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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 12/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
23/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGETTI IC, Presidente
ATANASIO IC, RE
MERRA VITO, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1942/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1367/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
12 e pubblicata il 27/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2013 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1578/2025 depositato il
14/07/2025 Richieste delle parti:
Appellante: in via principale, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare legittimo e fondato il silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio e, per l'effetto, dichiarare non dovuto il rimborso dell'IVA nei termini e con le modalità richieste da parte Appellata. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Appellato:
A. In relazione al giudizio di merito (punto 4.2.3).
- confermare sul punto la sentenza impugnata, con la quale il Giudice di prime cure, accogliendo il ricorso, ha statuito l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di rimborsare gli importi non dovuti e già versati dalla società fino al giudizio di primo grado;
- di condannare l'Agenzia delle Entrate a provvedere al rimborso delle somme indebitamente pagate successivamente nonché allo sgravio dei residui importi non dovuti di cui alle cartelle di pagamento più volte citate.
B. In relazione alle eccezioni proposte nel ricorso introduttivo del giudizio e “assorbite” dalla sentenza impugnata:
- dichiarare viziato il silenzio-rifiuto opposto per ”Omesso contraddittorio con il contribuente – Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 11 e 113 della costituzione – violazione all'art. 10 della legge 212/2000”
(punto 5);
C. In relazione all'appello incidentale proposto in questo atto processuale, in riforma parziale della sentenza emessa dal Giudici di prime cure;
- condannare parte resistente (ora appellante) al pagamento a favore di Resistente_1 SRL delle spese di lite del giudizio di primo grado – punto 6.1 - (Nota spese doc. VII).
D. Si chiede di condannare l'Ufficio appellante al rimborso all'appellata delle spese di lite del presente giudizio di secondo grado (nota spese - doc. VIII).
B. Si chiede in questa sede di condannare l'Ufficio resistente a disporre il rimborso dell'imposta versata, su sua indicazione nel corso del giudizio, ma poi inauditamente negato;
C. Si chiede, in questa sede, di: - condannare parte resistente, oltre che alla refusione spese di lite, al risarcimento dei danni (art. 96, comma 1, del c.p.c.); - condannare parte resistente, oltre che alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento del danno subito, al pagamento, a favore di parte ricorrente
(ora appellata) di una somma equitativamente determinata (art. 96, comma 3, c.p.c.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I giudici di prime cure hanno accolto la tesi della società contribuente, per la quale l'ufficio deve immediatamente rimborsare quanto esso stesso ha affermato essere tenuto a pagare, a prescindere dall'integrale pagamento del debito, ancora in corso, da parte della società.
Tuttavia, l'ufficio lamenta che - prima di provvedere alla restituzione dei crediti di imposta domandata dalla società – si debba effettuare, da parte di questa, l'integrale pagamento del debito e la sua estinzione.
Con l'appello, l'ufficio lamenta che il giudice sarebbe andato oltre quello che era l'oggetto del giudizio e le domande della società, in quanto non si sarebbe limitato ad ordinare il rimborso bensì anche lo sgravio delle due cartelle.
Con la memoria difensiva la società richiede la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'ufficio a pagare l'importo di euro 78.371,74 versato nel corso del giudizio nonché l'importo di euro
19.592,93 versato dopo la sentenza di primo grado;
fa poi domanda incidentale di condanna dell'Ufficio a rimborsare le spese del giudizio di primo grado.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza va integralmente confermata.
La vicenda trae origine da due avvisi di accertamento relativi agli anni 2013 e il 2014, aventi ad oggetto una indebita detrazione di imposta.
Agenzia delle Entrate ha anche emesso due cartelle esattoriali dell'importo complessivo di € 651.075 iscritto a ruolo, cartelle di pagamento n. 06820170045635323000 e n. 06820190056804682000 del rispettivo importo di euro 227.217,83 e di euro 423.857,00.
La cartella esattoriale n. 06820170045635323000 è stata oggetto di cd. “rottamazione-bis” e successiva estensione della dilazione secondo la cd. “rottamazione-ter” con integrale pagamento di tutte le rate fino a quella scaduta il 30/11/2021 per complessivi € 1.056.313,87.
La cartella esattoriale n. 06820190056804682000 è stata oggetto di dilazione in n. 16 rate tutte regolarmente pagate per l'importo di euro 164.098,29.
Tali fatti, dedotti nel giudizio di primo e di secondo grado, si possono ritenere pacifici.
Dall'esame dei documenti (4 e 5 di parte ricorrente prodotti nel giudizio di primo grado, contenenti due avvisi di accertamento n. T9B0FH03862-2017 (per l'anno 2013) e n.T9B03FH03913-2017 (per l'anno
2014) si evince che, a fronte di un credito IVA vantato dalla contribuente pari ad Euro 739.319,00 l'Ufficio ha accertato una indebita detrazione Iva per l'importo di Euro 651.075, che rettificava in Euro 88.244,00
(pari alla differenza tra Euro 739.319,00 ed Euro 651.075,00), che veniva trasformata da Agenzia in una maggiore imposta accertata di Euro 651.075, della quale chiedeva il pagamento.
Tuttavia, l'Ufficio pur avendo indicato la maggiore imposta di Euro 651.075 ne dichiarava dovuto il minor importo di Euro 423.857, in quanto già con l'atto di recupero n. T9BCRMF00078/2016 aveva avanzato la richiesta per l'importo di euro 227.217,66 (come si ricava dal doc. 4 alla pag. 5).
Quanto alle somme oggetto di rimborso appare evidente che vanno rimborsati € 227.217,66 già oggetto di recupero con l'atto di recupero n. T9BCRMF00078/2016, cui deve poi aggiungersi la somma di € Euro
39.157 (in quanto nell'anno successivo il riporto da parte dell'Ufficio era stato inferiore a quello di
€ 88.244 come rettificato dallo stesso ufficio: cfr. rigo VL8 di pagina 13 dell'avviso di accertamento per l'anno 2014) e comunque la complessiva somma di € 333.822 di cui si è affermato debitore lo stesso
Ufficio (che ha riconosciuto dovuti nelle sue memorie gli importi per € 227.217 ed € 106.605,99)
Pacifiche le circostanze fattuali prima indicate, non è possibile condividere i rilievi di parte appellante alla sentenza.
Non si può dubitare che le cartelle esattoriali vadano sgravate per le parti effettivamente onorate e che l'Ufficio debba provvedere al rimborso di quanto dovuto a fronte del credito vantato dalla società appellata.
Non può che condividersi la considerazione del giudice di prime cure che – richiamando il principio di buona fede – sottolinea la necessità che l'Ufficio debba provvedere a pagare quanto da esso stesso riconosciuto senza la necessità che il contribuente provveda al pagamento di una somma che poi gli dovrà necessariamente essere restituita.
Quanto alla richiesta di condanna dell'Ufficio al pagamento delle somme versate dalla contribuente nel corso del giudizio di primo grado, questa non è stata oggetto di specifico appello incidentale (essendo stato questo riferito solo alle spese di lite del primo grado).
Va confermata la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tenuto conto della effettiva complessità della fattispecie con riferimento alle somme reciprocamente versate.
Invece quanto all'appello va affermata la integrale soccombenza dell'Ufficio – tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella sentenza appellata – il quale va condannato pertanto a rimborsare le spese del presente grado di giudizio che si determinano in € 7000 oltre accessori.
P.Q.M.
Respinge l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza di primo grado, condannando l'appellante alle spese dell'odierno grado di giudizio, che determina in € 7.000.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
23/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGETTI IC, Presidente
ATANASIO IC, RE
MERRA VITO, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1942/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1367/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
12 e pubblicata il 27/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNO 2013 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1578/2025 depositato il
14/07/2025 Richieste delle parti:
Appellante: in via principale, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare legittimo e fondato il silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio e, per l'effetto, dichiarare non dovuto il rimborso dell'IVA nei termini e con le modalità richieste da parte Appellata. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Appellato:
A. In relazione al giudizio di merito (punto 4.2.3).
- confermare sul punto la sentenza impugnata, con la quale il Giudice di prime cure, accogliendo il ricorso, ha statuito l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di rimborsare gli importi non dovuti e già versati dalla società fino al giudizio di primo grado;
- di condannare l'Agenzia delle Entrate a provvedere al rimborso delle somme indebitamente pagate successivamente nonché allo sgravio dei residui importi non dovuti di cui alle cartelle di pagamento più volte citate.
B. In relazione alle eccezioni proposte nel ricorso introduttivo del giudizio e “assorbite” dalla sentenza impugnata:
- dichiarare viziato il silenzio-rifiuto opposto per ”Omesso contraddittorio con il contribuente – Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 11 e 113 della costituzione – violazione all'art. 10 della legge 212/2000”
(punto 5);
C. In relazione all'appello incidentale proposto in questo atto processuale, in riforma parziale della sentenza emessa dal Giudici di prime cure;
- condannare parte resistente (ora appellante) al pagamento a favore di Resistente_1 SRL delle spese di lite del giudizio di primo grado – punto 6.1 - (Nota spese doc. VII).
D. Si chiede di condannare l'Ufficio appellante al rimborso all'appellata delle spese di lite del presente giudizio di secondo grado (nota spese - doc. VIII).
B. Si chiede in questa sede di condannare l'Ufficio resistente a disporre il rimborso dell'imposta versata, su sua indicazione nel corso del giudizio, ma poi inauditamente negato;
C. Si chiede, in questa sede, di: - condannare parte resistente, oltre che alla refusione spese di lite, al risarcimento dei danni (art. 96, comma 1, del c.p.c.); - condannare parte resistente, oltre che alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento del danno subito, al pagamento, a favore di parte ricorrente
(ora appellata) di una somma equitativamente determinata (art. 96, comma 3, c.p.c.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I giudici di prime cure hanno accolto la tesi della società contribuente, per la quale l'ufficio deve immediatamente rimborsare quanto esso stesso ha affermato essere tenuto a pagare, a prescindere dall'integrale pagamento del debito, ancora in corso, da parte della società.
Tuttavia, l'ufficio lamenta che - prima di provvedere alla restituzione dei crediti di imposta domandata dalla società – si debba effettuare, da parte di questa, l'integrale pagamento del debito e la sua estinzione.
Con l'appello, l'ufficio lamenta che il giudice sarebbe andato oltre quello che era l'oggetto del giudizio e le domande della società, in quanto non si sarebbe limitato ad ordinare il rimborso bensì anche lo sgravio delle due cartelle.
Con la memoria difensiva la società richiede la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'ufficio a pagare l'importo di euro 78.371,74 versato nel corso del giudizio nonché l'importo di euro
19.592,93 versato dopo la sentenza di primo grado;
fa poi domanda incidentale di condanna dell'Ufficio a rimborsare le spese del giudizio di primo grado.
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza va integralmente confermata.
La vicenda trae origine da due avvisi di accertamento relativi agli anni 2013 e il 2014, aventi ad oggetto una indebita detrazione di imposta.
Agenzia delle Entrate ha anche emesso due cartelle esattoriali dell'importo complessivo di € 651.075 iscritto a ruolo, cartelle di pagamento n. 06820170045635323000 e n. 06820190056804682000 del rispettivo importo di euro 227.217,83 e di euro 423.857,00.
La cartella esattoriale n. 06820170045635323000 è stata oggetto di cd. “rottamazione-bis” e successiva estensione della dilazione secondo la cd. “rottamazione-ter” con integrale pagamento di tutte le rate fino a quella scaduta il 30/11/2021 per complessivi € 1.056.313,87.
La cartella esattoriale n. 06820190056804682000 è stata oggetto di dilazione in n. 16 rate tutte regolarmente pagate per l'importo di euro 164.098,29.
Tali fatti, dedotti nel giudizio di primo e di secondo grado, si possono ritenere pacifici.
Dall'esame dei documenti (4 e 5 di parte ricorrente prodotti nel giudizio di primo grado, contenenti due avvisi di accertamento n. T9B0FH03862-2017 (per l'anno 2013) e n.T9B03FH03913-2017 (per l'anno
2014) si evince che, a fronte di un credito IVA vantato dalla contribuente pari ad Euro 739.319,00 l'Ufficio ha accertato una indebita detrazione Iva per l'importo di Euro 651.075, che rettificava in Euro 88.244,00
(pari alla differenza tra Euro 739.319,00 ed Euro 651.075,00), che veniva trasformata da Agenzia in una maggiore imposta accertata di Euro 651.075, della quale chiedeva il pagamento.
Tuttavia, l'Ufficio pur avendo indicato la maggiore imposta di Euro 651.075 ne dichiarava dovuto il minor importo di Euro 423.857, in quanto già con l'atto di recupero n. T9BCRMF00078/2016 aveva avanzato la richiesta per l'importo di euro 227.217,66 (come si ricava dal doc. 4 alla pag. 5).
Quanto alle somme oggetto di rimborso appare evidente che vanno rimborsati € 227.217,66 già oggetto di recupero con l'atto di recupero n. T9BCRMF00078/2016, cui deve poi aggiungersi la somma di € Euro
39.157 (in quanto nell'anno successivo il riporto da parte dell'Ufficio era stato inferiore a quello di
€ 88.244 come rettificato dallo stesso ufficio: cfr. rigo VL8 di pagina 13 dell'avviso di accertamento per l'anno 2014) e comunque la complessiva somma di € 333.822 di cui si è affermato debitore lo stesso
Ufficio (che ha riconosciuto dovuti nelle sue memorie gli importi per € 227.217 ed € 106.605,99)
Pacifiche le circostanze fattuali prima indicate, non è possibile condividere i rilievi di parte appellante alla sentenza.
Non si può dubitare che le cartelle esattoriali vadano sgravate per le parti effettivamente onorate e che l'Ufficio debba provvedere al rimborso di quanto dovuto a fronte del credito vantato dalla società appellata.
Non può che condividersi la considerazione del giudice di prime cure che – richiamando il principio di buona fede – sottolinea la necessità che l'Ufficio debba provvedere a pagare quanto da esso stesso riconosciuto senza la necessità che il contribuente provveda al pagamento di una somma che poi gli dovrà necessariamente essere restituita.
Quanto alla richiesta di condanna dell'Ufficio al pagamento delle somme versate dalla contribuente nel corso del giudizio di primo grado, questa non è stata oggetto di specifico appello incidentale (essendo stato questo riferito solo alle spese di lite del primo grado).
Va confermata la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tenuto conto della effettiva complessità della fattispecie con riferimento alle somme reciprocamente versate.
Invece quanto all'appello va affermata la integrale soccombenza dell'Ufficio – tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella sentenza appellata – il quale va condannato pertanto a rimborsare le spese del presente grado di giudizio che si determinano in € 7000 oltre accessori.
P.Q.M.
Respinge l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza di primo grado, condannando l'appellante alle spese dell'odierno grado di giudizio, che determina in € 7.000.