Sentenza 12 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2019, n. 16151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16151 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO RM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/06/2018 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza, emessa in data 14 giugno 2018, il Tribunale di Catania ha applicato a OR CA, su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., previa riunione sotto il vincolo della continuazione dei reati ascritti nonché previa concessione delle attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti, e riduzione per il beneficio del rito, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli art. 110, 624 e 625, n. 2 e 7, 648, 337 e 61 n. 2 c.p., illeciti contestati al prevenuto per aver asportato, in concorso con altri, la macchina scambia soldi di un distributore di benzina nonché per aver ricevuto un'autovettura Alfa Romeo 147, tg Bw 135 VS, e per aver tentato di darsi alla fuga, allo scopo di eludere il blocco delle Forze dell'Ordine, effettuando manovre azzardate e ponendo a repentaglio la pubblica incolumità, fatti commessi in Catania, il 13/06/ 2018. 2. OR CA, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce i seguenti motivi.
2.1 Vizio di legittimità, ex art. 606, lett. b) ed e), codice di rito, in ordine all'applicazione dell'istituto del reato continuato ed erronea applicazione della legge penale in relazione al capo c) della rubrica( nello specifico, applicazione anche della multa non prevista dall'art. 337 c.p. ). Il giudice del merito, pur ritenuto correttamente sussistente il vincolo della continuazione, ha erroneamente applicato un aumento di C 50,00 di multa, per il reato sub c), ex art. 337 c.p., disposizione che non prevede la sanzione pecuniaria. Il giudice, nella sostanza, si è limitato a consentire alla richiesta delle parti, senza verificare i presupposti legali di applicazione della pena. Il P.G., nella requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato . Nel caso di specie, la pena finale è illegale, posto che nel calcolo della pena ai fini della continuazione il reato sub c), ex art. 337 c.p., non poteva comportare l'aumento anche della pena pecuniaria, in quanto non prevista da quest'ultima disposizione incriminatrice. Ne consegue che il Tribunale, individuata la violazione più grave nel delitto di furto aggravato di cui al capo I), assunta la pena base- previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti —di anni uno e mesi sei di reclusione ed C 400,00 di multa, aumentata di mesi 2 di reclusione ed C 150,00 di multa per la continuazione per il secondo delitto ed aumentata ulteriormente di mesi 2 di reclusione ed C 50,00 di multa, per la continuazione per il terzo reato, avrebbe dovuto omettere di applicare l'aumento di C 50,00 di multa, con riferimento al reato di cui all'art. 337 c.p., stante la mancata previsione, per quest'ultimo, di una sanzione pecuniaria.
2. Alla luce di dette motivazioni, s'impone l'annullamento del provvedimento impugnato, senza rinvio, con contestuale trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, stante il travolgimento dell'accordo negoziale delle parti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione atti al Tribunale di Catania. Così deciso il 6/12/2018 Il Consigliere estenso