Art. 2.
Il parere parlamentare e' espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed e' motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.
Per le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali il parere e' espresso dalla Commissione parlamentare di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675 .
Il parere parlamentare e' espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed e' motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.
Per le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali il parere e' espresso dalla Commissione parlamentare di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675 .