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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 14/11/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1453/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Giudice Onorario, Dott. Vincenzo Alfio Filippello ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1453 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
), elettivamente domiciliato in Caltagirone (CT), via Aragonesi n. C.F._1
2, presso lo studio professionale dell'Avv. Paola La Ganga, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti CO IA ( e AI AC Email_1
giusta procura in atti Email_2
- Opponente -
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, con sede in Raddusa Controparte_1
(CT), via Garibaldi n. 2, p.iva. , elettivamente domiciliato in Catania (CT), P.IVA_1
Viale Vittorio Veneto n. 122, preso lo studio professionale dell'Avv. Francesco Sileci
( che lo rappresenta e difende giusta procura Email_3 in calce
- Opposta – in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 legale in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti n. 3, c.f. e p.iva. , elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Catania (CT), Via V.E. Orlando n. 56, presso lo studio professionale
1 dell'Avv. Tito Monterosso ( , che la Email_4 rappresenta e difende, giusta procura in atti
-Terzo pignorato -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 29.10.2025, sostituita con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.12.2020, ha citato il Parte_1 CP_1
e l' introducendo il giudizio di merito, all'esito dell'ordinanza
[...] Controparte_2 emessa in data 19.11.2020, tramite cui il giudice dell'esecuzione aveva sospeso la procedura esecutiva n. 611/2019 R.G. Es. di questo Tribunale, assegnando termine alle parti ex art. 615 c.p.c.
L'opponente ha, altresì, reclamato ex art. 669 terdecies la suddetta ordinanza, chiedendone la riforma. Il Tribunale di Caltagirone, con provvedimento del 24.09.2021, ha accolto il reclamo e revocato l'ordinanza di sospensione.
A fondamento della presente opposizione, parte attrice ha dedotto la fondatezza della propria pretesa creditoria giusta sentenza n. 1525/2019, resa dalla Corte d'Appello di
Catania, che a parziale modifica della sentenza n. 386/2015, aveva condannato il
[...] al pagamento della somma di € 55.469,65, poi precettata per l'importo CP_1 complessivo di € 133.368,68.
A tal fine, l'opponente ha ricostruito i rapporti debito – credito intercorsi con l'opposto oggetto di complessa una vicenda giudiziaria. Controparte_1
ha dedotto che a far data dagli anni 90 e sino agli 2000, ha Parte_1 ricevuto n. 2 incarichi professionali dal Comune di e segnatamente: n. 1. CP_1
“Progettazione di 30 alloggi di edilizia economica e popolare e delle relative opere di urbanizzazione – determinazioni sindacale n. 20 del 5 marzo 1997 e relativo disciplinare”, per il cui espletamento poteva avvalersi dell'ausilio di collaboratori esterni, che nelle specie furono gli ingegneri e;
n. 2. “Direzione dei lavori di Per_1 Persona_2 contabilità ed assistenza al collaudo nella realizzazione di n 30 alloggi popolari ai sensi della L.R. 12.04.52 n. 12 appaltati dall'impresa . Controparte_3
2 Ha precisato, con riferimento all'incarico di cui al n.1: -) che era sorto un contezioso tra lo stesso opponente e gli ingegneri i quali lamentando di non aver Per_2 ricevuto dal professionista i compensi loro spettanti, avevano richiesto un sequestro conservativo presso il Tribunale di Catania – Sez. Distaccata di Paternò, poi convertito in pignoramento a seguito della sentenza n. 57/08 resa dallo stesso Tribunale;
-) che la sentenza n. 57/08, resa dal Tribunale di Catania – Sez. Distaccata di Paternò, lo aveva condannato al pagamento in favore degli Ingg. del compenso maturato, da valere Per_2 sul convalidato sequestro e nei limiti della conversione in pignoramento delle somme già vincolate ai danni del -) che a seguito del gravame dallo stesso Controparte_1 promosso, la Corte d'Appello di Catania con la sentenza n. 1315/2014, a parziale modifica della sentenza n. 57/08, aveva ricalcolato le somme dovute agli Ingg. Per_2 rideterminando la conversione del sequestro conservativo già disposto, nei limiti degli importi ivi riportati;
-) che, gli Ingegneri a fronte dell'inadempimento del Per_2 [...] avevano incoato la procedura esecutiva n. 317/2017, ottenendo in data CP_1
20.12.2018 ordinanza di assegnazione somme per complessivi € 132.925,12; -) che, detratte le somme già corrisposte agli Ingg. “in forza della sentenza della Corte Per_2
d'Appello di Catania n. 1315/2014, vanta un residuo credito, nei confronti della civica
Amministrazione convenuta, di euro 23.286,69 s.e.o. oltre accessori di legge e ritenuta
d'acconto”, sì come meglio specificato in seno all'atto introduttivo.
In ordine al secondo incarico (n.2) ha dedotto: i) di aver incardinato innanzi al
Tribunale di Catania, un giudizio risarcitorio ai danni dell' quale stazione CP_4 appaltante, per illegittima revoca dell'incarico affidatogli;
ii) che nel giudizio de quo, conclusosi con la sentenza n. 386/2015, il Tribunale di Catania aveva disposto la condanna del al pagamento in suo favore della somma di € 55.496,55, oltre Controparte_1 interessi moratori e rivalutazione monetaria;
iii) che la Corte d'Appello di Catania, pronunciandosi sul gravame proposto dall' a parziale modifica della CP_4 precedente decisione, con la sentenza n. 1525/2019 aveva escluso dal quantum dovuto all'appellato soltanto la rivalutazione monetaria, riconoscendo, pertanto, la fondatezza del suo credito.
