Sentenza 22 novembre 2000
Massime • 2
Anche nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio di cui all'art. 669 cod. proc. pen., secondo il quale, in caso di contrasto tra più decisioni adottate nei confronti della stessa persona e relative allo stesso oggetto, prevale sempre quella più favorevole al condannato.
Ai fini della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale per il sopravvenire di titoli di esecuzione di altre pene detentive, quelli preesistenti, ma non presi in considerazione, perché non conosciuti, nel provvedimento di ammissione alla misura alternativa, sono da considerare alla stessa stregua di quelli sopravvenuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2000, n. 8933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8933 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA - Presidente - del 22/11/2000
1. Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - N. 6667
3. Dott. ANGELO VANCHERI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ENRICO DELEHAYE - Consigliere - N. 044405/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT GI AN TO N. IL 18/01/1960 avverso ORDINANZA del 01/10/1999 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso:
Osserva in fatto e in diritto:
1. Con ordinanza del 1 ottobre 1999 il tribunale di sorveglianza di Bari revocava con effetto ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale concesso ad TO IU AN LV dal tribunale di sorveglianza di Milano in data 23 marzo 1999.
Rilevava il tribunale di sorveglianza di Bari che con propria ordinanza del 2 febbraio 1999 aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata dall'TO per altri titoli in esecuzione, "per i quali l'TO doveva ed è tuttora detenuto" sicché anche l'affidamento in corso doveva essere revocato ai sensi dell'art. 5 Iter, legge 26 luglio 1975, n. 354. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'TO, per mezzo del difensore avv. Roberto Chiusolo, denunziando l'erronea applicazione della legge penale. Assume il ricorrente che non ricorrevano le conduzioni per procedere alla revoca della misura ai sensi dell'art, 51-ter legge 354/75 in quanto non aveva posto in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura e che, quindi, nella fattispecie andava applicato l'art. 51-bis, legge 354/75 che prevede, in caso di sopravvenienza di titoli di esecuzione di altre pene detentive, la possibilità di mantenere ferma la misura, qualora la pena da questi ultimi prevista non superi la misura prevista dall'art. 47 legge citata.
3. Il ricorso è fondato nei sensi di seguito precisati. Deve al riguardo preliminarmente osservarsi che deve ritenersi che nella fattispecie non sia stata fatta applicazione dell'art. 633 c.p.p. che avrebbe evitato l'emissione, ad un mese di distanza l'uno dall'altro, di provvedimenti confliggenti da parte di due diversi tribunali di sorveglianza.
Tanto precisato, va rilevato, tuttavia, che nei confronti del provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza di Milano, sia pure su erronei presupposti, non è stata proposta impugnazione per cui il provvedimento medesimo è divenuto definitivo, con la conseguenza che non può essere revocato dallo stesso o da un diverso tribunale di sorveglianza in base ad elementi che preesistevano alla sua adozione e che il giudice (ed il p.m.) avrebbe dovuto conoscere. È fondato, quindi, il rilievo del ricorrente che assume che non ricorrevano le condizioni per revocare ai sensi dell'art. 51-ter, legge 354/1975 l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Milano,
non risultando che egli aveva tenuto comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura.
Va, inoltre, aggiunto che il provvedimento non poteva neanche essere revocato perché in contrasto con la precedente decisione del tribunale di sorveglianza di Bari, dovendosi ritenere anche in questa sede applicabile il principio di cui all'art. 669 c.p.p. che, peraltro, è espressione di un principio generalissimo secondo il quale nel caso di contrasto, prevale sempre il provvedimento più favorevole al condannato (o all'imputato).
Di conseguenza, il tribunale di sorveglianza di Bari poteva disporre la revoca o la prosecuzione della misura soltanto ai sensi dell'art.51-bis, legge 354/75 di cui ricorrevano i presupposti, dovendosi considerare come sopravvenuti anche gli eventuali titoli di esecuzione di altre pene detentive preesistenti, ma non presi in considerazione, perché non conosciuti al momento della delibazione della misura alternativa, da parte del tribunale di sorveglianza che l'ha concessa.
Va aggiunto per completezza che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, poiché la sopravvenienza di altri titoli non può non incidere sulla valutazione complessiva della personalità e della pericolosità del condannato, nel decedere sulla prosecuzione o sulla revoca della misura, ai sensi dell'art. 51-bis, legge 354/75, il tribunale di sorveglianza dovrà tenere conto, non soltanto del superamento o meno dei limiti di pena previsti dall'art. 47 della legge, ma dovrà valutare la permanenza delle condizioni per la prosecuzione della misura, tenendo, ovviamente conto ai fini di tale giudizio, che concerne, in definitiva, la idoneità della misura a soddisfare in modo migliore della detenzione la rieducazione del condannato, oltre che della natura e della gravità dei titoli in esecuzione, del comportamento tenuto nel periodo in cui l'interessato è stato sottoposto alla misura alternativa.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio allo stesso tribunale di sorveglianza per nuovo esame sulla base dei principi innanzi indicati.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Bari.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001