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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/12/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1311/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 19.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1311/24 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Roberta Forlenza Parte_1
ricorrente c o n t r o rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Marco Capece CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premesso di essere dipendente di con mansioni di autotrenista, liv. III Parte_1 CP_1
CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni, allega di essere stato sospeso dal lavoro nel periodo dal 16 al 20 settembre 2024, di aver offerto, in data 16.9.2024, la prestazione lavorativa, che parte datoriale aveva comunicato che la sospensione dal lavoro era stata adottata in quanto il trattore aziendale stradale affidato ad esso ricorrente si trovava in officina per manutenzione, che il datore di lavoro, anziché corrispondere l'ordinaria retribuzione, aveva unilateralmente collocato esso ricorrente in ferie per quattro giorni.
Ritenuto illegittimo il comportamento tenuto dal datore di lavoro, così conclude: «Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento aziendale nell'aver obbligato il ricorrente a fruire di quattro giorni di ferie anzichè corrispondere al medesimo la retribuzione, pur durante una sospensione dal lavoro a causa della impossibilità sopravvenuta e temporanea a ricevere la prestazione lavorativa e, conseguentemente, dichiarato il diritto di parte ricorrente di vedersi reintegrato il monte ore ferie, dichiarare tenuta e condannare la sedente in Tortona, CP_1
Via Postumia n. 56, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del monte ore di ferie di parte ricorrente, per un totale di giorni 4 o, in alternativa, al pagamento, in favore del medesimo, della somma corrispondente a quattro giornate di ferie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
Competenze di causa, maggiorate di rimborso generale spese 15%, C.P.N.A. 4% ed I.V.A. come per legge e da liquidarsi al sottoscritto avvocato antistatario».
Resiste CP_1
Contesta le pretese di cui al ricorso e allega che la collocazione in ferie del ricorrente era stata necessitata dall'impossibilità di affidare al lavoratore altre mansioni ovvero un mezzo sostitutivo, durante il tempo necessario per provvedere alla riparazione del trattore stradale utilizzato dal medesimo;
che il ricorrente aveva a disposizione parecchi giorni di ferie;
che, sussistendo motivo oggettivo, essa resistente era legittimata a disporre unilateralmente il godimento delle ferie;
che la fruizione delle ferie non aveva comunque comportato per il lavoratore alcuna riduzione della retribuzione.
Conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese, diritti ed onorari.
L'art. 2109 cc stabilisce che il periodo di ferie viene goduto nel periodo di tempo stabilito dall'imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, ed impone, comunque, al datore di lavoro di comunicare preventivamente al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Nel caso in esame le esigenze dell'impresa, che, secondo la prospettazione della resistente, avrebbero legittimato la collocazione senza preavviso e senza tenere in considerazione le esigenze del lavoratore, sono state solo affermate, non anche dimostrate. non si è offerta di provare che il lavoratore non poteva essere adibito a mansioni diverse e CP_1
che non era possibile affidargli un altro mezzo per svolgere le proprie mansioni.
Viene meno, pertanto, l'invocata oggettiva esigenza organizzativa, con la conseguenza che il comportamento tenuto da che ha obbligato il ricorrente a fruire di quattro giorni di ferie, è CP_1
illegittimo.
Pertanto, va condannata, in alternativa, a ripristinare il monte orario delle ferie spettanti a CP_1
mediante conteggio dei giorni nei quali è stato forzosamente collocato in ferie dal 16 Parte_1
al 20 settembre 2024, ovvero al corrispondente pagamento della retribuzione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata l'illegittima collocazione in ferie di nel Parte_1
periodo 16-20 settembre 2024, dichiara tenuta e condanna in alternativa, a ripristinare il CP_1
monte ore ferie di mediante riconoscimento dei giorni in cui è stato illegittimamente Parte_1 collocato in ferie, ovvero a corrispondere al medesimo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, la retribuzione maturata nelle giornate in cui è stato collocato illegittimamente in ferie;
condanna a rimborsare a , con distrazione in favore dell'avv. Roberta CP_1 Parte_1
Forlenza, le spese processuali che, esclusa la fase istruttoria, liquida in € 4.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 19 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
EF TR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 19.12.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1311/24 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Roberta Forlenza Parte_1
ricorrente c o n t r o rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Marco Capece CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premesso di essere dipendente di con mansioni di autotrenista, liv. III Parte_1 CP_1
CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni, allega di essere stato sospeso dal lavoro nel periodo dal 16 al 20 settembre 2024, di aver offerto, in data 16.9.2024, la prestazione lavorativa, che parte datoriale aveva comunicato che la sospensione dal lavoro era stata adottata in quanto il trattore aziendale stradale affidato ad esso ricorrente si trovava in officina per manutenzione, che il datore di lavoro, anziché corrispondere l'ordinaria retribuzione, aveva unilateralmente collocato esso ricorrente in ferie per quattro giorni.
