Ordinanza collegiale 16 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 8 luglio 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 09/03/2026, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01639/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05031/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5031 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella e Gennaro Dell'Aversana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Maria D'Angiolella in Napoli, viale Gramsci n. 16;
contro
Regione Campania, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Provincia di Caserta, Soprintendenza Archivistica per la Campania, non costituiti in giudizio;
Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Villa di Briano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della Deliberazione di Consiglio Comunale n.-OMISSIS- del Comune di Villa di Briano, pubblicata sul B.U.R.C. n. 91 del 13/09/2021, con cui è stato approvato il Piano Urbanistico Comunale, comprensivo del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e degli altri studi specialistici e settoriali (geologico-sismico, agropedologico, Storico- Archeologico, Zonizzazione acustica);
b) per quanto occorra, della Delibera di Giunta Comunale n. -OMISSIS- con cui è stato adottato il PUC del Comune di Villa di Briano pubblicato sul BURC n. 21 del 15/04/2019;
c) per quanto occorra, della Delibera di Giunta Comunale di Villa di Briano n. -OMISSIS- in cui si deliberava che venivano accolte le sole osservazioni che riguardavano gli aspetti normativi delle NTA;
d) per quanto occorra, della Delibera di Giunta Comunale n.-OMISSIS- di approvazione del preliminare del PUC e del Rapporto Preliminare Ambientale;
e) di tutti i pareri e atti istruttori sottesi all'approvazione del PUC sub a) mai comunicati e/o resi noti all'istante.
Nello specifico: f) del parere dell'Autorità Competente VAS, nella persona del Resp. Sett. Ambiente del Comune di San Cipriano D'Aversa, assunto al prot. -OMISSIS- g) del parere della Provincia di Caserta Determina n.-OMISSIS- r.g. n -OMISSIS-, assunta al prot. -OMISSIS-; h) del parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Caserta prot. MIBACSABAP-CEUO15 n.°-OMISSIS-, assunto al prot. -OMISSIS-1; i) del parere della Regione Campania, Settore Genio Civile di Caserta reso con Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS-, assunto al prot. -OMISSIS-); l) del parere dell'Autorità di bacino distretto dell'Appennino Meridionale nota Autorità n. -OMISSIS-, assunto al prot.-OMISSIS-; m) del parere dell'ASL di Caserta, UOPC Distretto n. 19 Ambito/2 nota n. -OMISSIS-UOPC del 22/07/2021, assunto al prot. -OMISSIS-; n) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale comunque incidente negativamente nella sfera giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e del Comune di Villa di Briano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa OV OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è proprietario dell’unità immobiliare ubicata nel Comune di Villa di Briano (CE), via -OMISSIS-
Deduce che su tale porzione di terreno, nel 1996 fu autorizzata la realizzazione di un fabbricato produttivo avente destinazione industriale/artigianale/commerciale.
Nonostante ciò, il P.U.C. adottato con Delibera di G.C. n. -OMISSIS-, l’area veniva inserita in Z.T.O. E-Agricola.
Le osservazioni presentate dal ricorrente (assunte al prot. n. -OMISSIS-, tese ad evidenziare i profili di illogicità della scelta pianificatoria e la disparità di trattamento rispetto a fondi vicini, venivano disattese e il Comune, con la delibera di Consiglio Comunale n.-OMISSIS- impugnata, approvava il nuovo P.U.C., mantenendo l’area in zona agricola E, definita nelle NTA come “ Aree di produzione ”.
Ritenendo la previsione urbanistica illegittima, il ricorrente la impugnava per i seguenti motivi:
I - illogicità ed irragionevolezza manifesta del P.U.C. approvato dal comune di Villa di Briano - violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. – violazione degli artt. 3 e ss. della l. 241/90. assoluto difetto di motivazione - violazione del principio del legittimo affidamento.