L'opponente, pertanto, con la spiegata opposizione ha dedotto che il promosso giudizio di esecuzione mobiliare presso terzi (R.G. es. 611/2019) ha ad oggetto esclusivamente il credito di cui al secondo mandato professionale, nell'ambito del quale gli
Ingg. non avevano avuto alcuna partecipazione, atteso che quest'ultimi avevano Per_2
3 incardinato altri procedimenti ed ottenuto titoli diversi ed ulteriori, rispetto alla sentenza n.
386/2015, poi parzialmente riformata dalla sentenza n. 1525/2019, azionata in questa sede.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la condanna del CP_1 al pagamento delle spese legali, nonché “assegnare al Creditore procedente la
[...] somma di € 133.378,96 detenuta dal terzo pignorato e tesoreria del comune di , CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., oltre interessi moratori ex D.lgs. CP_2
231/2002 dal dovuto all'effettivo soddisfo, e comunque sino alla concorrenza di €
200.000,00; condannare il debitore in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese e competenze di lite, oltre spese generali e accessori di legge da distrarre in favore dei procuratori costituiti;
disporre che copia dell'emanando provvedimento sia trasmesso a cura della Cancelleria alla Procura
Regionale della Corte dei Conti per gli accertamenti di competenza”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04.03.2021, si è costituito il CP_1
in persona del pro tempore, il quale nel contestare tutto quanto ex
[...] CP_5 adverso dedotto ed eccepito, ha specificato che l'unico titolo posto alla base della nascente pretesa creditoria era la sentenza n. 386/2015 resa dal Tribunale di Catania, poi appellata dall'odierna opposta, ed emendata nella parte in cui era stata statuita la condanna dell'Ente al pagamento della rivalutazione monetaria in favore dell'odierno attore.
Ha eccepito che il credito in esame riguardava somme già assegnate e già
“corrisposte agli Ingegneri e in forza di un atto di Parte_2 Persona_2 pignoramento presso terzi effettuato dai predetti Ingegneri nei confronti dell'Arch. Per_2
in qualità di debitore e del in qualità di terzo”, Parte_1 Controparte_1 precisando che in forza del predetto titolo – posto a fondamento della procedura esecutiva sospesa – nulla era dovuto all'opponente, poiché i crediti vantati da quest'ultimo erano stati utilizzati per sanare i debiti dello stesso nei confronti dei suoi collaboratori, Ingg.
Amato.
Il ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda e la conferma Controparte_1 dell'ordinanza di sospensione del 19.11.2020 e “accertare che nulla è dovuto dal
[...]
all'Arch. in forza della sentenza n. 386/2015 del Tribunale di CP_1 Parte_1
Catania; accertare e dichiarare che nulla il deve all'Arch. Controparte_1
in forza del titolo azionato e quindi dichiarare l'inefficacia e/o la nullità del Parte_1 precetto e del pignoramento presso terzi notificato in data 29 novembre 2016, disponendo lo svincolo di tutte le somme pignorate;
disporre ogni conseguente statuizione anche in
4 ordine alle spese ed onorari del presente giudizio e di quello relativo alla fase sommaria innanzi al G.E. di Catania e di Caltagirone”.
Con comparsa del 22.03.2021, si è costituita l' la quale ha Controparte_2 preliminarmente eccepito sia l'estraneità alle vicende giudiziarie intercorse tra l'opponente e il sia la correttezza del suo operato nella fase esecutiva, avendo reso Controparte_1 le dichiarazioni ex lege prescritte in data 16.11.2016 e in data 23.06.2017.
Nel merito ha precisato che alla data di notifica del pignoramento non “vi erano fondi di pertinenza dell'Ente esecutato suscettibili di essere vincolati alla procedura esecutiva presso terzi 4374/2016 R.G.E. del Tribunale di Catania, in quanto gravano sul conto del stesso precedenti pignoramenti per importo superiore a quello dei fondi CP_1 disponibili, così come attestato dalle due dichiarazioni rese ex art.547 c.p.c. prima in data
16/11/2016 (doc.1) e poi in data 23/06/2017 (doc.2)”.
In ultimo, ha aggiunto di non gestire più il Servizio di Tesoreria del CP_1
essendo la relativa convenzione cessata in data 31.12.2020. Ha chiesto, pertanto,
[...] dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito “2) Ritenere e dichiarare che ha pienamente e puntualmente assolto ad ogni onere sullo Controparte_2 stesso gravante, rendendo la prescritta dichiarazione di terzo. 3) Ritenere e dichiarare che in data 09/11/2016 presso non vi erano somme di pertinenza del Comune di CP_2
suscettibili di essere vincolate. 4) Ritenere e dichiarare che nessun ulteriore CP_1 obbligo era posto a carico dell'odierno concludente. 5) Con il favore delle spese e compensi del giudizio”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale delle parti.
In sede di comparsa conclusionale, l' ha eccepito l'improcedibilità Controparte_2 della domanda dell'opponente, in quanto il Comune di aveva fatto ricorso alle CP_1 procedure di risanamento ex art. 246 T.U.E.L, giusta pubblicazione nella G.U. n. 144 del
21.06.2024 e delibera n. n.
1. dell'08.07.2024, di nomina del Commissario Straordinario di
Liquidazione, precisando che ogni richiesta creditoria dovrà essere spiegata nei confronti del predetto organismo straordinario di liquidazione.
La causa trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con ordinanza del 17.10.2025 è stata rimessa sul ruolo a seguito del trasferimento del precedente assegnatario del fascicolo, avvenuta con provvedimento del 24.09.2025 del
Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell'art. 2 D.L. 117/2025.
5 Assegnata, all'odierno decidente, all'udienza indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
*******
Prima di passare in rassegna i motivi dedotti da parte attrice - opponente, occorre valutare le refluenze in ordine alla mancata comparizione del procuratore della parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Come è noto, la funzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è quella di precisare le domande ed eccezioni già proposte (essendo le parti già incorse nelle decadenze e le preclusioni già previste dagli artt. 167, 183 e 184 c.p.c.) o l'abbandono di alcune di esse.
Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate in atto introduttivo (cfr. Cass.civ., n. 4664 del
2021; Cass. civ., n., 22360 del 2013)
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Ciò posto, preliminarmente deve essere analizzata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' la quale ha eccepito di aver cessato Controparte_2 il servizio di tesoreria del di a far data dal 31.12.2020. CP_1 CP_1
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, la cessione del servizio di tesoreria del terzo pignorato, odierna parte del giudizio, non è dirimente ai fini della decisione, atteso che se da un lato la cessazione del servizio è avvenuta in epoca successiva all'istaurazione del giudizio esecutivo presso questo Tribunale e recante n. 611/2019 R.G.E.S., nonché della presente opposizione (cfr.
Delibera di affidamento Tesoreria Poste italiane del giorno 08.07.2020, allegato alla memoria ex art. 186 comma 6 n.2 dell' , dall'altro, la mera successione Controparte_2 della gestione dei crediti tra enti ben rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 111 c.p.c. non supplendo, ad un differente interpretazione, la lettura della legge n. 720/1984 e s.m.i., sulla tesoreria unica.
L'art. 111 c.p.c. rubricato “Successione a titolo particolare del diritto controverso”, statuisce che ove nel corso del processo si trasferisca il diritto controverso tra atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegua tra le parti originarie e la sentenza, resa all'esito del giudizio, produca i suoi effetti sia nei confronti dell'alienante che del successore
6 universale. La norma, infatti, mira a tutelare la continuità del processo che sia stato correttamente instaurato tra le parti interessate ed evitare che lo stesso subisca interruzioni.
Nel caso de quo, trattasi di un trasferimento a titolo particolare dei rapporti di gestione tra l'odierno terzo pignorato e Poste italiane, che ben rientrando nel disposto normativo di cui all'art. 111 c.p.c., comporta che il processo continui tra le parti originarie, pur potendo la società subentrata intervenire o essere chiamata nel processo, o la società alienante essere estromessa, ma “in ogni caso la sentenza pronunciata tra le parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata” (in motivazione Cassazione civile sez. II, 15/02/2023, n.4741)
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Sempre in via preliminare, parimenti non meritevole di accoglimento è la doglianza del terzo pignorato, sull'improcedibilità della domanda spiegata dall'opponente nei confronti del per dichiarato dissesto dell'ente comunale. Controparte_1
Come noto, l'art. 248 T.U.E.L. rubricato “Conseguenze della dichiarazione di dissesto”, al comma secondo chiarisce che dalla data di dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto previsto dal successivo art. 256, non possano essere intraprese o proseguite eventuali azioni esecutive nei confronti dell'Ente comunale per debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
La Giurisprudenza ha, infatti, chiarito che la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente (ex multis
Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 1° marzo 2024, n. 2039; sez. V, sent. 2 maggio 2023, n.
4372; sez. IV, sent. 9 aprile 2018, n. 2141; C.G.A. Sicilia, sent. 29 ottobre 2018, n. 590); ciò in quanto la procedura di liquidazione dei debiti dell'ente è dominata dal principio della par condicio dei creditori e la tutela della concorsualità comporta, in linea generale,
l'inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore (C.G.A. 12 giugno 2023, n. 416).
La normativa in esame prevede, quindi, in relazione agli effetti della dichiarazione di dissesto di un ente locale un vero e proprio divieto di azioni esecutive individuali, assoggettando a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente.
7 Ne discende che il divieto di azioni esecutive individuali e l'estinzione dei giudizi promossi riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima. A ciò si aggiunga che ex art. 252, comma 4 del T.U.E.L.,
l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a “fatti ed atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”.
Posta la normativa da ultimo citata, l'art. 5, comma 2, d.l. n. 80 del 2004, convertito con l. n. 140 del 2004, che prevede che, ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma
4, e 254, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, si intendono compresi nella fattispecie ivi prevista “tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del medesimo Testo unico”.
Ebbene, dall'esame normativo, si evince la chiara inapplicabilità della disciplina de quibus, in quanto da lato, l'odierno giudizio non può considerarsi alla stregua di una procedura esecutiva strictu sensu, quanto un accertamento del credito sorto in virtù di un titolo esecutivo di formazione anteriore al dichiarato dissesto (cfr. la sentenza n. 368/2015, parzialmente modificata dalla sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania n.
1525/2019), dall'altro, la competenza degli organi straordinari di gestione sarebbe comunque esclusa perché, come detto, trattasi di crediti sorti in un intervallo temporale differente da quello indicato nelle norme richiamate.
*******
Nel merito l'opposizione proposta da è fondata e va accolta Parte_1 per le ragioni di seguito esposte.
Ai fini della decisione, occorre premettere che, per giurisprudenza costante sul punto, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, mentre con la seconda si contesta il quomodo dell'azione esecutiva, ossia soltanto la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e
8 di quelli preliminari all'azione esecutiva (cfr. ex plurimis Tribunale di Messina, n. 925 del
2023).
Posta la qualificazione del giudizio quale opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c., come già rilevato dal Collegio dell'intestato Tribunale con ordinanza del 24.09.2021, il titolo oggetto della procedura esecutiva e presupposto per l'incoata esecuzione è la sentenza n. 386 del 2015, resa dal Tribunale di Catania, parzialmente modificata dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1525/2019 in ordine alla condanna dell'appellato – - al pagamento della rivalutazione monetaria sulla Controparte_1 somma staggita.
A ben vedere, infatti, l'opponente in forza del suddetto titolo, con atto di precetto del 27.09.2016 (cfr. fascicolo del processo esecutivo n. 611/2019 R.G.es.) ha intimato al il pagamento della somma di € 133.368,68, e, a fronte Controparte_1 dell'inadempimento dell'Ente, ha avviato la procedura esecutiva n. 4374/2016 R.G.es. innanzi al Tribunale di Catania, poi riassunta innanzi all'intestato Tribunale, a seguito della rilevata incompetenza territoriale.
Ed in particolare, il titolo de quo nasce dall'accertato inadempimento contrattuale del nei confronti di , il quale aveva lamentato la Controparte_1 Parte_1 revoca illegittima dell'incarico “per la progettazione, direzione lavori ed assistenza al collaudo dei lavori per la realizzazione n. 30 alloggi popolari ai sensi della L.R. 12.04.52
n. 12”. Il giudizio svoltosi solo tra l'odierno opponente e l'opposto conclusosi CP_1 con la sentenza n. 386/2015, aveva accertato l'inadempimento contrattuale dell'ente comunale, condannandolo al risarcimento dei danni occorsi al pari ad € Parte_1
55.469,15 oltre rivalutazione monetaria (cfr. all. 3 comparsa di costituzione e risposta
– poi espunta dalla già citata sentenza della Corte d'Appello di Controparte_1
Catania.
Il credito, pertanto, non può essere sussunto all'altro incarico di “progettazione di
30 alloggi di edilizia economica e popolare e delle relative opere di urbanizzazione – determinazione sindacale n. 20 del 5 marzo”, per il quale l'attore si era avvalso dell'ausilio degli Ingg. i quali non avendo ottenuto il pagamento delle prestazioni professionali Per_2 rese avevano incoato differenti procedimenti (Procedimento Cautelare Rg. 317/2001 Tr.
Catania cfr. doc.5, Proc. r.g. 373/2001 conclusosi con la sentenza n. 57/2008, cfr. all. comparsa di risposta del . Controparte_1
9 A ciò si aggiunga, infatti, che tali professionisti erano del tutto estranei all'accertamento del credito discendente dall'altro incarico e in nessun modo parti di quel rapporto professionale.
In disparte ogni considerazione sulla doglianza formulata dall' in Controparte_2 ordine alla modifica delle conclusioni rese dall'opponente in sede di comparsa conclusionale, atteso che la chiesta condanna dell'istituto di credito al pagamento delle spese processuali, in solido con l'ente comunale, ben può essere intesa quale naturale conseguenza discendente dalle argomentazioni poste a sostegno della domanda del
. L'opponente, di fatti, ripercorrendo l'iter motivazionale posto a fondamento Parte_1 dell'ordinanza del 24.09.2021 ha chiesto la condanna dell' paventando, Controparte_2 invero, la soccombenza ex art. 91 c.p.c., anche in questo giudizio.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, rimanendo assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni formulate dalle parti, deve accogliersi la spiegata opposizione con conseguente riconoscimento del credito in favore dell'opponente.
Deve infine essere rigettata la domanda di condanna dell' ai sensi dell'art. CP_2
96 c.p.c., formulata dall'opponente.
Nella fattispecie, non si ravvisano la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistenti nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Preme, altresì, evidenziare che, quand'anche si ritenesse sussistente la colpa grave in capo alla parte soccombente, ciò di per sé non sarebbe comunque sufficiente a fondare l'invocata condanna ex art. 96 comma primo c.p.c. Difatti, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'”an" e sia del “quantum debeatur”, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. civ., n. 9080 del 2013; conf. Cass. civ. S.U., n. 7583 del 2004, secondo cui “La domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”; e Cass. civ., n. 1517 del 2023)
Ebbene nel caso di specie – ove, si ribadisce, non si ritengono sussistenti mala fede né colpa grave della parte – deve in ogni caso rilevarsi che non ha Parte_1
10 fornito elementi sufficienti al fine di dimostrare il danno lamentato e, dunque, va respinta la domanda di condanna in esame.
Vale, infine, precisare che, ad avviso di questo decidente, non ricorrono neppure i presupposti per condannare l' al pagamento, a favore della controparte, di Controparte_2 una somma equitativamente determinata a tenore della previsione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., essendo necessari – anche a tal uopo – sia la totale soccombenza della parte, sia
“l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (Cass. civ., S.U., n. 22405 del 2018; Cass. civ., n. 26545 del 2021)
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il in persona del Sindaco pro tempore e l' in persona del Controparte_1 Controparte_2 suo legale rappresentante pro tempore devono essere condannati alla refusione delle spese di lite sostenute da , liquidate come in dispositivo secondo i Parte_1 parametri recati dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della complessità della stessa, nonché dell'attività concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, così provvede
1. ACCOGLIE, l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
ACCERTA e DICHIARA che il credito vantato da nei Parte_1 confronti del in persona del Sindaco pro tempore e Controparte_1 dell' è pari ad € 133.378,96; Controparte_2
2. CONDANNA in solido il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore e l' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 al pagamento in favore di delle spese processuali del Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.p.A. come per legge nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Caltagirone 14 novembre 2025
IL GOP
Dott. Vincenzo Alfio Filippello
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Giudice Onorario, Dott. Vincenzo Alfio Filippello ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1453 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
), elettivamente domiciliato in Caltagirone (CT), via Aragonesi n. C.F._1
2, presso lo studio professionale dell'Avv. Paola La Ganga, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti CO IA ( e AI AC Email_1
giusta procura in atti Email_2
- Opponente -
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, con sede in Raddusa Controparte_1
(CT), via Garibaldi n. 2, p.iva. , elettivamente domiciliato in Catania (CT), P.IVA_1
Viale Vittorio Veneto n. 122, preso lo studio professionale dell'Avv. Francesco Sileci
( che lo rappresenta e difende giusta procura Email_3 in calce
- Opposta – in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 legale in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti n. 3, c.f. e p.iva. , elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Catania (CT), Via V.E. Orlando n. 56, presso lo studio professionale
1 dell'Avv. Tito Monterosso ( , che la Email_4 rappresenta e difende, giusta procura in atti
-Terzo pignorato -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 29.10.2025, sostituita con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate.
