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Sentenza 31 marzo 2026
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2026, n. 12232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12232 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA IN nato a [...] il [...] RA VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;
lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI BATTISTA BERTOLINI RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n.7504 del 28 maggio 2025, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 21 gennaio 2022 che aveva condannato IN RA e VA RA alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie, in relazione ai delitti previsti dall’art.216, co.1 n.2, 223, co.2 n.2 e 219, co.2, r.d. n.267 del 1942, consumati alla data del fallimento del 2 dicembre 2013. In particolare, IN quale presidente del C.D.A. della Istituto di Vigilanza Extraurbana s.r.l., in concorso con VA, amministratore delegato della medesima, erano stati condannati per avere cagionato il fallimento mediante operazioni dolose e per avere occultato le scritture contabili. La condanna era il frutto di una sostanziale riqualificazione della prima fattispecie atteso che, inizialmente, il delitto contestato era stato quello di avere cagionato il fallimento con dolo.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione IN RA, per mezzo del difensore di fiducia, Avv. Raimondo Maira, e VA RA, per mezzo del difensore di fiducia, Avv. Andrea Di Carlo, deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, perfettamente sovrapponibili, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Preliminarmente nel solo ricorso di VA RA si deduce una violazione dei diritti della difesa, a ragione della quale si chiede che venga dichiarata la nullità del Penale Sent. Sez. 5 Num. 12232 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA Data Udienza: 20/01/2026 procedimento e la rimessione in termini per la proposizione del ricorso. La doglianza si fonda su una corrispondenza intervenuta con la cancelleria della Corte d’appello nel corso della quale il difensore chiedeva che gli venissero trasmessi gli atti (avendo pagato i relativi diritti) e la cancelleria rispondeva che, a tal fine, era necessario fissare un appuntamento attraverso la piattaforma informatica appositamente predisposta. Il risultato di tali contrapposte e rigide posizioni, era che gli atti del procedimento venivano consegnati piuttosto a ridosso della scadenza dei termini per l’impugnazione (nel ricorso non si specifica quando).
2.1. Con il primo motivo entrambi i ricorsi deducono, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b) ed il vizio di motivazione di cui alla lett.e), con riferimento alla sussistenza del dolo specifico, nella ipotizzata fattispecie di bancarotta documentale. In particolare, si afferma che la Corte di appello avrebbe «accertato l’omessa tenuta delle scritture contabili, ma ha fornito una motivazione tautologica e intrinsecamente insufficiente circa la sussistenza del dolo specifico». In difetto del richiesto dolo specifico, la Corte avrebbe «erroneamente qualificato» la fattispecie, che invece si sarebbe dovuta riqualificare in termini di bancarotta semplice.
2.2. Con il secondo motivo i ricorsi deducono, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b) e il vizio di motivazione di cui alla lett. e), con riferimento alla sussistenza della fattispecie delle «operazioni dolose» di cui al n.2 dell’art.223 co.2 r.d. n.267 del 1942. In particolare, la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato circa gli elementi «che ne rivelino la natura fraudolenta e la finalizzazione al dissesto societario» e la condotta non sarebbe sostenuta da «dolo specifico diretto a cagionare il dissesto». In assenza della prova del dolo specifico della fattispecie fraudolenta, la fattispecie si sarebbe dovuta considerare meramente colposa.
2.3. Con il terzo motivo i ricorsi deducono, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b) e il vizio di motivazione di cui alla lett. e), con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie della prevedibilità del dissesto e del relativo nesso causale.
2.4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b) con riferimento alle norme che governano il sistema della prescrizione dei reati. Considerando il termine prescrizionale di anni dieci decorrente dal fallimento del 21 aprile 2015, il reato si sarebbe dovuto ritenere prescritto alla data del 21 aprile 2025. 2.5. Con il quinto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al dolo specifico della bancarotta documentale, cui sarebbero applicati i principi di diritto previsti per la fattispecie a dolo generico di cui all’art.223 r.d. n.267 del 1942. 2.6. Con il sesto motivo si deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), l’omessa valutazione di elementi di prova decisivi e l’insufficiente motivazione sugli elementi della fraudolenza. In particolare, si lamenta che il giudice non avrebbe considerato che le scritture, sebbene tardivamente, erano state depositate, che l’autovettura Mercedes era nella detenzione del RA che aveva dichiarato la disponibilità alla consegna e che era stato dato incarico ad un tecnico di operare la ricostruzione contabile. Omettendo la valutazione di tali elementi di fatto, la Corte avrebbe insufficientemente motivato sulla sussistenza degli indici di fraudolenza. 3. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. In data 13 gennaio 2026 è pervenuta una memoria nell’interesse di VA RA, con la quale si confutano le argomentazioni del Sostituto Procuratore generale e si insiste per l’accoglimento del ricorso.
