CASS
Sentenza 26 ottobre 2005
Sentenza 26 ottobre 2005
Massime • 1
La molestia sessuale si differenzia dall'abuso - anche nella forma tentata - in quanto prescinde da contatti fisici a sfondo sessuale e normalmente si estrinseca o con petulanti corteggiamenti non graditi o con petulanti telefonate o con espressioni volgari, nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta.
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- 1. Molestie sessuali sul luogo di lavoro: normativa penale e giuslavoristicaClaudia Bogatto · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. 1. Molestie e mobbing:la disciplina giuridicaProf. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 16 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2005, n. 45957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45957 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2005 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento