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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 329/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PAPPALARDO CONCETTA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 770/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia, 141 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239008998449000 IMU 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239008998449000 IMU 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239008998449000 IMU 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239008998449000 IMU 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 12/3/2024, rubricato al n. 770/24 R.G., ritualmente notificato al Comune di Siracusa e all'ER, Magnano Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dr. Difensore_1
, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento notificatole per IMU relativa agli anni 2006,
2007, 2008 e 2011.
Il ricorso è basato sui seguenti motivi;
1) omessa notifica atti presupposti;
2) Prescrizione quinquennale;
3) calcolo errato dell'imposta
Chiede l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Si e' costituito il Comune di Siracusa che ha chiesto il rigetto del ricorso e in subordine di esser tenuto indenne dalle spese di lite.
Si e' costituita anche l'ER che ha dedotto di aver notificato le due cartelle posta a base dell'intimazione impugnate e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10/2/2026, la causa e' stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rigettarsi il primo motivo con cui la ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto la notifica delle cartelle, atteso che l'ER ha prodotto in atti prova della notifica delle due cartelle poste a base dell'intimazione impugnata che sono state notificate rispettivamente in data 30/4/2013, quella avente numeri finali 6000 avente ad oggetto l'IMU per gli anni 2006,3007 e 2008, ed in data 14/6/2018 quella avente numeri finali 3000 avente ad oggetto IMU anno 2011 ( cfr. relata di notifica in atti).
Fondato e', invece, il secondo motivo con cui la ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti vantati.
Invero, va osservato che, trattandosi di tributi locali la prescrizione applicabile e' quella quinquennale ( da ultimo Cass. 2026/1781 ).
Ne deriva che, in mancanza di prova di eventuali atti interruttivi intermedi, - che nel caso in esame, non e' stata fornita, - le annualità IMU oggetto della cartella con numero finale 6000, per gli anni dal 2006 al
2008 sono ampiamente prescritti, atteso che dalla data di notifica della cartella avvenuta nel 2013 alla data di notifica dell'intimazione impugnata il termine di prescrizione quinquennale e' ampiamente decorso.
E la prescrizione e' maturata anche per il credito relativo ad IMU anno 2011, oggetto della cartella con numero finale 3000, notificata il 14/6/18, atteso che anche ad applicare il termine di sospensione Covid di 85 giorni, il quinquennio era già decorso al momento della notifica dell'intimazione.
Ed invero, come già osservato da questa Corte in numerosi precedenti, ( cfr. da ultimo Sez. Quinta, sentenza 8/7/2025 in causa n. 359/24), non puo' accedersi alla tesi sostenuta dall'ER, secondo cui il termine di prescrizione sarebbe rimasto sospeso per la normativa Covid, ed in particolare dall'art. 68 del
D.L. 17/3/20 n. 18 in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, oltre il periodo di sospensione dall'8/3/2020 al 31/8/2021.
Va, invero osservato che, secondo l'interpretazione che questa Corte condivide, il comma 1 dell'art. 68, da interpretarsi in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, prevede la sospensione dei termini dei “ versamenti “ ancora da effettuare “ in scadenza nel periodo dall'8/3/20 al 31/8/2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Ne deriva che la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione disposta anche a favore degli agenti della riscossione oltre che per il contribuente in relazione a detti termini di pagamento, deve esser riferita non soltanto a cartelle già emesse dagli agenti della riscossione ma anche ai versamenti ancora da effettuare “ in scadenza dall'8/3/20 al 31/8/21 “, proprio perche', per un verso, al contribuente in ragione della pandemia viene concesso di rinviare i pagamenti che gli sono stati richiesti e sono in scadenza in tale arco temporale, e, per altro verso, al concessionario della riscossione, in presenza degli stessi presupposti previsti dalla legge, viene dato un tempo maggiore per la propria attività di riscossione.
Si tratta, com'è stato chiarito dal S.C., di un termine di sospensione di generale applicazione ( Cass.
960/2025 ).
Ma da tale considerazione non puo' ulteriormente conseguire che solo a favore del concessionario le ulteriori sospensioni dei termini disposte dal legislatore si applichino in qualsiasi momento sia iniziato a decorrere il termine di prescrizione, in qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, ed in qualsiasi momento scada il termine di versamento.
Ed invero la proroga prevista dall'art. 68 quarto comma bis, non puo' che riferirsi ai carichi affidati all'agente della riscossione nel suddetto arco temporale e successivamente sino alla data del 31/12/2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31/12/21, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157 comma 3 lett. A) b) e c) del D.L. 19/5/20 n. 34 e cioe' i casi in cui la cartella non sia ancora emessa.
Pertanto, nel caso in esame, non e' applicabile la sospensione di cui all'art. 68 piu' volte citato, perche' la pretesa fatta valere non era in scadenza nel periodo per cui era scattata la sospensione dei termini e poiche' si tratta di ruoli consegnati ben prima del citato periodo di sospensione, e trova applicazione soltanto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 67 comma 1 del D.L. n.
18/20 per il periodo di giorni 85 dall'8/3/20 al 31/5/20.
