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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 10/02/2026, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2260/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MB MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9014/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 BR - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250015793915000 AUTOMOBILISTICA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1268/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace e comunque non dovute le somme iscritte nei ruoli esattoriali e sopra meglio specificate, per i motivi sopra esposti, con conseguente dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o invalidità della intimazione stessa.
2- dichiarare non dovute le somme agli Enti impositori per gli stessi motivi.
3- Vittoria di spese ed onorari nel presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Resistente: dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre oneri accessori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato previa notifica alle controparti il contribuente impugnava la cartella di pagamento n° 07120250015793915000 afferente l' avviso di accertamento - n. 964261851933 per l'importo di € 504,87, comprensiva di sanzioni, interessi legali e spese di notifica, per tassa automobilistica dell'anno 2019 sul veicolo targato Targa_1
A fondamento della domanda deduceva di non avere mai ricevuto alcuna regolare notifica di cartella esattoriale, né di avvisi di mora, né comunicazione di procedura esecutiva per cui eccepiva la prescrizione del credito nonché l'omessa motivazione.
Si costituiva il solo concessionario
La Regione Campania restava contumace.
All'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La Regione Campania non si è costituita in giudizio sebbene le sia stato notificato correttamente il ricorso introduttivo .
Non ha pertanto provato l'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento relativo alla tassa auto per ll'anno 2019 .
Il contribuente ha eccepito la prescrizione del credito . Trattandosi di tassa auto il termine di prescrizione è disciplinato dall'art 5 del dl 953/92 che prevede che l'azione per il recupero del credito per effetto dell'iscrizione di veicoli si prescrive decorso il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento della tassa auto.
Né giova, nel caso di specie, l'applicazione dell'art 68 del dl 18 del 2020, atteso che il ruolo dalla cartella impugnata risulta consegnato a prescrizione già intervenuta,ossia, il 25 gennaio 2025 .
Invero non risultano notificati, atti interruttivi antecedenti il maturarsi del termine di prescrizione .
Il ricorso va quindi accolto .
Le spese del giudizio segno la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 180,00 oltre CU, IVA e cpa con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 27 gennaio 2026.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MB MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9014/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 BR - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250015793915000 AUTOMOBILISTICA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1268/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace e comunque non dovute le somme iscritte nei ruoli esattoriali e sopra meglio specificate, per i motivi sopra esposti, con conseguente dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o invalidità della intimazione stessa.
2- dichiarare non dovute le somme agli Enti impositori per gli stessi motivi.
3- Vittoria di spese ed onorari nel presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Resistente: dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre oneri accessori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato previa notifica alle controparti il contribuente impugnava la cartella di pagamento n° 07120250015793915000 afferente l' avviso di accertamento - n. 964261851933 per l'importo di € 504,87, comprensiva di sanzioni, interessi legali e spese di notifica, per tassa automobilistica dell'anno 2019 sul veicolo targato Targa_1
A fondamento della domanda deduceva di non avere mai ricevuto alcuna regolare notifica di cartella esattoriale, né di avvisi di mora, né comunicazione di procedura esecutiva per cui eccepiva la prescrizione del credito nonché l'omessa motivazione.
Si costituiva il solo concessionario
La Regione Campania restava contumace.
All'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La Regione Campania non si è costituita in giudizio sebbene le sia stato notificato correttamente il ricorso introduttivo .
Non ha pertanto provato l'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento relativo alla tassa auto per ll'anno 2019 .
Il contribuente ha eccepito la prescrizione del credito . Trattandosi di tassa auto il termine di prescrizione è disciplinato dall'art 5 del dl 953/92 che prevede che l'azione per il recupero del credito per effetto dell'iscrizione di veicoli si prescrive decorso il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento della tassa auto.
Né giova, nel caso di specie, l'applicazione dell'art 68 del dl 18 del 2020, atteso che il ruolo dalla cartella impugnata risulta consegnato a prescrizione già intervenuta,ossia, il 25 gennaio 2025 .
Invero non risultano notificati, atti interruttivi antecedenti il maturarsi del termine di prescrizione .
Il ricorso va quindi accolto .
Le spese del giudizio segno la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 180,00 oltre CU, IVA e cpa con attribuzione.
Così deciso in Napoli il 27 gennaio 2026.