Le previsioni del nuovo strumento urbanistico sarebbero palesemente incoerenti con il tessuto insediativo di riferimento e colliderebbero con lo scopo dichiarato dalle N.T.A. all’art. 9, in cui è previsto che la Zona agricola “comprende le aree caratterizzate da elementi di elevato valore ecologico e ambientale, nonché le aree che hanno conservato la prevalente utilizzazione agricola, riconducibili alla zona “E” del D.M. 1444/1968 ”.
Lo stesso Comune, negli anni, avrebbe rilasciato vari titoli urbanistici e concessioni in sanatoria per costruzioni a destinazione industriale/artigianale/commerciale presenti nell’area, la quale avrebbe assunto una vocazione produttiva.
II.- stessa censura sub. i sotto diverso profilo.
In maniera illogica il P.U.C. avrebbe qualificato come agricola anche l’area circostante il fabbricato. La P.A. avrebbe dovuto concepire una più ampia area industriale che permettesse non solo il perseguimento delle legittime aspettative del privato, ma soprattutto il mantenimento ed il completamento degli insediamenti industriali/produttivi esistenti espressamente previsti nelle NTA del PUC.
III.- stessa censura sub I. sotto diverso profilo – violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. - disparità di trattamento.
Sotto altro aspetto, la qualificazione dell’area prevista dal PUC creerebbe un’illogica disparità di trattamento con le aree limitrofe.
Mentre l’area di proprietà del ricorrente è stata classificata come Zona E1 (sebbene sullo stesso fondo vi sia un impianto industriale già esistente), altri fondi nel territorio comunale (anche vicini a quelli di proprietà del sig. -OMISSIS-) sono stati fatti rientrare in Zona “D ”.
A distanza di soli circa 300/400 m. dall’unità immobiliare del ricorrente, è ubicata altra proprietà che, sebbene abbia l’esatta conformazione della proprietà del sig. -OMISSIS- (anche rispetto al PTCP), è stata fatta rientrare in Zona D, comportando così un’inspiegabile, illogica ed arbitraria disparità di trattamento, che non trova giustificazione.
IV.- violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e ss. della legge 241/90. assoluto difetto di motivazione - violazione del principio del legittimo affidamento - illogicità manifesta - sviamento di potere.
Le osservazioni al PUC presentate dal ricorrente sarebbero state rigettate senza alcuna concreta motivazione.
Si sono costituite la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province Di Caserta e Benevento, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e la Regione Campania con memoria di mera forma. Si è costituita anche l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con ordinanza n. 432/2025 del 16.1.2025 il Collegio ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune, al fine di: “acquisire, presso l’amministrazione comunale, documentati chiarimenti in ordine alla questione sollevata da parte ricorrente, che ha denunciato l’illogicità della scelta pianificatoria, formalizzata nel nuovo P.U.C., tradottasi nella classificazione dell’area di sua proprietà (ubicata in Villa di Briano, alla via Kruscev n.30, identificata al N.C.E.U. del Comune di Villa di Briano al Foglio 5, Mappale 5163, sub. 4, 5, 6 e 7) come “Zona agricola E1”, in dedotto, palese contrasto con la reale ed effettiva destinazione dell’area (essendone – viceversa, in tesi – consolidato l’utilizzo industriale e commerciale) e in contraddizione con le previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione (segnatamente gli artt. 8 e 9)”.
Nel silenzio dell’Amministrazione comunale, gli incombenti istruttori sono stati reiterati con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 8.7.2025.
In data 8.10.2025 si è costituito il Comune di Villa di Briano, il quale, preliminarmente, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse, in quanto il Comune, anche successivamente all’entrata in vigore del PUC (13.09.21), ha proceduto al rilascio di un permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del DPR n. 380/2001 al fine di consentire la salvaguardia delle attività che già insistevano su tale area.
Ha affermato che l’area di proprietà di parte ricorrente è sempre stata classificata come zona agricola, benchè la destinazione produttiva dell’immobile, impressa dai titoli edilizi rilasciati prima dell’entrata in vigore del primo P.RG. nel 1990, sia sempre stata salvaguardata.