Conclusivamente il ricorso va accolto e l'intimazione va annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ER nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione impugnata;
Condanna l'ER al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 925,00 oltre accessori di legge se dovuti. Cosi deciso in Siracusa in data 10 febbraio 2026
Il Presidente Estensore
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PAPPALARDO CONCETTA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 770/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia, 141 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239008998449000 IMU 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239008998449000 IMU 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239008998449000 IMU 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239008998449000 IMU 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 12/3/2024, rubricato al n. 770/24 R.G., ritualmente notificato al Comune di Siracusa e all'ER, Magnano Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dr. Difensore_1
, propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento notificatole per IMU relativa agli anni 2006,
2007, 2008 e 2011.
Il ricorso è basato sui seguenti motivi;
1) omessa notifica atti presupposti;
2) Prescrizione quinquennale;
3) calcolo errato dell'imposta
Chiede l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Si e' costituito il Comune di Siracusa che ha chiesto il rigetto del ricorso e in subordine di esser tenuto indenne dalle spese di lite.
Si e' costituita anche l'ER che ha dedotto di aver notificato le due cartelle posta a base dell'intimazione impugnate e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10/2/2026, la causa e' stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rigettarsi il primo motivo con cui la ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto la notifica delle cartelle, atteso che l'ER ha prodotto in atti prova della notifica delle due cartelle poste a base dell'intimazione impugnata che sono state notificate rispettivamente in data 30/4/2013, quella avente numeri finali 6000 avente ad oggetto l'IMU per gli anni 2006,3007 e 2008, ed in data 14/6/2018 quella avente numeri finali 3000 avente ad oggetto IMU anno 2011 ( cfr. relata di notifica in atti).
Fondato e', invece, il secondo motivo con cui la ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti vantati.
Invero, va osservato che, trattandosi di tributi locali la prescrizione applicabile e' quella quinquennale ( da ultimo Cass. 2026/1781 ).
Ne deriva che, in mancanza di prova di eventuali atti interruttivi intermedi, - che nel caso in esame, non e' stata fornita, - le annualità IMU oggetto della cartella con numero finale 6000, per gli anni dal 2006 al
2008 sono ampiamente prescritti, atteso che dalla data di notifica della cartella avvenuta nel 2013 alla data di notifica dell'intimazione impugnata il termine di prescrizione quinquennale e' ampiamente decorso.
E la prescrizione e' maturata anche per il credito relativo ad IMU anno 2011, oggetto della cartella con numero finale 3000, notificata il 14/6/18, atteso che anche ad applicare il termine di sospensione Covid di 85 giorni, il quinquennio era già decorso al momento della notifica dell'intimazione.
Ed invero, come già osservato da questa Corte in numerosi precedenti, ( cfr. da ultimo Sez. Quinta, sentenza 8/7/2025 in causa n. 359/24), non puo' accedersi alla tesi sostenuta dall'ER, secondo cui il termine di prescrizione sarebbe rimasto sospeso per la normativa Covid, ed in particolare dall'art. 68 del
D.L. 17/3/20 n. 18 in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, oltre il periodo di sospensione dall'8/3/2020 al 31/8/2021.
Va, invero osservato che, secondo l'interpretazione che questa Corte condivide, il comma 1 dell'art. 68, da interpretarsi in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, prevede la sospensione dei termini dei “ versamenti “ ancora da effettuare “ in scadenza nel periodo dall'8/3/20 al 31/8/2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Ne deriva che la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione disposta anche a favore degli agenti della riscossione oltre che per il contribuente in relazione a detti termini di pagamento, deve esser riferita non soltanto a cartelle già emesse dagli agenti della riscossione ma anche ai versamenti ancora da effettuare “ in scadenza dall'8/3/20 al 31/8/21 “, proprio perche', per un verso, al contribuente in ragione della pandemia viene concesso di rinviare i pagamenti che gli sono stati richiesti e sono in scadenza in tale arco temporale, e, per altro verso, al concessionario della riscossione, in presenza degli stessi presupposti previsti dalla legge, viene dato un tempo maggiore per la propria attività di riscossione.
Si tratta, com'è stato chiarito dal S.C., di un termine di sospensione di generale applicazione ( Cass.
960/2025 ).
Ma da tale considerazione non puo' ulteriormente conseguire che solo a favore del concessionario le ulteriori sospensioni dei termini disposte dal legislatore si applichino in qualsiasi momento sia iniziato a decorrere il termine di prescrizione, in qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, ed in qualsiasi momento scada il termine di versamento.
Ed invero la proroga prevista dall'art. 68 quarto comma bis, non puo' che riferirsi ai carichi affidati all'agente della riscossione nel suddetto arco temporale e successivamente sino alla data del 31/12/2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31/12/21, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157 comma 3 lett. A) b) e c) del D.L. 19/5/20 n. 34 e cioe' i casi in cui la cartella non sia ancora emessa.
Pertanto, nel caso in esame, non e' applicabile la sospensione di cui all'art. 68 piu' volte citato, perche' la pretesa fatta valere non era in scadenza nel periodo per cui era scattata la sospensione dei termini e poiche' si tratta di ruoli consegnati ben prima del citato periodo di sospensione, e trova applicazione soltanto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 67 comma 1 del D.L. n.
18/20 per il periodo di giorni 85 dall'8/3/20 al 31/5/20.
Conclusivamente il ricorso va accolto e l'intimazione va annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ER nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione impugnata;
Condanna l'ER al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 925,00 oltre accessori di legge se dovuti. Cosi deciso in Siracusa in data 10 febbraio 2026
Il Presidente Estensore