Sentenza 12 aprile 2001
Massime • 1
In tema di separazione personale dei coniugi, nel caso in cui il patrimonio immobiliare del coniuge che chiede l'attribuzione dell'assegno di mantenimento e gli eventuali suoi redditi non patrimoniali non siano in grado di assicurargli il mantenimento del pregresso tenore di vita senza doversi ricorrere alla loro, sia pure parziale, alienazione, prima di potergli negare il diritto all'assegno il giudice deve esaminare quale sia la posizione economica complessiva del coniuge nei cui confronti l'assegno sia richiesto, per verificare se sia tale da consentire (nel bilanciamento dei rispettivi interessi, nel quadro di quelli della famiglia nel suo insieme), attraverso la corresponsione di un assegno di mantenimento, di conservare ad entrambi i coniugi il pregresso tenore di vita, senza intaccare il patrimonio di nessuno di loro.
Commentari • 7
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La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Treviso, con sentenza del 16 marzo 2004 pronunciò la separazione personale dei coniugi M.G. e B. G. con addebito al marito che condannò a corrispondere alla B. l'assegno mensile di mantenimento di Euro 750,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 5492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5492 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO CORDA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL AT GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA N. RICCIOTTI 9, presso l'avvocato COLACINO VINCENZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARSANTI CARLO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AN LU, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso l'avvocato BARTOLO SPALLINA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO LOMBARDI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
P.M. PRESSO LA PROCURA GENERALE EL CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 596/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 05/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Barsanti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Spallina, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso e rigetto nel resto.
Svolgimento del processo
1 LA TA UL, con ricorso 14 settembre 1990 al Tribunale di Firenze, esponeva di avere contratto matrimonio nel 1958 con NT LU e che da tale matrimonio erano nati tre figli, dei quali due ancora studenti. Esponeva altresì che il marito, dal 1989, aveva abbandonato la famiglia, andando a convivere con un'altra donna. Esponeva che il marito aveva sempre avuto larghezza di mezzi economici, che aveva speso con prodigalità per se stesso, lesinandoli invece alla famiglia, accumulando per sè un ingente patrimonio, tanto da essere divenuto proprietario di molti appartamenti, di titoli e di un cospicuo conto corrente bancario, mentre essa esponente disponeva solo di alcuni affitti a canone "bloccato". Chiedeva che fosse pronunciata la separazione con addebito al marito, assegnazione della casa coniugale ad essa istante ed attribuzione in proprio favore di un assegno di mantenimento di 7.000.000 mensili.
Il Presidente del Tribunale assegnava in via provvisoria alla istante la casa coniugale ed un assegno di lire 2.000.000 mensili. Il NT si costituiva e chiedeva che la separazione fosse pronunciata senza addebito e senza l'attribuzione di alcun assegno alla LA TA.
Il Tribunale, con sentenza depositata nel novembre 1996, pronunciava la separazione senza addebito, stabilendo in favore della LA TA un assegno di mantenimento di lire 2.000.000 mensili indicizzate. Il NT interponeva appello, chiedendo che la sentenza fosse riformata nella parte relativa all'attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, con la condanna della stessa alla restituzione di quanto percepito a tale titolo. La LA TA chiedeva la reiezione del gravame.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 5 maggio 1998, riformava la sentenza del Tribunale, dichiarando non dovuto l'assegno di mantenimento e condannando la LA TA alla restituzione delle somme percepite con gli interessi legali dalla domanda.
Avverso tale sentenza la LA TA ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato al NT il 16 giugno 1999, formulando tre motivi di gravame. Il NT resiste con controricorso notificato il 23 luglio 1999. La LA TA ha anche depositato memorie.
Motivi della decisione
1 Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 cod. civ., in relazione agli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata ha escluso il diritto della ricorrente all'assegno di mantenimento in quanto sarebbe mancata la prova in ordine al tenore di vita matrimoniale ed in quanto essa dispone di un patrimonio immobiliare che le consentirebbe di mantenere un tenore di vita adeguato alle sue esigenze, anche se per far ciò tale patrimonio dovrebbe essere in parte alienato, non fornendo il reddito a ciò sufficiente. Si deduce che dai documenti in atti e dalle ammissioni della controparte risultava provato che il tenore di vita familiare era agiato, essendo tra l'altro pacifico che la famiglia abitava in una villa al lido di Camaiore e aveva a sua disposizione un'altra villa con piscina sulle pendici di Monte Marcello, dove si trasferiva per l'estate. Inoltre il NT ha ammesso nel suo interrogatorio del 22 giugno 1992 di avere acquistato un appartamento a Parigi, intestandolo a un figlio, e che possedeva oltre cinquecento milioni su conti correnti bancari. Sussistevano, pertanto, ad avviso della ricorrente, prove indiziarie di una vita familiare agiata. La Corte di appello avrebbe errato nell'omettere l'esame delle prove relative al tenore di vita familiare, ivi compresa la consulenza tecnica espletata.
Con il secondo motivo si denuncia sotto altro aspetto la violazione e falsa applicazione delle norme indicate nel primo motivo, in quanto ai fini dell'attribuzione di un assegno di mantenimento deve tenersi conto delle proprietà immobiliari del richiedente nei limiti in cui producano reddito o altre utilità, mentre esso non può essere negato in quanto il richiedente può provvedere al proprio mantenimento attraverso la loro vendita. Inoltre la Corte di appello avrebbe omesso di valutare la redditività del patrimonio della ricorrente in relazione alle spese gravanti su di esso, che era stato dimostrato ne assorbivano interamente i redditi, nonché la indisponibilità di parte dei beni in questione, o perché abitati dalla famiglia della ricorrente, o perché su di essi il marito aveva trascritto domanda di rivendica.
Con il motivo si lamenta, inoltre, che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare i redditi di lavoro del NT, limitandosi a un raffronto fra i patrimoni dei due coniugi. Si deduce al riguardo anche il difetto di motivazione della sentenza, che avrebbe del tutto trascurato di prendere in considerazione tali redditi, costituiti da una pensione e da attività libero-professionale, in relazione alla quale la ricorrente aveva chiesto accertamenti ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970.
Si lamenta ancora che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto irrilevante che due figli, ancorché maggiorenni e laureati, continuino a vivere con essa ricorrente e siano privi di lavoro, trascurando che il loro mantenimento incide comunque sul suo bilancio, ed è giuridicamente doveroso ai sensi dell'art. 148 cod. civ. finché i figli non divengano autosufficienti, cosicché doveva tenersene conto nel valutare la sua situazione economica ai fini del diritto all'assegno di mantenimento.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 156 cod. civ. e dell'art. 708 c.p.c., per avere la sentenza impugnata condannato la ricorrente alla restituzione, con gli interessi legali dalla domanda, delle somme percepite a titolo di assegno di mantenimento nel corso del giudizio di separazione e non dovute in base a tale sentenza. Si deduce che tale statuizione contrasta con le norme sopra indicate, tenuto conto che secondo la giurisprudenza di questa Corte le somme dovute in forza del provvedimento presidenziale in sede di separazione sono dovute sino al passaggio in giudicato della sentenza che ne neghi la debenza, e sono irripetibili.
2 In relazione ai primi due motivi di ricorso va premesso quanto segue.
L'art. 156 cod. civ. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ottenere dall'altro un assegno di mantenimento, tutte le volte in cui egli non sia in grado di mantenere, in costanza di separazione, con le proprie potenzialità economiche, il tenore di vita che aveva in costanza di convivenza matrimoniale, sempre che questo corrispondesse alle potenzialità economiche complessive dei coniugi e vi sia fra loro una differente redditualità che giustifichi l'assegno con funzione riequilibratrice.
Pertanto il giudice, al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il sudetto tenore di vita, e quindi stabilire se il coniuge richiedente sia in grado di mantenerlo in regime di separazione con i mezzi propri, essendo la mancanza di tali mezzi condizione necessaria per avere diritto all'assegno (Cass. 4 aprile 1998, n. 3490; 14 agosto 1997, n. 7630; 27 giugno 1997, n. 5762; 27 febbraio 1995, n. 2223). Il tenore di vita matrimoniale deve essere accertato in via presuntiva, sulla base dei redditi complessivamente goduti dai coniugi durante la convivenza matrimoniale, con particolare riferimento al momento della sua cessazione, tenendosi conto non solo dei redditi di lavoro di ciascun coniuge, ma anche dei redditi di ogni altro tipo, nonché delle utilità derivanti dai beni immobili di loro proprietà, ancorché improduttivi di reddito. Parimenti, ai fini della determinazione della situazione economica di ciascun coniuge, i redditi non debbono necessariamente essere accertati nel loro preciso ammontare, ma sulla base di una motivata e a attendibile ricostruzione dei guadagni di ogni genere e dei cespiti patrimoniali a disposizione (Cass. 8 maggio 1998, n. 4679), tenendosi conto in particolare dell'utilità derivante dalla proprietà delle case di abitazione (Cass. 6 maggio 1998, n. 4543). Pertanto, sia al fine della individuazione del tenore di vita dei coniugi durante la convivenza coniugale, sia al fine della individuazione della capacità del coniuge richiedente l'assegno a mantenere con i propri mezzi il su detto tenore di vita, sia allo scopo di stabilire le capacità economiche del coniuge nei cui confronti l'assegno sia richiesto, deve tenersi conto anche dei beni immobili a disposizione, sia sotto il profilo della loro diretta utilizzabilità per la soddisfazione delle proprie esigenze (ad esempio abitative), sia della redditualità in atto di essi, sia di quella potenziale, così come deve tenersi conto delle spese necessariamente correlate alla loro proprietà.
3 Nel caso di specie la sentenza impugnata ha escluso il diritto della richiedente all'assegno di mantenimento in base alle seguenti considerazioni.: a) da una consulenza tecnica espletata risulta che la odierna ricorrente LA TA, richiedente l'assegno, ha un patrimonio del valore di lire 6.248.000.000, mentre il coniuge NT ha un patrimonio del valore di lire 1.402.480.000 ed ha rivendicato, con domanda giudiziale trascritta, beni della ricorrente per lire 3.252.200.000; b) la LA TA, pertanto, dispone di un patrimonio disponibile del valore di lire 2.995.800.000, pari a oltre il doppio di quello del NT;
c) "a prescindere dalla considerazione che manca qualsiasi prova in ordine al tenore di vita coniugale", un patrimonio dell'entità sopra indicata, superiore di oltre il doppio rispetto a quello del marito, consente alla LA TA di mantenere "un tenore di vita più che adeguato alle sue esigenze ed anche ad un eventuale tenore di vita precedente, e ciò pur se il reddito non le consenta di mantenere del tutto intatto tale patrimonio"; d) la circostanza, dedotta dalla LA TA, secondo la quale due figli, ancorché maggiorenni, non siano autosufficienti e vivano presso di essa, che li mantiene, "non può costituire oggetto di esame ai fini della valutazione delle condizioni economiche" della richiedente l'assegno; e) che in tale situazione probatoria le prove richieste dalle parti nelle conclusioni erano irrilevanti. Tali essendo le rationes decidendi della sentenza impugnata, il ricorso va accolto nei sensi appresso indicati in relazione ai primi due motivi, ponendosi in contrasto con i principi enunciati da questa Corte in relazione al disposto dell'art. 156 cod. civ. ed essendo sfornita di una valida motivazione in ordine alla non ricostruibilità del tenore di vita familiare.
La sentenza, infatti, innanzitutto dichiara di prescindere dalla mancanza di prova del tenore di vita coniugale, così affermando apoditticamente la mancanza di tale prova, senza dare alcun conto circa la sua rilevabilità presuntiva sulla base degli elementi emergenti dalla consistenza dei rispettivi patrimoni familiari dei coniugi, nonché dalle loro ammissioni in corso di causa e dalla documentazione fiscale relativa ai rispettivi redditi anche non patrimoniali.
Ciò senza tenere conto che, ai fini dell'accertamento dell'esistenza del diritto all'assegno di mantenimento, non può "prescindersi" dal tenore di vita dei coniugi durante la convivenza matrimoniale, che va accertato innanzitutto, sia pure in via presuntiva e approssimativa, solo successivamente dovendosi accertare la posizione economica del coniuge richiedente l'assegno, al fine di stabilire se sia in grado di mantenerlo con i propri mezzi.
A tale ultimo fine, poi, è vero che deve tenersi conto del suo patrimonio immobiliare, non solo sotto l'aspetto reddituale, ma anche sotto il profilo della sua idoneità a procurare utilità di altro tipo, quale il godimento diretto ad uso abitativo o ad altro uso che influisca sul mantenimento del pregresso tenore di vita. Ma la relativa motivazione deve essere specifica, nel senso che vanno esaminati i singoli cespiti, la loro redditività effettiva, o almeno presumibile, ovvero l'uso al quale sono destinati o destinabili. In proposito la Corte ha anche errato nell'affermare sostanzialmente, senza alcuna specificazione, in via assoluta, che l'assegno di mantenimento non spetta ove il tenore di vita possa essere mantenuto dal coniuge richiedente attraverso la loro alienazione. Ove, infatti, il patrimonio immobiliare del richiedente e gli eventuali suoi redditi non patrimoniali non siano in grado di assicurargli il mantenimento del pregresso tenore di vita senza doversi ricorrere alla loro, sia pure parziale, alienazione, prima di potergli negare il diritto all'assegno di mantenimento, bisognerà esaminare quale sia la posizione economica complessiva del coniuge nei cui confronti l'assegno sia richiesto, per verificare se sia tale da consentire - nel bilanciamento dei rispettivi interessi nel quadro di quelli della famiglia nel suo insieme - attraverso la corresponsione di un assegno di mantenimento, di conservare ad entrambi i coniugi il pregresso tenore di vita, senza intaccare il patrimonio di nessuno dei coniugi.
Nel caso di specie, non solo tale verifica da parte della Corte di appello è mancata, ma la sentenza impugnata ha ricostruito la posizione economica dei coniugi successiva alla separazione, sulla base della sola situazione patrimoniale degli stessi, prescindendo del tutto dai redditi non patrimoniali, incontestatamente esistenti - anche se di dubbia consistenza nel quantum - riguardanti il NT, e senza alcuna indicazione analitica dei cespiti patrimoniali che consentisse una effettiva ricostruzione, sia pure presuntiva, della loro redditività, del loro uso e della loro utilizzabilità, e ciò nonostante che sulla consistenza patrimoniale dei coniugi, secondo la stessa sentenza, esistesse in atti una perizia.
Tali considerazioni comportano l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso, in relazione ai profili su detti, con assorbimento degli ulteriori, e la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente assorbimento anche del terzo motivo, venendo meno in conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi anche il capo della sentenza relativa alla restituzione delle somme percette a titolo di assegno di mantenimento.
Cassata nei sensi anzi detti la sentenza impugnata, la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che statuirà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione
Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso. Dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 25 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2001