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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/09/2025, n. 3048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3048 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Daniela Garufi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.7242/25 R.G.A.C., avente come oggetto:
“attribuzione quota di pensione ex art. 9 L. 898/70”
promossa da:
elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesco Facchini che la Parte_1 rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso e
elettivamente domiciliata presso l'avv. Claudia Scricciolo che la Parte_2 rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso l'avv. Silvano Imbriaci e l'avv. Antonello Zaffina che lo rappresentano e difendono come da procura generale alle liti allegata alla comparsa costitutiva -
conclusioni per le ricorrenti: determinare le quote di ripartizione delle pensioni di reversibilità CP_1 spettanti alle ricorrenti, nella loro qualità di ex moglie e moglie superstite del de cuius
nella misura di 60% del dovuto alla sig.ra e del 40% Persona_1 Parte_1 alla sig.ra Nakahara Kyoto;
spese compensate. per l' : remissivo;
spese compensate. CP_1 pagina 1 di 3 FATTO e DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 12.6.25, , quale coniuge divorziata, Parte_1
e quale vedova di (deceduto il 31.8.24), hanno adito il Parte_2 Persona_1
Tribunale di Firenze al fine di ottenere l'attribuzione della pensione di reversibilità da quantificarsi rispettivamente nelle quote del 60 % e 40%. A fondamento della domanda hanno rappresentato che il primo matrimonio aveva avuto una durata di circa 39 anni (dal
25.12.1968 al 21.11.07), essendosi separata consensualmente dal Parte_1 coniuge nell'aprile del 2004, e che nella sentenza di scioglimento del matrimonio era stato posto a carico del in favore di un assegno divorzile di € 600,00 Per_1 Parte_1 mensili, successivamente ridotti a 100 euro con provvedimento del 10 – 18 settembre 2018
(salva una ulteriore temporanea riduzione a 50 euro pattuita sino al 31.7.2018) regolarmente corrisposti fino alla data del decesso. Mentre La aveva contratto matrimonio Parte_2 col ER il 21.6.2022 e convissuto con lui fino al decesso.
Con comparsa costitutiva l' ha eccepito l'improponibilità della domanda giudiziale CP_1 nei confronti dell'ente pubblico per mancata presentazione da parte delle aventi diritto alla prestazione previdenziale della domanda amministrativa per l'ottenimento della pensione di reversibilità, circostanza confermata in udienza dalle parti, che, aderendo all'eccezione, hanno poi limitato la domanda alla determinazione delle quote di ripartizione fra le due ricorrenti
Come pacificamente emerso in udienza, la presentazione della domanda amministrativa all' costituisce un adempimento ineliminabile per la istaurazione del procedimento CP_1 volto all'erogazione di qualunque prestazione previdenziale, ivi compresa la pensione di reversibilità, alla cui corresponsione l' non può procedere senza l'accertamento di tutti CP_1
i presupposti anche reddituali del richiedente (Cass. n. 3566/2004). Tuttavia, nel caso in cui vi sia concorso tra più aventi diritto alla pensione di reversibilità, come nel caso di specie,
l' non può procedere al pagamento pro quota della prestazione previdenziale senza la CP_1 preventiva formazione di un titolo giudiziale che contenga un accertamento incontestabile delle proporzioni in cui la prestazione va suddivisa tra le aventi diritto, come previsto dall'art. 9 III co. L 898/70.
pagina 2 di 3 Nel caso di specie, non vi è contrasto fra le parti circa la modalità di ripartizione della pensione di reversibilità, che tiene conto della differente durata dei due matrimoni, delle rispettive capacità reddituali, e dell'impegno profuso dal coniuge superstite nel sostenere il de cuius ammalato nei suoi ultimi anni di vita.
Di tal che risulta accoglibile la domanda formulata dalle ricorrenti, impregiudicata ogni futura valutazione da parte dell' , al momento in cui sarà aperta la pratica ammnistrativa, CP_1 circa la ricorrenza dei presupposti e la quantificazione in concreto delle spettanze.
In punto di spese, la natura e lo svolgimento del processo giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice, visti gli artt. 281 terdecies I co. e 281 sexies III co. c.p.c., visto l'art. 9 III co. L. 898/70, determina le quote di attribuzione della pensione di reversibilità di cui ai trattamenti pensionistici goduti da nato a [...] il [...], deceduto a Firenze il Persona_1
31.8.25, nella misura del 60% in favore di e del 40% in favore di Controparte_2 [...]
Pt_2
compensa fra le parti le spese di lite.
Firenze, 26 settembre 2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa India Baldi
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Garufi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Daniela Garufi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.7242/25 R.G.A.C., avente come oggetto:
“attribuzione quota di pensione ex art. 9 L. 898/70”
promossa da:
elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesco Facchini che la Parte_1 rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso e
elettivamente domiciliata presso l'avv. Claudia Scricciolo che la Parte_2 rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso l'avv. Silvano Imbriaci e l'avv. Antonello Zaffina che lo rappresentano e difendono come da procura generale alle liti allegata alla comparsa costitutiva -
conclusioni per le ricorrenti: determinare le quote di ripartizione delle pensioni di reversibilità CP_1 spettanti alle ricorrenti, nella loro qualità di ex moglie e moglie superstite del de cuius
nella misura di 60% del dovuto alla sig.ra e del 40% Persona_1 Parte_1 alla sig.ra Nakahara Kyoto;
spese compensate. per l' : remissivo;
spese compensate. CP_1 pagina 1 di 3 FATTO e DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 12.6.25, , quale coniuge divorziata, Parte_1
e quale vedova di (deceduto il 31.8.24), hanno adito il Parte_2 Persona_1
Tribunale di Firenze al fine di ottenere l'attribuzione della pensione di reversibilità da quantificarsi rispettivamente nelle quote del 60 % e 40%. A fondamento della domanda hanno rappresentato che il primo matrimonio aveva avuto una durata di circa 39 anni (dal
25.12.1968 al 21.11.07), essendosi separata consensualmente dal Parte_1 coniuge nell'aprile del 2004, e che nella sentenza di scioglimento del matrimonio era stato posto a carico del in favore di un assegno divorzile di € 600,00 Per_1 Parte_1 mensili, successivamente ridotti a 100 euro con provvedimento del 10 – 18 settembre 2018
(salva una ulteriore temporanea riduzione a 50 euro pattuita sino al 31.7.2018) regolarmente corrisposti fino alla data del decesso. Mentre La aveva contratto matrimonio Parte_2 col ER il 21.6.2022 e convissuto con lui fino al decesso.
Con comparsa costitutiva l' ha eccepito l'improponibilità della domanda giudiziale CP_1 nei confronti dell'ente pubblico per mancata presentazione da parte delle aventi diritto alla prestazione previdenziale della domanda amministrativa per l'ottenimento della pensione di reversibilità, circostanza confermata in udienza dalle parti, che, aderendo all'eccezione, hanno poi limitato la domanda alla determinazione delle quote di ripartizione fra le due ricorrenti
Come pacificamente emerso in udienza, la presentazione della domanda amministrativa all' costituisce un adempimento ineliminabile per la istaurazione del procedimento CP_1 volto all'erogazione di qualunque prestazione previdenziale, ivi compresa la pensione di reversibilità, alla cui corresponsione l' non può procedere senza l'accertamento di tutti CP_1
i presupposti anche reddituali del richiedente (Cass. n. 3566/2004). Tuttavia, nel caso in cui vi sia concorso tra più aventi diritto alla pensione di reversibilità, come nel caso di specie,
l' non può procedere al pagamento pro quota della prestazione previdenziale senza la CP_1 preventiva formazione di un titolo giudiziale che contenga un accertamento incontestabile delle proporzioni in cui la prestazione va suddivisa tra le aventi diritto, come previsto dall'art. 9 III co. L 898/70.
pagina 2 di 3 Nel caso di specie, non vi è contrasto fra le parti circa la modalità di ripartizione della pensione di reversibilità, che tiene conto della differente durata dei due matrimoni, delle rispettive capacità reddituali, e dell'impegno profuso dal coniuge superstite nel sostenere il de cuius ammalato nei suoi ultimi anni di vita.
Di tal che risulta accoglibile la domanda formulata dalle ricorrenti, impregiudicata ogni futura valutazione da parte dell' , al momento in cui sarà aperta la pratica ammnistrativa, CP_1 circa la ricorrenza dei presupposti e la quantificazione in concreto delle spettanze.
In punto di spese, la natura e lo svolgimento del processo giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice, visti gli artt. 281 terdecies I co. e 281 sexies III co. c.p.c., visto l'art. 9 III co. L. 898/70, determina le quote di attribuzione della pensione di reversibilità di cui ai trattamenti pensionistici goduti da nato a [...] il [...], deceduto a Firenze il Persona_1
31.8.25, nella misura del 60% in favore di e del 40% in favore di Controparte_2 [...]
Pt_2
compensa fra le parti le spese di lite.
Firenze, 26 settembre 2025
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa India Baldi
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Garufi
pagina 3 di 3