Ha evidenziato che nel PRG approvato nel 1990, l’unica zona industriale era quella al confine Nord del territorio comunale nei pressi dei Regni AG (a confine con il Comune di San Tammaro).
In data 25/05/2009 veniva pubblicato sul BURC n°31 del 25/05/2009 il Decreto Dirigenziale Regione Campania n° -OMISSIS- di approvazione del nuovo PRG del Comune di Villa di Briano.
Anche in questa nuova pianificazione urbana, l’area su cui insiste il capannone di parte ricorrente sarebbe rimasta qualificata come zona “E ”- agricola, mentre le aree per gli insediamenti produttivi veniva spostati lungo l’asse viario di via del Firmamento, in proiezione di una futura apertura dello svincolo sull’asse mediano SS.7/bis Nola-Villa Literno.
Nella nuova pianificazione urbana comunale (PUC), le aree destinate ad attività industriali/commerciale/artigianali – zona omogenea “D ” – sarebbero state ampliate del 10% rispetto a quelle già predisposte nella precedente pianificazione urbanistica, lasciando la maggior parte delle stesse lungo l’asse viario di via Del Firmamento, utilizzato come volano per lo sviluppo economico del territorio.
Quanto alle aree limitrofe a quella di proprietà del ricorrente, poste ad una distanza di circa 300 e 400 m., da essa, ha affermato che esse “ sono, nel corso degli anni, passate da zone in parte residenziale ed in parte agricole in zona “D” – industriale/commerciale, dove a tutto oggi, risultano insediamenti produttivi/commerciali di notevole entità .”.
Dopo lo scambio di ulteriori scritti difensivi, all’esito dell’udienza straordinaria del 11 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente delibata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per difetto di interesse formulata dal Comune resistente sul presupposto che, nonostante la previsione urbanistica vigente, sarebbe stato comunque rilasciato al ricorrente un titolo edilizio in sanatoria che tiene conto della destinazione produttiva del fabbricato. L’eccezione non ha pregio, poiché interesse del ricorrente non è contestare una presunta efficacia “espulsiva ” della destinazione agricola impressa al fondo di sua proprietà, ma ottenere la modifica della stessa in coerenza con la vocazione produttiva del fondo, dovuta alla presenza da lungo tempo dello stabilimento esistente.
2. Ancora in via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni intimate diverse dal Comune di Villa di Briano, non essendo state articolate censure coinvolgenti atti di loro competenza.
3. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti dei vizi di illogicità della previsione urbanistica censurata e della ingiustificata disparità di trattamento del fondo di parte ricorrente rispetto al trattamento riservato ad analoghe aree vicine.
E’ incontestato tra le parti che l’area di proprietà del ricorrente è in parte occupata da un insediamento produttivo, regolarmente autorizzato fin dal 1996.
L’area, tuttavia, negli strumenti urbanistici che si sono succeduti nel tempo (1990 – 2009 – 2021) ha sempre avuto destinazione agricola. Da ultimo, in base al P.U.C. impugnato, risulta collocata in Z.T.O. “E1 produttiva”.
Il ricorrente lamenta che tale classificazione sia incongrua rispetto alle funzioni che il nuovo P.U.C. assegna alla Z.T.O. E 1, mentre risulta coerente con la destinazione D.
Peraltro, la scelta di modificare in “D - Esistente e di Nuovo Impianto per attività industriali - artigianali – commerciali- settore terziario ” la destinazione urbanistica di aree nelle quali sono collocati stabilimenti produttivi e in precedenza aventi destinazione agricola, sarebbe stata coerentemente assunta dal Comune nel P.U.C. impugnato per aree situate a breve distanza da quella di sua proprietà.
Alla luce delle suddette considerazioni, ritiene la previsione urbanistica impugnata, palesemente irragionevole e incoerente rispetto alle linee programmatiche del P.U.C., nonché affetta da irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre aree similari.
Il Comune, nell’esitare le richieste istruttorie del Collegio, ha evidenziato che il P.U.C. ha inteso collocare le nuove aree a destinazione produttiva nella zona limitrofa a via del Firmamento che rappresenta un asse viario di rilievo strategico per lo sviluppo produttivo del Comune.
Con riguardo alle nuove Z.T.O. D individuate nelle vicinanze dell’area di proprietà del ricorrente, si è limitato ad affermare che esse “sono nel corso degli anni, passate da zone in parte residenziale ed in parte agricole in zona “D” – industriale/commerciale, dove a tutto oggi, risultano insediamenti produttivi/commerciali di notevole entità ”.
4. Le doglianze del ricorrente sono fondate.
Nel PUC vigente, le previsioni di zonizzazione, per la parte d’interesse, stabiliscono:
- Art. 8 Zone di Lavoro (Il Sistema Produttivo)
“Il sistema produttivo comprende le zone industriali, artigianali, commerciali, esistenti e di nuovo insediamento.
Il PUC prevede il mantenimento ed il completamento degli insediamenti esistenti nonché la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi e di attrezzature al servizio della collettività.”
“Zona D”
“La zona è destinata esclusivamente agli edifici e alle attrezzature per attività industriali, artigianali, commerciali e settore terziario (produzione di beni e servizi).
Considerato che il PUC prevede una sola normativa per attività molto dissimili, si precisa che i nuovi insediamenti definiti “esclusivamente industriali “e precisamente quelli di cui alla classe 6, per quanto riguarda l’inquinamento acustico, essi sono dimensionati fino alla soglia prevista dal PTCP che prevede un incremento max pari al 10.9% dell’esistente e posizionati a partire dall’area più prossima agli svincoli dell’Asse Mediano”.
- Art. 9. “Zone Agricole (Il Sistema Naturale e Rurale)
Comprende le aree caratterizzate da elementi di elevato valore ecologico e ambientale, nonché le aree che hanno conservato la prevalente utilizzazione agricola, riconducibili alla zona “E” del D.M. n. 1444/1968. In queste aree sono compresi i piccoli nuclei edificati, gli edifici e i manufatti isolati, parte integrante del paesaggio rurale nel quale si trovano.”
La relazione illustrativa del P.U.C. con riguardo alle Z.T.O. D ed E, così si esprime: “Per le zone D (industriali):
del tipo industriale, artigianale, commerciale e per produzione di beni e servizi.
La zona è destinata esclusivamente agli edifici e alle attrezzature per attività industriali, artigianali e commerciali, per quelle di pubblici esercizi, alberghi, strutture di accoglienza, strutture del settore terziario in genere.
Le aree sono state individuate tenendo conto anche degli insediamenti industriali esistenti e ben radicati sul territorio.
Sono costituiti dalle parti di territorio ove sono presenti attività produttive. Il PUC consente ampliamenti, auspica introduzione di tecnologie innovative e il ricorso all’utilizzo di energie alternative.
In particolare, come già indicato nel paragrafo precedente, è stata privilegiata l’area di supporto costituita da via del Firmamento, al fine di incentivare attività di distribuzione, facilitata dal nuovo svincolo dell’Asse Mediano.
Inoltre la scelta progettuale di disporre linearmente le aree consente di affrontare insieme il tema della riqualificazione urbana dell’asse principale della città ed allo stesso tempo evita la concentrazione di ampie aree da destinare alla zona, contenendo non in termini di quantità ma in termini di qualità il consumo del suolo.
Per le zone E (agricole) si prevedono quattro aree:
E1 Produttiva
Il territorio rurale a preminente valore paesaggistico è quello di pianura.
Le aree agricole della pianura e hanno prevalente valore agronomico – produttivo che per tradizione, vocazione e specializzazione, rivelano attività di produzione di beni agroalimentari ad alta intensità e concentrazione.
Il PUC, nel rispetto delle linee guida per il paesaggio definite dal PTR, nonché delle disposizioni del PTCP, in tali aree incentiva gli interventi rivolti:
• all’ aumento degli indici di naturalità degli ecosistemi;
• alla conservazione delle biodiversità ambientali;
• al rispetto della risorsa suolo;
• alla conservazione, riqualificazione ed eventuale integrazione dell’apparato vegetazionale esistente, con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione delle coltivazioni tipiche del territorio;
• alla difesa idrogeologica;
• al ripristino della continuità tra i diversi ambienti naturali.
• al rispetto della divisione agraria storica la cui misura minima è rappresentata dal “moggio aversano” pari a circa mq.4.000
• alla salvaguardia di una particolare coltura di pregio , quale la vite maritata al pioppo, che rappresenta un elevato valore a carattere ambientale, estetico-percettivo oltre a quello della produzione di un vitigno autoctono di valore storico-culturale.”.
Dall’esame delle N.T.A., lette alla luce delle motivazioni ricavabili dalla relazione illustrativa del Piano, emerge che il Comune ha inteso qualificare come Z.T.O. “D - Esistente e di Nuovo Impianto per attività industriali - artigianali – commerciali- settore terziario” , oltre all’area “di supporto costituita da via del Firmamento, al fine di incentivare attività di distribuzione, facilitata dal nuovo svincolo dell’Asse Mediano”, anche le aree che comprendono “gli insediamenti industriali esistenti e ben radicati sul territorio”.
Conferma di siffatto orientamento si rinviene nella classificazione in Z.T.O. “D ” di fondi poco distanti da quello di proprietà del ricorrente, ove insistono altri stabilimenti industriali.
Dalla comparazione delle tavole di zonizzazione degli strumenti urbanistici che si sono succeduti nel tempo (P.R.G. 1990, P.R.G. 2009 e P.U.C. 2021) risulta che le suddette aree, prima del P.U.C. oggetto di impugnazione, erano classificate come agricole. È, dunque, il P.U.C. da ultimo approvato che ha impresso loro una destinazione produttiva, in coerenza con le linee programmatiche dello strumento urbanistico, che prevede di classificare come produttive anche le aree che ospitano già insediamenti industriali, o artigianali radicati sul territorio.
Il Comune, nel riscontrare le richieste istruttorie del Collegio, non ha fornito alcuna spiegazione del differente trattamento riservato alle suddette aree, né ha evidenziato profili di sostanziale differenziazione tra esse e quella di proprietà del ricorrente.
Per tale ragione, risulta fondata la censura di palese irragionevolezza della previsione urbanistica impugnata, atteso che: pacificamente l’area in questione risulta da oltre vent’anni destinata ad uso produttivo e non vocata ad usi agricoli; il PUC prevede espressamente tra le sue linee programmatiche la destinazione produttiva anche per le aree occupate da stabilimenti produttivi di consolidato insediamento; risultano altre aree con le medesime caratteristiche di quella di proprietà di parte ricorrente e collocate nelle vicinanze della stessa, la cui destinazione è stata effettivamente trasformata da agricola a produttiva nel medesimo strumento urbanistico.
5. Il ricorso, in conclusione, è fondato. Per l’effetto, il provvedimento impugnato è annullato nei limiti dell’interesse azionato da parte ricorrente (previsione urbanistica relativa alla part. -OMISSIS- Catasto Fabbricati, come da osservazione depositata come doc. 6 della produzione di parte ricorrente).
6. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province Di Caserta e Benevento, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, della Regione Campania e dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta.
7. Per la peculiarità delle questioni esaminate le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei limiti dell’interesse azionato, come da motivazione. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province Di Caserta e Benevento, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, della Regione Campania e dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO ER, Presidente
OV OR, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV OR | LO ER |
IL SEGRETARIO