non preordinati alla espropriazione assoggettino a vincolo di inedificabilità, o alla quale gli stessi attribuiscano destinazione agricola, dovendo, in tal caso, la relativa indennità di espropriazione essere determinata secondo il criterio agricolo tabellare di cui agli artt. 16 e segg. della legge n. 865 del 1971; e, per converso, ove il piano regolatore o il programma di fabbricazione, o altri strumenti equivalenti, prevedano l'edificabilità della zona in cui è ubicato l'immobile, siffatta destinazione legale è sufficiente ad imprimere allo stesso detta qualità.(Cass. 12408/00). In base a tale distinzione si è costantemente affermata la distinzione di massima tra gli strumenti urbanistici che impongono un vincolo conformativo al bene e che ne determinano, quindi, il carattere edificatorio o meno, da identificarsi, di regola, con gli strumenti a carattere generale che determinano la zonizzazione del territorio (piani regolatori e piano di fabbricazione), rispetto a quegli altri strumenti urbanistici di secondo livello che disciplinano l'assetto di singole zone specifiche del territorio, che, di regola predispongono vincoli espropriativi e che non sono in grado di incidere sul carattere edificatorio o meno dell'area stabilito dallo strumento generale.
Tale distinzione riveste carattere generale e di massima non potendosi escludere che anche gli strumenti urbanistici di primo grado a carattere generale possano in alcuni casi contenere dei vincoli a carattere espropriativo.
L'affermazione quindi della sentenza impugnata che ritiene essere i vincoli di inedificabilità e di rispetto stradale posti dal piano regolatore di Firenze come vincoli preordinati all'espropriazione si appalesa in linea di massima erronea e comunque priva di idonea motivazione dovendosi presumere i vincoli in questione di carattere conformativo volti ad escludere l'edificabilità delle aree relative salvo idonea dimostrazione che gli stessi pongano invece nel caso di specie dei vincoli espropriativi. In questo senso, per quanto concerne la viabilità, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in sede di accertamento della vocazione edificatoria di un fondo ai fini della determinazione della indennità di esproprio ex art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, introdotto dalla legge di conversione n. 359 del 1992, va attribuita efficacia di vincolo conformativo della proprietà e non già di vincolo espropriativo (riservata agli strumenti attuativi che dispongono della sorte dei singoli lotti) all'atto di pianificazione urbanistica che destina parti del territorio comunale alla viabilità generale od a servizi pubblici, operando, quindi, nell'ambito di mera zonizzazione generale.(Cass. 8685/01). Mentre per quanto concerne i vincoli di inedificabilità è stato già chiarito che l'art. 5 bis D.L. 11 luglio 1992 n. 333, inserito con la legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, e poi modificato dall'art. 1 sessantacinquesimo comma della legge 28 dicembre 1995 n. 549, richiede che, ai fini del riconoscimento del carattere edificatorio di un terreno, sia necessario l'armonizzarsi delle possibilità legali e delle possibilità effettive di edificazione al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo, e che, pertanto, deve escludersi la sussistenza dei detti requisiti, oltre che per i fondi che abbiano destinazione agricola sulla scorta della disciplina urbanistica, pure per i fondi che siano dalla medesima sottoposti a vincolo d'inedificabilità, (Cass. 5111/97). Escluso dunque che in linea di principio le aree destinate a viabilità e quelle sottoposte a vincolo d'inedificabilità da parte del piano regolatore possano considerarsi edificabili, la sentenza impugnata avrebbe dovuto fornire idonea dimostrazione del perché invece nel caso di specie le aree stesse dovrebbero considerarsi sottoposte a vincolo espropriativo da parte dello strumento urbanistico generale del comune di Firenze. In assenza di tale dimostrazione la corte territoriale, oltre a ritenere le aree in questione inedificabili, avrebbe di conseguenza dovuto distinguere da queste ultime le aree espropriate a carattere edificabile (zona D sottozona Dc) determinando di conseguenza l'indennità di esproprio secondo il diverso carattere delle varie aree (Cass. 9814/99). In relazione al motivo accolto dunque la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze che nell'attenersi ai principi di diritto enunciati, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Restano assorbiti il terzo ed il quarto motivo di ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2003