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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1167/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COTTA ANTONELLA, Presidente
DA SA, RE
LORETO RITA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 858/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9834/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 20/07/2023
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 9834-2023 SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 374/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza n. 9834 del 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma deducendo violazione degli artt. 91 c.p.c. e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 per essere state le spese del giudizio di primo grado compensate in assenza di gravi ed eccezionali ragioni che potessero giustificare una deroga al generale principio di soccombenza.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto dell'appello.
Il contribuente ha depositato memoria insistendo nel proprio motivo di impugnazione.
Il giudizio è stato deciso all'udienza del 26 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
La sentenza impugnata, infatti, ha accolto il ricorso del contribuente sul presupposto della regolare presentazione dell'istanza di rottamazione e del puntuale versamento delle relative rate.
Nello statuire sulle spese non ha indicato alcuna ragione per giustificare la scelta di compensare le spese di lite.
Sennonché, come ha condivisibilmente affermato a più riprese la S.C., in tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, e, in particolare, in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", che devono essere indicate nella motivazione in modo logico e coerente (tra le molte,
Cass., 22 luglio 2025, n. 20755; Cass., 8 aprile 2024, n. 9312). Tali ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, sono, ad esempio, la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza
(Cass., 3 settembre 2024, n. 23592), come, tra l'altro, l'intervenuto mutamento giurisprudenziale su una questione dirimente (Cass., 23 dicembre 2021, n. 41360).
P.Q.M.
Accoglie l'appello, condanna l'Agenzia Entrate Riscossione alle spese di lite nella misura di Euro 2.400 per il primo grado ed Euro 2.800 omnicomprensivi da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_1.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26/01/2026 Il Giudice Estensore Il Presidente
IA OR TO TT
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COTTA ANTONELLA, Presidente
DA SA, RE
LORETO RITA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 858/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9834/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26
e pubblicata il 20/07/2023
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 9834-2023 SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 374/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza n. 9834 del 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma deducendo violazione degli artt. 91 c.p.c. e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 per essere state le spese del giudizio di primo grado compensate in assenza di gravi ed eccezionali ragioni che potessero giustificare una deroga al generale principio di soccombenza.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto dell'appello.
Il contribuente ha depositato memoria insistendo nel proprio motivo di impugnazione.
Il giudizio è stato deciso all'udienza del 26 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
La sentenza impugnata, infatti, ha accolto il ricorso del contribuente sul presupposto della regolare presentazione dell'istanza di rottamazione e del puntuale versamento delle relative rate.
Nello statuire sulle spese non ha indicato alcuna ragione per giustificare la scelta di compensare le spese di lite.
Sennonché, come ha condivisibilmente affermato a più riprese la S.C., in tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, e, in particolare, in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", che devono essere indicate nella motivazione in modo logico e coerente (tra le molte,
Cass., 22 luglio 2025, n. 20755; Cass., 8 aprile 2024, n. 9312). Tali ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, sono, ad esempio, la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza
(Cass., 3 settembre 2024, n. 23592), come, tra l'altro, l'intervenuto mutamento giurisprudenziale su una questione dirimente (Cass., 23 dicembre 2021, n. 41360).
P.Q.M.
Accoglie l'appello, condanna l'Agenzia Entrate Riscossione alle spese di lite nella misura di Euro 2.400 per il primo grado ed Euro 2.800 omnicomprensivi da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_1.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26/01/2026 Il Giudice Estensore Il Presidente
IA OR TO TT