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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/12/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1767/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1767/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FORMICHINI LAURA
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.- Sede
Con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Premettendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuta con sentenza del Tribunale di Livorno n. 630/2020 del 30.9.2020, depositata in data
1/10/2020, con previsione, inter alia, di contributo al mantenimento mensile a proprio carico in favore del figlio, , illo tempore minorenne e quindi Per_1 ancora convivente con la madre presso la casa familiare, per l'importo di euro
250,00, oltre al spese straordinarie sostenute al 50% e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, con ricorso depositato in data 17/7/2025 il signor evocava in causa la signora per Parte_1 CP_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio con riguardo all'assegno disposto in favore del figlio . Allegava infatti il ricorrente che il figlio Per_1
, divenuto ormai maggiorenne, aveva raggiunto l'indipendenza Per_1 economica prestando, a far data dal 17/6/2025, regolare attività lavorativa presso una Azienda sul territorio Livornese con una retribuzione fissa mensile
1 di circa 1.400,00 euro netti;
in aggiunta a ciò, il signor rilevava aver Pt_1 contratto un nuovo matrimonio con la signora dalla cui unione, in Parte_2 data 12/11/2022, nasceva la figlia minore Il ricorrente chiedeva Persona_2 dunque sentir accogliere le seguenti conclusioni “Il sig. stante l'attività Pt_1 lavorativa intrapresa dal figlio non corrisponderà più l'assegno di mantenimento alla
Sig.ra così come tutte le spese straordinarie previste nel medesimo CP_1 provvedimento essendo il figlio economicamente autosufficiente;
Con vittoria nelle spese di causa.”
Alla prima udienza di comparizione fissata per il 20.11.2025, poi rinviata d'ufficio alla data del 26.11.2025, il procuratore di parte ricorrente dava atto che le parti, pur mancando allo stato una regolare costituzione in giudizio della convenuta, signora avevano invero sottoscritto un CP_1 accordo, già depositato in pct con memoria del 19/11/2025 e chiedeva al
Giudice di rimettere gli atti al Collegio per la decisione sulla base degli accordi convenuti.
Il Giudice, preso atto di quanto detto rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
***
1. Ritiene il Collegio che la causa possa considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria ciò specificamente alla luce dei documenti in atti e avuto riguardo all'adesione da ultimo manifestata dalla resistente, signora alla domanda giudiziale proposta dal signor CP_1
con la sottoscrizione dell'accordo in atti. Parte_1
È documentalmente attestato che il figlio del ricorrente, , Parte_3 svolga attività lavorativa per la Ditta Alfa Consult SRLS, risultando allegato al ricorso (v. doc. n. 8) un contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, a tempo pieno, con l'indicazione sia del giorno di inizio del rapporto di lavoro, ovvero il 17/6/2025, sia del giorno di scadenza del contratto, ovvero 16/6/2028, rapporto di lavoro, dunque, ancora in essere.
La predetta documentazione non lascia dunque dubbi sulla sopraggiunta autosufficienza economica del signor , ben documentata in Parte_3 atti con riferimento sia alla posizione lavorativa intrapresa dal ragazzo, sia alla retribuzione economica da lui conseguentemente percepita.
Tale circostanza, seguita dall'accordo sottoscritto dalle parti, altrettanto documentato in atti (doc. n. 1 alleg. alla memoria di parte ricorrente del
2 19/11/2025 ), accordo che – pur in assenza di formale costituzione in giudizio della resistente signora – ben determina da parte sua il CP_1 riconoscimento della fondatezza della domanda, motiva senza dubbio la revoca dell'onere contributivo disposto a carico del padre, signor
[...]
a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio Pt_1 Parte_3
, finora posto nella misura di euro 250,00 mensili, oltre che delle spese
[...] straordinarie da dividere tra i coniugi secondo le linee guida CNF, delle quali il ricorrente ha chiesto espressamente di essere ormai esonerato.
Ritiene il Collegio che quanto sin qui rappresentato fondi, dunque, la domanda di revoca del dovere di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne, ad oggi economicamente indipendente, avanzata dal signor Parte_1
2. Nulla va pronunciato sulle spese di lite tenuto conto della sostanziale adesione della resistente alla domanda proposta e avuto riguardo a quanto convenuto tra le parti con l'accordo depositato.
P.Q.M.
A modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuta con sentenza del Tribunale di Livorno n. 630/2020 del 30.9.2020, depositata in data 1/10/2020 (procedimento n.1823/2020 V.G.) così dispone:
1) dichiara la contumacia della signora CP_1
2) revoca, con decorrenza dalla domanda, il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del signor anche con Parte_3 Parte_1 riguardo alle spese straordinarie;
3) fermo il resto;
4) nulla sulle spese
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1767/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FORMICHINI LAURA
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.- Sede
Con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Premettendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuta con sentenza del Tribunale di Livorno n. 630/2020 del 30.9.2020, depositata in data
1/10/2020, con previsione, inter alia, di contributo al mantenimento mensile a proprio carico in favore del figlio, , illo tempore minorenne e quindi Per_1 ancora convivente con la madre presso la casa familiare, per l'importo di euro
250,00, oltre al spese straordinarie sostenute al 50% e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, con ricorso depositato in data 17/7/2025 il signor evocava in causa la signora per Parte_1 CP_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio con riguardo all'assegno disposto in favore del figlio . Allegava infatti il ricorrente che il figlio Per_1
, divenuto ormai maggiorenne, aveva raggiunto l'indipendenza Per_1 economica prestando, a far data dal 17/6/2025, regolare attività lavorativa presso una Azienda sul territorio Livornese con una retribuzione fissa mensile
1 di circa 1.400,00 euro netti;
in aggiunta a ciò, il signor rilevava aver Pt_1 contratto un nuovo matrimonio con la signora dalla cui unione, in Parte_2 data 12/11/2022, nasceva la figlia minore Il ricorrente chiedeva Persona_2 dunque sentir accogliere le seguenti conclusioni “Il sig. stante l'attività Pt_1 lavorativa intrapresa dal figlio non corrisponderà più l'assegno di mantenimento alla
Sig.ra così come tutte le spese straordinarie previste nel medesimo CP_1 provvedimento essendo il figlio economicamente autosufficiente;
Con vittoria nelle spese di causa.”
Alla prima udienza di comparizione fissata per il 20.11.2025, poi rinviata d'ufficio alla data del 26.11.2025, il procuratore di parte ricorrente dava atto che le parti, pur mancando allo stato una regolare costituzione in giudizio della convenuta, signora avevano invero sottoscritto un CP_1 accordo, già depositato in pct con memoria del 19/11/2025 e chiedeva al
Giudice di rimettere gli atti al Collegio per la decisione sulla base degli accordi convenuti.
Il Giudice, preso atto di quanto detto rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
***
1. Ritiene il Collegio che la causa possa considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria ciò specificamente alla luce dei documenti in atti e avuto riguardo all'adesione da ultimo manifestata dalla resistente, signora alla domanda giudiziale proposta dal signor CP_1
con la sottoscrizione dell'accordo in atti. Parte_1
È documentalmente attestato che il figlio del ricorrente, , Parte_3 svolga attività lavorativa per la Ditta Alfa Consult SRLS, risultando allegato al ricorso (v. doc. n. 8) un contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, a tempo pieno, con l'indicazione sia del giorno di inizio del rapporto di lavoro, ovvero il 17/6/2025, sia del giorno di scadenza del contratto, ovvero 16/6/2028, rapporto di lavoro, dunque, ancora in essere.
La predetta documentazione non lascia dunque dubbi sulla sopraggiunta autosufficienza economica del signor , ben documentata in Parte_3 atti con riferimento sia alla posizione lavorativa intrapresa dal ragazzo, sia alla retribuzione economica da lui conseguentemente percepita.
Tale circostanza, seguita dall'accordo sottoscritto dalle parti, altrettanto documentato in atti (doc. n. 1 alleg. alla memoria di parte ricorrente del
2 19/11/2025 ), accordo che – pur in assenza di formale costituzione in giudizio della resistente signora – ben determina da parte sua il CP_1 riconoscimento della fondatezza della domanda, motiva senza dubbio la revoca dell'onere contributivo disposto a carico del padre, signor
[...]
a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio Pt_1 Parte_3
, finora posto nella misura di euro 250,00 mensili, oltre che delle spese
[...] straordinarie da dividere tra i coniugi secondo le linee guida CNF, delle quali il ricorrente ha chiesto espressamente di essere ormai esonerato.
Ritiene il Collegio che quanto sin qui rappresentato fondi, dunque, la domanda di revoca del dovere di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne, ad oggi economicamente indipendente, avanzata dal signor Parte_1
2. Nulla va pronunciato sulle spese di lite tenuto conto della sostanziale adesione della resistente alla domanda proposta e avuto riguardo a quanto convenuto tra le parti con l'accordo depositato.
P.Q.M.
A modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuta con sentenza del Tribunale di Livorno n. 630/2020 del 30.9.2020, depositata in data 1/10/2020 (procedimento n.1823/2020 V.G.) così dispone:
1) dichiara la contumacia della signora CP_1
2) revoca, con decorrenza dalla domanda, il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del signor anche con Parte_3 Parte_1 riguardo alle spese straordinarie;
3) fermo il resto;
4) nulla sulle spese
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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