La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18.12.2020, ha citato il Parte_1 CP_1
e l' introducendo il giudizio di merito, all'esito dell'ordinanza
[...] Controparte_2 emessa in data 19.11.2020, tramite cui il giudice dell'esecuzione aveva sospeso la procedura esecutiva n. 611/2019 R.G. Es. di questo Tribunale, assegnando termine alle parti ex art. 615 c.p.c.
L'opponente ha, altresì, reclamato ex art. 669 terdecies la suddetta ordinanza, chiedendone la riforma. Il Tribunale di Caltagirone, con provvedimento del 24.09.2021, ha accolto il reclamo e revocato l'ordinanza di sospensione.
A fondamento della presente opposizione, parte attrice ha dedotto la fondatezza della propria pretesa creditoria giusta sentenza n. 1525/2019, resa dalla Corte d'Appello di
Catania, che a parziale modifica della sentenza n. 386/2015, aveva condannato il
[...] al pagamento della somma di € 55.469,65, poi precettata per l'importo CP_1 complessivo di € 133.368,68.
A tal fine, l'opponente ha ricostruito i rapporti debito – credito intercorsi con l'opposto oggetto di complessa una vicenda giudiziaria. Controparte_1
ha dedotto che a far data dagli anni 90 e sino agli 2000, ha Parte_1 ricevuto n. 2 incarichi professionali dal Comune di e segnatamente: n. 1. CP_1
“Progettazione di 30 alloggi di edilizia economica e popolare e delle relative opere di urbanizzazione – determinazioni sindacale n. 20 del 5 marzo 1997 e relativo disciplinare”, per il cui espletamento poteva avvalersi dell'ausilio di collaboratori esterni, che nelle specie furono gli ingegneri e;
n. 2. “Direzione dei lavori di Per_1 Persona_2 contabilità ed assistenza al collaudo nella realizzazione di n 30 alloggi popolari ai sensi della L.R. 12.04.52 n. 12 appaltati dall'impresa . Controparte_3
2 Ha precisato, con riferimento all'incarico di cui al n.1: -) che era sorto un contezioso tra lo stesso opponente e gli ingegneri i quali lamentando di non aver Per_2 ricevuto dal professionista i compensi loro spettanti, avevano richiesto un sequestro conservativo presso il Tribunale di Catania – Sez. Distaccata di Paternò, poi convertito in pignoramento a seguito della sentenza n. 57/08 resa dallo stesso Tribunale;
-) che la sentenza n. 57/08, resa dal Tribunale di Catania – Sez. Distaccata di Paternò, lo aveva condannato al pagamento in favore degli Ingg. del compenso maturato, da valere Per_2 sul convalidato sequestro e nei limiti della conversione in pignoramento delle somme già vincolate ai danni del -) che a seguito del gravame dallo stesso Controparte_1 promosso, la Corte d'Appello di Catania con la sentenza n. 1315/2014, a parziale modifica della sentenza n. 57/08, aveva ricalcolato le somme dovute agli Ingg. Per_2 rideterminando la conversione del sequestro conservativo già disposto, nei limiti degli importi ivi riportati;
-) che, gli Ingegneri a fronte dell'inadempimento del Per_2 [...] avevano incoato la procedura esecutiva n. 317/2017, ottenendo in data CP_1
20.12.2018 ordinanza di assegnazione somme per complessivi € 132.925,12; -) che, detratte le somme già corrisposte agli Ingg. “in forza della sentenza della Corte Per_2
d'Appello di Catania n. 1315/2014, vanta un residuo credito, nei confronti della civica
Amministrazione convenuta, di euro 23.286,69 s.e.o. oltre accessori di legge e ritenuta
d'acconto”, sì come meglio specificato in seno all'atto introduttivo.
In ordine al secondo incarico (n.2) ha dedotto: i) di aver incardinato innanzi al
Tribunale di Catania, un giudizio risarcitorio ai danni dell' quale stazione CP_4 appaltante, per illegittima revoca dell'incarico affidatogli;
ii) che nel giudizio de quo, conclusosi con la sentenza n. 386/2015, il Tribunale di Catania aveva disposto la condanna del al pagamento in suo favore della somma di € 55.496,55, oltre Controparte_1 interessi moratori e rivalutazione monetaria;
iii) che la Corte d'Appello di Catania, pronunciandosi sul gravame proposto dall' a parziale modifica della CP_4 precedente decisione, con la sentenza n. 1525/2019 aveva escluso dal quantum dovuto all'appellato soltanto la rivalutazione monetaria, riconoscendo, pertanto, la fondatezza del suo credito.
L'opponente, pertanto, con la spiegata opposizione ha dedotto che il promosso giudizio di esecuzione mobiliare presso terzi (R.G. es. 611/2019) ha ad oggetto esclusivamente il credito di cui al secondo mandato professionale, nell'ambito del quale gli
Ingg. non avevano avuto alcuna partecipazione, atteso che quest'ultimi avevano Per_2
3 incardinato altri procedimenti ed ottenuto titoli diversi ed ulteriori, rispetto alla sentenza n.
386/2015, poi parzialmente riformata dalla sentenza n. 1525/2019, azionata in questa sede.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la condanna del CP_1 al pagamento delle spese legali, nonché “assegnare al Creditore procedente la
[...] somma di € 133.378,96 detenuta dal terzo pignorato e tesoreria del comune di , CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., oltre interessi moratori ex D.lgs. CP_2
231/2002 dal dovuto all'effettivo soddisfo, e comunque sino alla concorrenza di €
200.000,00; condannare il debitore in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese e competenze di lite, oltre spese generali e accessori di legge da distrarre in favore dei procuratori costituiti;
disporre che copia dell'emanando provvedimento sia trasmesso a cura della Cancelleria alla Procura
Regionale della Corte dei Conti per gli accertamenti di competenza”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04.03.2021, si è costituito il CP_1
in persona del pro tempore, il quale nel contestare tutto quanto ex
[...] CP_5 adverso dedotto ed eccepito, ha specificato che l'unico titolo posto alla base della nascente pretesa creditoria era la sentenza n. 386/2015 resa dal Tribunale di Catania, poi appellata dall'odierna opposta, ed emendata nella parte in cui era stata statuita la condanna dell'Ente al pagamento della rivalutazione monetaria in favore dell'odierno attore.
Ha eccepito che il credito in esame riguardava somme già assegnate e già
“corrisposte agli Ingegneri e in forza di un atto di Parte_2 Persona_2 pignoramento presso terzi effettuato dai predetti Ingegneri nei confronti dell'Arch. Per_2
in qualità di debitore e del in qualità di terzo”, Parte_1 Controparte_1 precisando che in forza del predetto titolo – posto a fondamento della procedura esecutiva sospesa – nulla era dovuto all'opponente, poiché i crediti vantati da quest'ultimo erano stati utilizzati per sanare i debiti dello stesso nei confronti dei suoi collaboratori, Ingg.
Amato.
Il ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda e la conferma Controparte_1 dell'ordinanza di sospensione del 19.11.2020 e “accertare che nulla è dovuto dal
[...]
all'Arch. in forza della sentenza n. 386/2015 del Tribunale di CP_1 Parte_1
Catania; accertare e dichiarare che nulla il deve all'Arch. Controparte_1
in forza del titolo azionato e quindi dichiarare l'inefficacia e/o la nullità del Parte_1 precetto e del pignoramento presso terzi notificato in data 29 novembre 2016, disponendo lo svincolo di tutte le somme pignorate;
disporre ogni conseguente statuizione anche in
4 ordine alle spese ed onorari del presente giudizio e di quello relativo alla fase sommaria innanzi al G.E. di Catania e di Caltagirone”.
Con comparsa del 22.03.2021, si è costituita l' la quale ha Controparte_2 preliminarmente eccepito sia l'estraneità alle vicende giudiziarie intercorse tra l'opponente e il sia la correttezza del suo operato nella fase esecutiva, avendo reso Controparte_1 le dichiarazioni ex lege prescritte in data 16.11.2016 e in data 23.06.2017.
Nel merito ha precisato che alla data di notifica del pignoramento non “vi erano fondi di pertinenza dell'Ente esecutato suscettibili di essere vincolati alla procedura esecutiva presso terzi 4374/2016 R.G.E. del Tribunale di Catania, in quanto gravano sul conto del stesso precedenti pignoramenti per importo superiore a quello dei fondi CP_1 disponibili, così come attestato dalle due dichiarazioni rese ex art.547 c.p.c. prima in data
16/11/2016 (doc.1) e poi in data 23/06/2017 (doc.2)”.
In ultimo, ha aggiunto di non gestire più il Servizio di Tesoreria del CP_1
essendo la relativa convenzione cessata in data 31.12.2020. Ha chiesto, pertanto,
[...] dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito “2) Ritenere e dichiarare che ha pienamente e puntualmente assolto ad ogni onere sullo Controparte_2 stesso gravante, rendendo la prescritta dichiarazione di terzo. 3) Ritenere e dichiarare che in data 09/11/2016 presso non vi erano somme di pertinenza del Comune di CP_2
suscettibili di essere vincolate. 4) Ritenere e dichiarare che nessun ulteriore CP_1 obbligo era posto a carico dell'odierno concludente. 5) Con il favore delle spese e compensi del giudizio”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale delle parti.
In sede di comparsa conclusionale, l' ha eccepito l'improcedibilità Controparte_2 della domanda dell'opponente, in quanto il Comune di aveva fatto ricorso alle CP_1 procedure di risanamento ex art. 246 T.U.E.L, giusta pubblicazione nella G.U. n. 144 del
21.06.2024 e delibera n. n.
1. dell'08.07.2024, di nomina del Commissario Straordinario di
Liquidazione, precisando che ogni richiesta creditoria dovrà essere spiegata nei confronti del predetto organismo straordinario di liquidazione.
La causa trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con ordinanza del 17.10.2025 è stata rimessa sul ruolo a seguito del trasferimento del precedente assegnatario del fascicolo, avvenuta con provvedimento del 24.09.2025 del
Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi dell'art. 2 D.L. 117/2025.
5 Assegnata, all'odierno decidente, all'udienza indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
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Prima di passare in rassegna i motivi dedotti da parte attrice - opponente, occorre valutare le refluenze in ordine alla mancata comparizione del procuratore della parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Come è noto, la funzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è quella di precisare le domande ed eccezioni già proposte (essendo le parti già incorse nelle decadenze e le preclusioni già previste dagli artt. 167, 183 e 184 c.p.c.) o l'abbandono di alcune di esse.
Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate in atto introduttivo (cfr. Cass.civ., n. 4664 del
2021; Cass. civ., n., 22360 del 2013)
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Ciò posto, preliminarmente deve essere analizzata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' la quale ha eccepito di aver cessato Controparte_2 il servizio di tesoreria del di a far data dal 31.12.2020. CP_1 CP_1
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, la cessione del servizio di tesoreria del terzo pignorato, odierna parte del giudizio, non è dirimente ai fini della decisione, atteso che se da un lato la cessazione del servizio è avvenuta in epoca successiva all'istaurazione del giudizio esecutivo presso questo Tribunale e recante n. 611/2019 R.G.E.S., nonché della presente opposizione (cfr.
Delibera di affidamento Tesoreria Poste italiane del giorno 08.07.2020, allegato alla memoria ex art. 186 comma 6 n.2 dell' , dall'altro, la mera successione Controparte_2 della gestione dei crediti tra enti ben rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 111 c.p.c. non supplendo, ad un differente interpretazione, la lettura della legge n. 720/1984 e s.m.i., sulla tesoreria unica.
L'art. 111 c.p.c. rubricato “Successione a titolo particolare del diritto controverso”, statuisce che ove nel corso del processo si trasferisca il diritto controverso tra atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegua tra le parti originarie e la sentenza, resa all'esito del giudizio, produca i suoi effetti sia nei confronti dell'alienante che del successore
6 universale. La norma, infatti, mira a tutelare la continuità del processo che sia stato correttamente instaurato tra le parti interessate ed evitare che lo stesso subisca interruzioni.
Nel caso de quo, trattasi di un trasferimento a titolo particolare dei rapporti di gestione tra l'odierno terzo pignorato e Poste italiane, che ben rientrando nel disposto normativo di cui all'art. 111 c.p.c., comporta che il processo continui tra le parti originarie, pur potendo la società subentrata intervenire o essere chiamata nel processo, o la società alienante essere estromessa, ma “in ogni caso la sentenza pronunciata tra le parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata” (in motivazione Cassazione civile sez. II, 15/02/2023, n.4741)
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Sempre in via preliminare, parimenti non meritevole di accoglimento è la doglianza del terzo pignorato, sull'improcedibilità della domanda spiegata dall'opponente nei confronti del per dichiarato dissesto dell'ente comunale. Controparte_1
Come noto, l'art. 248 T.U.E.L. rubricato “Conseguenze della dichiarazione di dissesto”, al comma secondo chiarisce che dalla data di dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto previsto dal successivo art. 256, non possano essere intraprese o proseguite eventuali azioni esecutive nei confronti dell'Ente comunale per debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
La Giurisprudenza ha, infatti, chiarito che la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente (ex multis
Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 1° marzo 2024, n. 2039; sez. V, sent. 2 maggio 2023, n.
4372; sez. IV, sent. 9 aprile 2018, n. 2141; C.G.A. Sicilia, sent. 29 ottobre 2018, n. 590); ciò in quanto la procedura di liquidazione dei debiti dell'ente è dominata dal principio della par condicio dei creditori e la tutela della concorsualità comporta, in linea generale,
l'inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore (C.G.A. 12 giugno 2023, n. 416).
La normativa in esame prevede, quindi, in relazione agli effetti della dichiarazione di dissesto di un ente locale un vero e proprio divieto di azioni esecutive individuali, assoggettando a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente.
7 Ne discende che il divieto di azioni esecutive individuali e l'estinzione dei giudizi promossi riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima. A ciò si aggiunga che ex art. 252, comma 4 del T.U.E.L.,
l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a “fatti ed atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”.
Posta la normativa da ultimo citata, l'art. 5, comma 2, d.l. n. 80 del 2004, convertito con l. n. 140 del 2004, che prevede che, ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma
4, e 254, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, si intendono compresi nella fattispecie ivi prevista “tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del medesimo Testo unico”.
Ebbene, dall'esame normativo, si evince la chiara inapplicabilità della disciplina de quibus, in quanto da lato, l'odierno giudizio non può considerarsi alla stregua di una procedura esecutiva strictu sensu, quanto un accertamento del credito sorto in virtù di un titolo esecutivo di formazione anteriore al dichiarato dissesto (cfr. la sentenza n. 368/2015, parzialmente modificata dalla sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania n.
1525/2019), dall'altro, la competenza degli organi straordinari di gestione sarebbe comunque esclusa perché, come detto, trattasi di crediti sorti in un intervallo temporale differente da quello indicato nelle norme richiamate.
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Nel merito l'opposizione proposta da è fondata e va accolta Parte_1 per le ragioni di seguito esposte.
Ai fini della decisione, occorre premettere che, per giurisprudenza costante sul punto, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., si individua considerando che con la prima si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, mentre con la seconda si contesta il quomodo dell'azione esecutiva, ossia soltanto la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e
8 di quelli preliminari all'azione esecutiva (cfr. ex plurimis Tribunale di Messina, n. 925 del
2023).
