TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 829/2023 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 5/2/2025, vertente tra , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. , e , C.F._1 CP_1 Controparte_2 nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. Franco Di Stefano, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/2/2023 la signora , premesso di aver sposato il Parte_1 signor il 7/5/2015 a Sora (FR) secondo il rito civile e di aver avuto Controparte_2 dall'uomo il figlio (nato il [...]), ha riferito che con sentenza n. 135/2022 Per_1 pubblicata il 28/1/2022, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari lo scioglimento del matrimonio e disciplini le altre pendenze connesse.
***
Costituito con comparsa del 25/9/2023, il signor non si è opposto alla pronuncia CP_2 del divorzio. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
Nel corso della trattazione i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto Pt_1 CP_2 un'intesa volta alla definizione della controversia alle condizioni indicate in una scrittura privata sottoscritta dalle parti e depositata il 28/1/2025.
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Dalla Pt_1 CP_2 documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Sora (FR) dell'anno 2015 al numero 8, parte I e che con sentenza n. 135/2022 pubblicata il 28/1/2022, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione
1 materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza possibilità di Pt_1 CP_2 ricostituzione. Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta, pertanto, allo scioglimento del matrimonio.
***
Le intese intervenute in corso di causa sono conformi alla legge e agli interessi della prole.
Anche in questo caso nulla impedisce il loro recepimento.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 829/2023 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sora (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Sora (FR) dell'anno 2015 al numero 8, parte I;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di Parte_1 Controparte_2 causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 5/2/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
2
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 829/2023 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 5/2/2025, vertente tra , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. , e , C.F._1 CP_1 Controparte_2 nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. Franco Di Stefano, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/2/2023 la signora , premesso di aver sposato il Parte_1 signor il 7/5/2015 a Sora (FR) secondo il rito civile e di aver avuto Controparte_2 dall'uomo il figlio (nato il [...]), ha riferito che con sentenza n. 135/2022 Per_1 pubblicata il 28/1/2022, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari lo scioglimento del matrimonio e disciplini le altre pendenze connesse.
***
Costituito con comparsa del 25/9/2023, il signor non si è opposto alla pronuncia CP_2 del divorzio. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
Nel corso della trattazione i signori e hanno dichiarato di aver raggiunto Pt_1 CP_2 un'intesa volta alla definizione della controversia alle condizioni indicate in una scrittura privata sottoscritta dalle parti e depositata il 28/1/2025.
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Dalla Pt_1 CP_2 documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Sora (FR) dell'anno 2015 al numero 8, parte I e che con sentenza n. 135/2022 pubblicata il 28/1/2022, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione
1 materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza possibilità di Pt_1 CP_2 ricostituzione. Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta, pertanto, allo scioglimento del matrimonio.
***
Le intese intervenute in corso di causa sono conformi alla legge e agli interessi della prole.
Anche in questo caso nulla impedisce il loro recepimento.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 829/2023 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sora (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Sora (FR) dell'anno 2015 al numero 8, parte I;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso di Parte_1 Controparte_2 causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 5/2/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
2