Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 1589
CASS
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge con riferimento all'art. 51 cod. pen.

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. fosse stata erroneamente applicata dai giudici di merito, in quanto mancava il nucleo di verità del fatto storico attribuito al diffamato. L'assoluzione del ricorrente dall'imputazione di associazione mafiosa era intervenuta prima della pubblicazione degli articoli incriminati. Inoltre, le fonti utilizzate dal giornalista non potevano desumere con certezza la notizia dell'appartenenza della parte civile a un'associazione di stampo mafioso.

  • Accolto
    Vizio di motivazione in relazione alla condanna al pagamento delle spese di difesa sostenute dall'imputato

    Il primo motivo, ritenuto fondato, assorbe il secondo motivo relativo alle spese legali.

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Commentario1

  • 1Diffamazione e diritto di cronaca: va verificato l’esito del processo quando la notizia proviene da atti giudiziariAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 1589
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1589
Data del deposito : 14 gennaio 2026

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