Ritenuto illegittimo il comportamento tenuto dal datore di lavoro, così conclude: «Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento aziendale nell'aver obbligato il ricorrente a fruire di quattro giorni di ferie anzichè corrispondere al medesimo la retribuzione, pur durante una sospensione dal lavoro a causa della impossibilità sopravvenuta e temporanea a ricevere la prestazione lavorativa e, conseguentemente, dichiarato il diritto di parte ricorrente di vedersi reintegrato il monte ore ferie, dichiarare tenuta e condannare la sedente in Tortona, CP_1
Via Postumia n. 56, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del monte ore di ferie di parte ricorrente, per un totale di giorni 4 o, in alternativa, al pagamento, in favore del medesimo, della somma corrispondente a quattro giornate di ferie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
Competenze di causa, maggiorate di rimborso generale spese 15%, C.P.N.A. 4% ed I.V.A. come per legge e da liquidarsi al sottoscritto avvocato antistatario».
Resiste CP_1
Contesta le pretese di cui al ricorso e allega che la collocazione in ferie del ricorrente era stata necessitata dall'impossibilità di affidare al lavoratore altre mansioni ovvero un mezzo sostitutivo, durante il tempo necessario per provvedere alla riparazione del trattore stradale utilizzato dal medesimo;
che il ricorrente aveva a disposizione parecchi giorni di ferie;
che, sussistendo motivo oggettivo, essa resistente era legittimata a disporre unilateralmente il godimento delle ferie;
che la fruizione delle ferie non aveva comunque comportato per il lavoratore alcuna riduzione della retribuzione.
Conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese, diritti ed onorari.
L'art. 2109 cc stabilisce che il periodo di ferie viene goduto nel periodo di tempo stabilito dall'imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, ed impone, comunque, al datore di lavoro di comunicare preventivamente al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Nel caso in esame le esigenze dell'impresa, che, secondo la prospettazione della resistente, avrebbero legittimato la collocazione senza preavviso e senza tenere in considerazione le esigenze del lavoratore, sono state solo affermate, non anche dimostrate. non si è offerta di provare che il lavoratore non poteva essere adibito a mansioni diverse e CP_1
che non era possibile affidargli un altro mezzo per svolgere le proprie mansioni.
Viene meno, pertanto, l'invocata oggettiva esigenza organizzativa, con la conseguenza che il comportamento tenuto da che ha obbligato il ricorrente a fruire di quattro giorni di ferie, è CP_1
illegittimo.
Pertanto, va condannata, in alternativa, a ripristinare il monte orario delle ferie spettanti a CP_1
mediante conteggio dei giorni nei quali è stato forzosamente collocato in ferie dal 16 Parte_1
al 20 settembre 2024, ovvero al corrispondente pagamento della retribuzione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata l'illegittima collocazione in ferie di nel Parte_1
periodo 16-20 settembre 2024, dichiara tenuta e condanna in alternativa, a ripristinare il CP_1
monte ore ferie di mediante riconoscimento dei giorni in cui è stato illegittimamente Parte_1 collocato in ferie, ovvero a corrispondere al medesimo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, la retribuzione maturata nelle giornate in cui è stato collocato illegittimamente in ferie;
condanna a rimborsare a , con distrazione in favore dell'avv. Roberta CP_1 Parte_1
Forlenza, le spese processuali che, esclusa la fase istruttoria, liquida in € 4.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 19 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
EF TR