5. In data 14 gennaio 2026 è pervenuta una memoria nell’interesse di IN RA, con la quale si confutano le argomentazioni del Sostituto Procuratore generale e si insiste per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito indicate.
2. Con riferimento alla questione sollevata in via preliminare dal difensore di VA RA, il motivo è inammissibile, atteso che non sussiste la violazione di una norma procedurale prevista a pena di invalidità degli atti, né la parte specifica in quale lesione del diritto della difesa si sia concretamente tradotta la doglianza.
2.1 Il primo motivo, relativo alla mancata sussistenza del dolo specifico nella fattispecie di bancarotta documentale, è infondato e deve essere rigettato. È opportuno ribadire che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2) r.d. n.267 del 1942 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico (ex multis Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611). Nel caso che ci occupa deve ritenersi che la Corte di appello abbia sufficientemente motivato sul punto, svolgendo il tema dell’elemento soggettivo nel corpo complessivo della sentenza e, comunque, richiamando e facendo proprie le articolate considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, con tecnica redazionale legittima in ipotesi di «doppia conforme», della quale ricorrono i parametri;
si osserva infatti che la sentenza di appello ripetutamente ha richiamato la decisione del Tribunale ed entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019 Rv. 277218), con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Nella sentenza di primo grado si evidenziava che i bilanci erano stati effettivamente redatti (anche se non depositati) per gli anni dal 2011 al 2013, laddove evidentemente erano stati tenuti libri, scritture e documentazione commerciale sui quali detti bilanci erano stati elaborati. Peraltro, tale documentazione dapprima non veniva consegnata affatto, mentre in un secondo momento il commercialista consegnava «solo in parte e in file informatici privi di autenticità spediti via mail […] quindi inattendibili». Per le altre annualità, 2014 e 2015, non sussistevano elementi dai quali desumere se la condotta materiale si fosse concretizzata nell’occultamento di scritture esistenti o in una più radicale omessa tenuta. Sotto il profilo soggettivo, i giudici del primo e del secondo grado avevano esaminato la presenza di una serie di indici di fraudolenza, indicativi del fatto che la bancarotta documentale era stata deliberata e funzionale ad occultare il disegno complessivo, volto ad omettere sistematicamente il pagamento dei debiti erariali, mediante operazioni dolose atte a cagionare il dissesto. In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5 , n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304 – 01). La lettura complessiva della sentenza della Corte di appello, anche attraverso il richiamo della sentenza di primo grado, consente di ritenere sufficientemente motivato il dolo specifico della fattispecie, inteso quale volontà specificamente diretta ad occultare un più ampio disegno fraudolento in danno dei creditori.
2.2. Il secondo motivo relativo alla mancanza del «dolo specifico» nella presente ipotesi di bancarotta impropria mediante «operazioni dolose» è infondato e deve essere rigettato. Sebbene la fattispecie inizialmente ipotizzata fosse stata quella di avere cagionato il fallimento «con dolo», di fatto, fin dal primo grado, il delitto era stato riqualificato in quello realizzato a mezzo di «operazioni dolose”. La diversa qualificazione nel giudizio di appello non viola il contraddittorio, così come interpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 9 novembre 2023, C-175/22, B.K., purché sia assicurata comunque all'imputato la possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione (Sez. 5 - n. 42635 del 10/09/2024, Clementi, Rv. 287235 – 01); nel presente caso la riqualificazione era avvenuta addirittura in primo grado e non veniva fatta oggetto di doglianza né in appello né nella presente sede. Posto dunque che la fattispecie sulla quale è intervenuta condanna è quella di avere cagionato il dissesto mediante «operazioni dolose», si osserva che, ai fini della configurabilità di tale delitto, non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. (Ex multis Sez. 5, n.16111, del 8/2/2024, Leoni, Rv. 286349 – 01) Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'art. 223, comma 2, r.d. n.267 del 1942 prevede due autonome fattispecie criminose, che contemplano entrambe una condotta dei soggetti qualificati che ha determinato il dissesto da cui è scaturito il fallimento, le quali, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, incentrandosi, piuttosto, il discrimen tra tali due fattispecie sull'elemento soggettivo, perché, nell'ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre, nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi. (Ex multis Sez. 5, n.16111, del 8/2/2024, Leoni, Rv. 286349 – 01). La coscienza e volontà dell’azione deve abbracciare non solo il singolo atto, ma la vicenda nella sua complessità, che sia tale da nuocere agli interessi della società; è peraltro sufficiente l'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare (Sez. 5, n. 38728 del 03/04 2014, Rampino, Rv. 262207). La Corte di appello ha fatto corretto uso di tali principi di diritto, ritenendo la condotta dei RA «fraudolentemente e volontariamente orientata al sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali»; in particolare si è attribuita ai ricorrenti la «consapevole scelta gestionale di non adempiere sistematicamente alle obbligazioni» tale da rendere evidente che i medesimi abbiano «prefigurato come prevedibile il dissesto». Il convincimento del giudice circa la sussistenza dell’elemento soggettivo, posto nei termini suddetti, poggiava sulla presenza di una serie di indici fattuali di fraudolenza, che venivano ripercorsi espressamente e richiamati attraverso la condivisione della «esaustiva motivazione del giudice di primo grado»; venivano altresì analiticamente confutati i rilievi mossi dalla difesa sulla motivazione del primo giudizio. Deve conclusivamente ritenersi che la Corte di appello abbia correttamente qualificato la fattispecie delittuosa e abbia adeguatamente motivato sulla sussistenza dell’elemento soggettivo, nel solco di una lettura conforme agli orientamenti giurisprudenziali consolidati di questa Corte.
2.3. In relazione al terzo motivo, relativo alla prevedibilità e alla sussistenza del nesso causale con il dissesto, va premesso che le censure sono mosse sostanzialmente nel merito, atteso che, secondo il ricorrente, «il giudice avrebbe erroneamente ritenuto» la sussistenza degli indicati elementi. Trattandosi di censure attinenti al merito, non sono sindacabili nella presente sede e devono essere dichiarate inammissibili. Si osserva inoltre che, quanto al nesso causale tra condotta ed evento, si tratta di questione non sottoposta al vaglio della Corte di appello e proposta per la prima volta nella presente sede di legittimità.
2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile, atteso che si assume l’avvenuta prescrizione operando un calcolo grossolanamente errato, considerando il termine prescrizionale di soli anni dieci, decorrente dal fallimento del 21 aprile 2015, senza tener conto dei fatti interruttivi e delle plurime sospensioni (dal 22aprile 2020 al 15 gennaio 2021, nonché dal 25 settembre 2018 al 15 febbraio 2019) intervenuti già nel corso del giudizio di primo grado.
2.5. Il quinto motivo, relativo al vizio di motivazione sul dolo specifico della bancarotta documentale, deve ritenersi assorbito e svolto in relazione al punto 2.1. e deve essere rigettato.