Posta la qualificazione del giudizio quale opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c., come già rilevato dal Collegio dell'intestato Tribunale con ordinanza del 24.09.2021, il titolo oggetto della procedura esecutiva e presupposto per l'incoata esecuzione è la sentenza n. 386 del 2015, resa dal Tribunale di Catania, parzialmente modificata dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1525/2019 in ordine alla condanna dell'appellato – - al pagamento della rivalutazione monetaria sulla Controparte_1 somma staggita.
A ben vedere, infatti, l'opponente in forza del suddetto titolo, con atto di precetto del 27.09.2016 (cfr. fascicolo del processo esecutivo n. 611/2019 R.G.es.) ha intimato al il pagamento della somma di € 133.368,68, e, a fronte Controparte_1 dell'inadempimento dell'Ente, ha avviato la procedura esecutiva n. 4374/2016 R.G.es. innanzi al Tribunale di Catania, poi riassunta innanzi all'intestato Tribunale, a seguito della rilevata incompetenza territoriale.
Ed in particolare, il titolo de quo nasce dall'accertato inadempimento contrattuale del nei confronti di , il quale aveva lamentato la Controparte_1 Parte_1 revoca illegittima dell'incarico “per la progettazione, direzione lavori ed assistenza al collaudo dei lavori per la realizzazione n. 30 alloggi popolari ai sensi della L.R. 12.04.52
n. 12”. Il giudizio svoltosi solo tra l'odierno opponente e l'opposto conclusosi CP_1 con la sentenza n. 386/2015, aveva accertato l'inadempimento contrattuale dell'ente comunale, condannandolo al risarcimento dei danni occorsi al pari ad € Parte_1
55.469,15 oltre rivalutazione monetaria (cfr. all. 3 comparsa di costituzione e risposta
– poi espunta dalla già citata sentenza della Corte d'Appello di Controparte_1
Catania.
Il credito, pertanto, non può essere sussunto all'altro incarico di “progettazione di
30 alloggi di edilizia economica e popolare e delle relative opere di urbanizzazione – determinazione sindacale n. 20 del 5 marzo”, per il quale l'attore si era avvalso dell'ausilio degli Ingg. i quali non avendo ottenuto il pagamento delle prestazioni professionali Per_2 rese avevano incoato differenti procedimenti (Procedimento Cautelare Rg. 317/2001 Tr.
Catania cfr. doc.5, Proc. r.g. 373/2001 conclusosi con la sentenza n. 57/2008, cfr. all. comparsa di risposta del . Controparte_1
9 A ciò si aggiunga, infatti, che tali professionisti erano del tutto estranei all'accertamento del credito discendente dall'altro incarico e in nessun modo parti di quel rapporto professionale.
In disparte ogni considerazione sulla doglianza formulata dall' in Controparte_2 ordine alla modifica delle conclusioni rese dall'opponente in sede di comparsa conclusionale, atteso che la chiesta condanna dell'istituto di credito al pagamento delle spese processuali, in solido con l'ente comunale, ben può essere intesa quale naturale conseguenza discendente dalle argomentazioni poste a sostegno della domanda del
. L'opponente, di fatti, ripercorrendo l'iter motivazionale posto a fondamento Parte_1 dell'ordinanza del 24.09.2021 ha chiesto la condanna dell' paventando, Controparte_2 invero, la soccombenza ex art. 91 c.p.c., anche in questo giudizio.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, rimanendo assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni formulate dalle parti, deve accogliersi la spiegata opposizione con conseguente riconoscimento del credito in favore dell'opponente.
Deve infine essere rigettata la domanda di condanna dell' ai sensi dell'art. CP_2
96 c.p.c., formulata dall'opponente.
Nella fattispecie, non si ravvisano la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistenti nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Preme, altresì, evidenziare che, quand'anche si ritenesse sussistente la colpa grave in capo alla parte soccombente, ciò di per sé non sarebbe comunque sufficiente a fondare l'invocata condanna ex art. 96 comma primo c.p.c. Difatti, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'”an" e sia del “quantum debeatur”, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. civ., n. 9080 del 2013; conf. Cass. civ. S.U., n. 7583 del 2004, secondo cui “La domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”; e Cass. civ., n. 1517 del 2023)
Ebbene nel caso di specie – ove, si ribadisce, non si ritengono sussistenti mala fede né colpa grave della parte – deve in ogni caso rilevarsi che non ha Parte_1
10 fornito elementi sufficienti al fine di dimostrare il danno lamentato e, dunque, va respinta la domanda di condanna in esame.
Vale, infine, precisare che, ad avviso di questo decidente, non ricorrono neppure i presupposti per condannare l' al pagamento, a favore della controparte, di Controparte_2 una somma equitativamente determinata a tenore della previsione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., essendo necessari – anche a tal uopo – sia la totale soccombenza della parte, sia
“l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (Cass. civ., S.U., n. 22405 del 2018; Cass. civ., n. 26545 del 2021)
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il in persona del Sindaco pro tempore e l' in persona del Controparte_1 Controparte_2 suo legale rappresentante pro tempore devono essere condannati alla refusione delle spese di lite sostenute da , liquidate come in dispositivo secondo i Parte_1 parametri recati dal D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della complessità della stessa, nonché dell'attività concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, così provvede
1. ACCOGLIE, l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
ACCERTA e DICHIARA che il credito vantato da nei Parte_1 confronti del in persona del Sindaco pro tempore e Controparte_1 dell' è pari ad € 133.378,96; Controparte_2
2. CONDANNA in solido il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore e l' in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 al pagamento in favore di delle spese processuali del Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 8.433,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.p.A. come per legge nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Caltagirone 14 novembre 2025
IL GOP
Dott. Vincenzo Alfio Filippello
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