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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 13/01/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MO MADDALENA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3358/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250047025727000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3858/2025 depositato il
21/10/2025 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Con atto pervenuto presso codesta Corte, la società ricorrente indicata in epigrafe propose ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dall'Ufficio, derivante dal controllo della dichiarazione dei redditi.
Successivamente, nelle more del procedimento, l'Agenzia ha riconosciuto fondate le ragioni addotte dalla parte ricorrente e, in autotutela, ha provveduto allo sgravio totale della cartella, versando in atti la relativa documentazione.
A fronte di quanto sopra, si chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, con particolare riferimento alla richiesta di estinzione del processo, nonchè accertata la regolarità del procedimento, estingue il giudizio per cessata materia del contendere, compensando fra le parti le spese del giudizio, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 21/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MO MADDALENA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3358/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250047025727000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3858/2025 depositato il
21/10/2025 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Con atto pervenuto presso codesta Corte, la società ricorrente indicata in epigrafe propose ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dall'Ufficio, derivante dal controllo della dichiarazione dei redditi.
Successivamente, nelle more del procedimento, l'Agenzia ha riconosciuto fondate le ragioni addotte dalla parte ricorrente e, in autotutela, ha provveduto allo sgravio totale della cartella, versando in atti la relativa documentazione.
A fronte di quanto sopra, si chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, con particolare riferimento alla richiesta di estinzione del processo, nonchè accertata la regolarità del procedimento, estingue il giudizio per cessata materia del contendere, compensando fra le parti le spese del giudizio, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.