2.6. Il sesto motivo, relativo all’ omessa valutazione di elementi di prova decisivi, è manifestamente infondato e deve dichiararsi inammissibile. Il giudice dell’appello ha infatti considerato una per una le circostanze di fatto indicate dalla difesa, confutando per ciascuna la valutazione proposta dall’appellante e condividendo e ribadendo il convincimento già espresso dal giudice del primo grado. In particolare, la Corte di appello aveva rilevato come la documentazione consegnata fosse del tutto inattendibile e incompleta, come l’autovettura non fosse mai stata consegnata nonostante le dichiarazioni di disponibilità e come la scelta di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale fosse ascrivibile gli amministratori e non imputabile al commercialista, per dedurre da tali elementi altrettanti indici di fraudolenza
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI BATTISTA BERTOLINI RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n.7504 del 28 maggio 2025, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 21 gennaio 2022 che aveva condannato IN RA e VA RA alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie, in relazione ai delitti previsti dall’art.216, co.1 n.2, 223, co.2 n.2 e 219, co.2, r.d. n.267 del 1942, consumati alla data del fallimento del 2 dicembre 2013. In particolare, IN quale presidente del C.D.A. della Istituto di Vigilanza Extraurbana s.r.l., in concorso con VA, amministratore delegato della medesima, erano stati condannati per avere cagionato il fallimento mediante operazioni dolose e per avere occultato le scritture contabili. La condanna era il frutto di una sostanziale riqualificazione della prima fattispecie atteso che, inizialmente, il delitto contestato era stato quello di avere cagionato il fallimento con dolo.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione IN RA, per mezzo del difensore di fiducia, Avv. Raimondo Maira, e VA RA, per mezzo del difensore di fiducia, Avv. Andrea Di Carlo, deducendo cinque distinti motivi di impugnazione, perfettamente sovrapponibili, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Preliminarmente nel solo ricorso di VA RA si deduce una violazione dei diritti della difesa, a ragione della quale si chiede che venga dichiarata la nullità del Penale Sent. Sez. 5 Num. 12232 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA Data Udienza: 20/01/2026 procedimento e la rimessione in termini per la proposizione del ricorso. La doglianza si fonda su una corrispondenza intervenuta con la cancelleria della Corte d’appello nel corso della quale il difensore chiedeva che gli venissero trasmessi gli atti (avendo pagato i relativi diritti) e la cancelleria rispondeva che, a tal fine, era necessario fissare un appuntamento attraverso la piattaforma informatica appositamente predisposta. Il risultato di tali contrapposte e rigide posizioni, era che gli atti del procedimento venivano consegnati piuttosto a ridosso della scadenza dei termini per l’impugnazione (nel ricorso non si specifica quando).
2.1. Con il primo motivo entrambi i ricorsi deducono, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b) ed il vizio di motivazione di cui alla lett.e), con riferimento alla sussistenza del dolo specifico, nella ipotizzata fattispecie di bancarotta documentale. In particolare, si afferma che la Corte di appello avrebbe «accertato l’omessa tenuta delle scritture contabili, ma ha fornito una motivazione tautologica e intrinsecamente insufficiente circa la sussistenza del dolo specifico». In difetto del richiesto dolo specifico, la Corte avrebbe «erroneamente qualificato» la fattispecie, che invece si sarebbe dovuta riqualificare in termini di bancarotta semplice.
2.2. Con il secondo motivo i ricorsi deducono, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b) e il vizio di motivazione di cui alla lett. e), con riferimento alla sussistenza della fattispecie delle «operazioni dolose» di cui al n.2 dell’art.223 co.2 r.d. n.267 del 1942. In particolare, la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato circa gli elementi «che ne rivelino la natura fraudolenta e la finalizzazione al dissesto societario» e la condotta non sarebbe sostenuta da «dolo specifico diretto a cagionare il dissesto». In assenza della prova del dolo specifico della fattispecie fraudolenta, la fattispecie si sarebbe dovuta considerare meramente colposa.
2.3. Con il terzo motivo i ricorsi deducono, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b) e il vizio di motivazione di cui alla lett. e), con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie della prevedibilità del dissesto e del relativo nesso causale.
2.4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, la violazione di legge di cui alla lett. b) con riferimento alle norme che governano il sistema della prescrizione dei reati. Considerando il termine prescrizionale di anni dieci decorrente dal fallimento del 21 aprile 2015, il reato si sarebbe dovuto ritenere prescritto alla data del 21 aprile 2025. 2.5. Con il quinto motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al dolo specifico della bancarotta documentale, cui sarebbero applicati i principi di diritto previsti per la fattispecie a dolo generico di cui all’art.223 r.d. n.267 del 1942. 2.6. Con il sesto motivo si deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), l’omessa valutazione di elementi di prova decisivi e l’insufficiente motivazione sugli elementi della fraudolenza. In particolare, si lamenta che il giudice non avrebbe considerato che le scritture, sebbene tardivamente, erano state depositate, che l’autovettura Mercedes era nella detenzione del RA che aveva dichiarato la disponibilità alla consegna e che era stato dato incarico ad un tecnico di operare la ricostruzione contabile. Omettendo la valutazione di tali elementi di fatto, la Corte avrebbe insufficientemente motivato sulla sussistenza degli indici di fraudolenza. 3. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. In data 13 gennaio 2026 è pervenuta una memoria nell’interesse di VA RA, con la quale si confutano le argomentazioni del Sostituto Procuratore generale e si insiste per l’accoglimento del ricorso.
5. In data 14 gennaio 2026 è pervenuta una memoria nell’interesse di IN RA, con la quale si confutano le argomentazioni del Sostituto Procuratore generale e si insiste per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito indicate.
2. Con riferimento alla questione sollevata in via preliminare dal difensore di VA RA, il motivo è inammissibile, atteso che non sussiste la violazione di una norma procedurale prevista a pena di invalidità degli atti, né la parte specifica in quale lesione del diritto della difesa si sia concretamente tradotta la doglianza.
2.1 Il primo motivo, relativo alla mancata sussistenza del dolo specifico nella fattispecie di bancarotta documentale, è infondato e deve essere rigettato. È opportuno ribadire che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2) r.d. n.267 del 1942 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico (ex multis Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611). Nel caso che ci occupa deve ritenersi che la Corte di appello abbia sufficientemente motivato sul punto, svolgendo il tema dell’elemento soggettivo nel corpo complessivo della sentenza e, comunque, richiamando e facendo proprie le articolate considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, con tecnica redazionale legittima in ipotesi di «doppia conforme», della quale ricorrono i parametri;
si osserva infatti che la sentenza di appello ripetutamente ha richiamato la decisione del Tribunale ed entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019 Rv. 277218), con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Nella sentenza di primo grado si evidenziava che i bilanci erano stati effettivamente redatti (anche se non depositati) per gli anni dal 2011 al 2013, laddove evidentemente erano stati tenuti libri, scritture e documentazione commerciale sui quali detti bilanci erano stati elaborati. Peraltro, tale documentazione dapprima non veniva consegnata affatto, mentre in un secondo momento il commercialista consegnava «solo in parte e in file informatici privi di autenticità spediti via mail […] quindi inattendibili». Per le altre annualità, 2014 e 2015, non sussistevano elementi dai quali desumere se la condotta materiale si fosse concretizzata nell’occultamento di scritture esistenti o in una più radicale omessa tenuta. Sotto il profilo soggettivo, i giudici del primo e del secondo grado avevano esaminato la presenza di una serie di indici di fraudolenza, indicativi del fatto che la bancarotta documentale era stata deliberata e funzionale ad occultare il disegno complessivo, volto ad omettere sistematicamente il pagamento dei debiti erariali, mediante operazioni dolose atte a cagionare il dissesto. In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5 , n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304 – 01). La lettura complessiva della sentenza della Corte di appello, anche attraverso il richiamo della sentenza di primo grado, consente di ritenere sufficientemente motivato il dolo specifico della fattispecie, inteso quale volontà specificamente diretta ad occultare un più ampio disegno fraudolento in danno dei creditori.
2.2. Il secondo motivo relativo alla mancanza del «dolo specifico» nella presente ipotesi di bancarotta impropria mediante «operazioni dolose» è infondato e deve essere rigettato. Sebbene la fattispecie inizialmente ipotizzata fosse stata quella di avere cagionato il fallimento «con dolo», di fatto, fin dal primo grado, il delitto era stato riqualificato in quello realizzato a mezzo di «operazioni dolose”. La diversa qualificazione nel giudizio di appello non viola il contraddittorio, così come interpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 9 novembre 2023, C-175/22, B.K., purché sia assicurata comunque all'imputato la possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione (Sez. 5 - n. 42635 del 10/09/2024, Clementi, Rv. 287235 – 01); nel presente caso la riqualificazione era avvenuta addirittura in primo grado e non veniva fatta oggetto di doglianza né in appello né nella presente sede. Posto dunque che la fattispecie sulla quale è intervenuta condanna è quella di avere cagionato il dissesto mediante «operazioni dolose», si osserva che, ai fini della configurabilità di tale delitto, non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. (Ex multis Sez. 5, n.16111, del 8/2/2024, Leoni, Rv. 286349 – 01) Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'art. 223, comma 2, r.d. n.267 del 1942 prevede due autonome fattispecie criminose, che contemplano entrambe una condotta dei soggetti qualificati che ha determinato il dissesto da cui è scaturito il fallimento, le quali, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, incentrandosi, piuttosto, il discrimen tra tali due fattispecie sull'elemento soggettivo, perché, nell'ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre, nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi. (Ex multis Sez. 5, n.16111, del 8/2/2024, Leoni, Rv. 286349 – 01). La coscienza e volontà dell’azione deve abbracciare non solo il singolo atto, ma la vicenda nella sua complessità, che sia tale da nuocere agli interessi della società; è peraltro sufficiente l'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare (Sez. 5, n. 38728 del 03/04 2014, Rampino, Rv. 262207). La Corte di appello ha fatto corretto uso di tali principi di diritto, ritenendo la condotta dei RA «fraudolentemente e volontariamente orientata al sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali»; in particolare si è attribuita ai ricorrenti la «consapevole scelta gestionale di non adempiere sistematicamente alle obbligazioni» tale da rendere evidente che i medesimi abbiano «prefigurato come prevedibile il dissesto». Il convincimento del giudice circa la sussistenza dell’elemento soggettivo, posto nei termini suddetti, poggiava sulla presenza di una serie di indici fattuali di fraudolenza, che venivano ripercorsi espressamente e richiamati attraverso la condivisione della «esaustiva motivazione del giudice di primo grado»; venivano altresì analiticamente confutati i rilievi mossi dalla difesa sulla motivazione del primo giudizio. Deve conclusivamente ritenersi che la Corte di appello abbia correttamente qualificato la fattispecie delittuosa e abbia adeguatamente motivato sulla sussistenza dell’elemento soggettivo, nel solco di una lettura conforme agli orientamenti giurisprudenziali consolidati di questa Corte.
2.3. In relazione al terzo motivo, relativo alla prevedibilità e alla sussistenza del nesso causale con il dissesto, va premesso che le censure sono mosse sostanzialmente nel merito, atteso che, secondo il ricorrente, «il giudice avrebbe erroneamente ritenuto» la sussistenza degli indicati elementi. Trattandosi di censure attinenti al merito, non sono sindacabili nella presente sede e devono essere dichiarate inammissibili. Si osserva inoltre che, quanto al nesso causale tra condotta ed evento, si tratta di questione non sottoposta al vaglio della Corte di appello e proposta per la prima volta nella presente sede di legittimità.
2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile, atteso che si assume l’avvenuta prescrizione operando un calcolo grossolanamente errato, considerando il termine prescrizionale di soli anni dieci, decorrente dal fallimento del 21 aprile 2015, senza tener conto dei fatti interruttivi e delle plurime sospensioni (dal 22aprile 2020 al 15 gennaio 2021, nonché dal 25 settembre 2018 al 15 febbraio 2019) intervenuti già nel corso del giudizio di primo grado.
2.5. Il quinto motivo, relativo al vizio di motivazione sul dolo specifico della bancarotta documentale, deve ritenersi assorbito e svolto in relazione al punto 2.1. e deve essere rigettato.
2.6. Il sesto motivo, relativo all’ omessa valutazione di elementi di prova decisivi, è manifestamente infondato e deve dichiararsi inammissibile. Il giudice dell’appello ha infatti considerato una per una le circostanze di fatto indicate dalla difesa, confutando per ciascuna la valutazione proposta dall’appellante e condividendo e ribadendo il convincimento già espresso dal giudice del primo grado. In particolare, la Corte di appello aveva rilevato come la documentazione consegnata fosse del tutto inattendibile e incompleta, come l’autovettura non fosse mai stata consegnata nonostante le dichiarazioni di disponibilità e come la scelta di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale fosse ascrivibile gli amministratori e non imputabile al commercialista, per dedurre da tali elementi altrettanti indici di fraudolenza
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente