CASS
Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di inadeguatezza degli arresti domiciliari nei confronti del condannato per evasione, prevista dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto norma speciale, prevale sulla disposizione generale di cui all'art. 275, comma 2-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni.
Commentario • 1
- 1. Niente licenziamento per il dipendente che mentre torna a casa per cambiarsi si ferma al mercato a fare spesaAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 7 dicembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2023, n. 34107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34107 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AQ HA nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa 1'8 marzo 2023 dal Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a HA AQ la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4 e 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, ha applicato all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34107 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 15/06/2023 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di HA AQ deducendo tre motivi di ricorso. 2.1 Mancanza di motivazione in relazione ai criteri di scelta della misura, essendosi il Tribunale limitato a fare riferimento allo stabile inserimento del ricorrente in un contesto delinquenziale di notevole spessore ed alla sua spiccata inclinazione a delinquere, trascurando di considerare che lo stesso già da due mesi era sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e che non risultavano segnalazioni a suo carico. 2.2 Mancanza di motivazione in relazione alla pena, superiore ai tre anni di reclusione, che si presume sarà irrogata al ricorrente, secondo quanto previsto dall'art. 275, comma 2 -bis, cod. proc. pen. 2.3 Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 284, comma 5 -bis, cod. proc. pen., norma cui ha fatto riferimento il Tribunale, in relazione alle condanne per evasione a carico del ricorrente, che, tuttavia, non trova applicazione nel caso di specie dal momento che già il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato una misura non custodiale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati, generici e, per quanto si dirà, in parte, aspecifici. 2. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata emerge che: l'indagato è stato tratto in arresto in quanto, all'esito della perquisizione della sua abitazione, è stato trovato in possesso di circa 792 gr. di hashish;
il ricorrente avrebbe ceduto modiche quantità di droga a soggetti minorenni che, sentiti a sommarie informazioni, lo hanno individuato con certezza come loro fornitore;
all'udienza di convalida il ricorrente ha reso confessione e dichiarato di avere acquistato la sostanza da un tunisino e di averla ceduta al prezzo di 5 euro al grammo;
ha anche indicato i nomi dei due fornitori e ammesso di avere trasportato per conto di uno di questi circa 60-70 kg. di hashish. L'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, oltre a considerare tali elementi come sintomatici del contesto delinquenziale di elevato spessore in cui è inserito e della sua inclinazione a delinquere, tenuto conto dell'età (13 anni) dei ragazzi cui cedeva la droga e dell'intensità del dolo, ha valutato anche la sua personalità, essendo stato, tra l'altro, già condannato per due volte, nel 2019, per evasione nonché per atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello 2 Stato di Stranieri, in relazione ai quali gli è stata comminata una pena di tre anni di reclusione. L'applicazione della misura custodiale è stata, pertanto, determinata da plurime ragioni: in primo luogo, per l'operatività del divieto stabilito all'art. 284, comma 5 -bis, che preclude l'applicabilità della misura degli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede;
in secondo luogo per il fatto che le condanne per evasione e la commissione dei fatti per cui si procede a distanza di poco tempo dall'espiazione della pena rivelano l'inadeguatezza di misure contenitive fondate sull'adesione spontanea dell'indagato. 2.1 Quanto all'operatività del divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione, previsto dall'art. 284, comma 5 -bis, cod. proc. pen., osserva il Collegio che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, tale norma contempla una presunzione non più di carattere assoluto, ma relativa di inadeguatezza della misura domiciliare nei confronti del soggetto che, sulla base di quanto risulta da una sentenza definitiva di condanna per il delitto di evasione, ha già violato le prescrizioni allo stesso già in precedenza imposte. L'operatività di siffatta presunzione può, infatti, essere superata ove il giudice ravvisi la sussistenza di una duplice condizione: i) la lieve entità del fatto;
ii) la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con la misura domiciliare. 2.2 Nella fattispecie in esame, dall'analisi complessiva della motivazione dell'ordinanza impugnata emerge che il Tribunale ha escluso la sussistenza di entrambe le condizioni, avuto riguardo alle modalità del fatto, alla personalità del ricorrente ed alla impossibilità di soddisfare diversamente le esigenze cautelari. A fronte di tale valutazione, non illogica né arbitraria, le doglianze formulate dal ricorrente con riferimento alla inapplicabilità del divieto sancito dall'art. 284, comma 5 -bis, oltre ad essere generiche, sono aspecifiche, non allegando alcun elemento fattuale rilevante ai fini del superamento della presunzione in esame. 3. Quanto al rapporto tra il divieto stabilito dall'art. 284, comma 5 -bis, cod. proc. pen. e l'art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen., ritiene il Collegio che ove il giudice escluda, come nella fattispecie in esame, la sussistenza delle condizioni che consentono di derogare alla presunzione prevista dalla prima norma e di riconoscere "l'affidabilità" dell'indagato nonostante la precedente condanna per evasione, il divieto previsto dall'art. 284, comma 5 -bis, in quanto norma speciale, prevale sulla disposizione generale di cui all'art. 275, comma 2 -bis, secondo periodo, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni (cfr., con riferimento al vecchio testo della norma, 3 Sez. 2, n. 14111 del 12/03/2015, Rondinone, Rv. 262960). Deve, dunque, ritenersi che legittimamente l'ordinanza impugnata ha omesso di motivare in ordine alla pena che sarà applicata al ricorrente all'esito del giudizio. Sotto altro profilo, sempre con riferimento alla censura formulata nel secondo motivo di ricorso, va in ogni caso rilevato che dall'analisi complessiva delle argomentazioni adottate dal Tribunale emerge una valutazione di inadeguatezza di tutte le altre misure non custodiali cosicché, anche volendo prescindere dalla presunzione stabilita dall'art. 284, comma 5 -bis, deve ritenersi che il Tribunale ha applicato la regola prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che consente di superare i limiti di applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere previsti dall'art. 275, comma 2 -bis, secondo periodo, cod. proc. pen. allorchè tutte le altre misure, anche applicate cumulativamente, risultino inadeguate (Sez. 2, n. 46874 del 14/07/2016, Guastella, Rv. 268143). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. Pen. Così deciso il giorno 15 giugno 2023 Il Pr sid nte
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a HA AQ la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4 e 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, ha applicato all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34107 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 15/06/2023 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di HA AQ deducendo tre motivi di ricorso. 2.1 Mancanza di motivazione in relazione ai criteri di scelta della misura, essendosi il Tribunale limitato a fare riferimento allo stabile inserimento del ricorrente in un contesto delinquenziale di notevole spessore ed alla sua spiccata inclinazione a delinquere, trascurando di considerare che lo stesso già da due mesi era sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e che non risultavano segnalazioni a suo carico. 2.2 Mancanza di motivazione in relazione alla pena, superiore ai tre anni di reclusione, che si presume sarà irrogata al ricorrente, secondo quanto previsto dall'art. 275, comma 2 -bis, cod. proc. pen. 2.3 Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 284, comma 5 -bis, cod. proc. pen., norma cui ha fatto riferimento il Tribunale, in relazione alle condanne per evasione a carico del ricorrente, che, tuttavia, non trova applicazione nel caso di specie dal momento che già il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato una misura non custodiale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati, generici e, per quanto si dirà, in parte, aspecifici. 2. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata emerge che: l'indagato è stato tratto in arresto in quanto, all'esito della perquisizione della sua abitazione, è stato trovato in possesso di circa 792 gr. di hashish;
il ricorrente avrebbe ceduto modiche quantità di droga a soggetti minorenni che, sentiti a sommarie informazioni, lo hanno individuato con certezza come loro fornitore;
all'udienza di convalida il ricorrente ha reso confessione e dichiarato di avere acquistato la sostanza da un tunisino e di averla ceduta al prezzo di 5 euro al grammo;
ha anche indicato i nomi dei due fornitori e ammesso di avere trasportato per conto di uno di questi circa 60-70 kg. di hashish. L'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, oltre a considerare tali elementi come sintomatici del contesto delinquenziale di elevato spessore in cui è inserito e della sua inclinazione a delinquere, tenuto conto dell'età (13 anni) dei ragazzi cui cedeva la droga e dell'intensità del dolo, ha valutato anche la sua personalità, essendo stato, tra l'altro, già condannato per due volte, nel 2019, per evasione nonché per atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello 2 Stato di Stranieri, in relazione ai quali gli è stata comminata una pena di tre anni di reclusione. L'applicazione della misura custodiale è stata, pertanto, determinata da plurime ragioni: in primo luogo, per l'operatività del divieto stabilito all'art. 284, comma 5 -bis, che preclude l'applicabilità della misura degli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede;
in secondo luogo per il fatto che le condanne per evasione e la commissione dei fatti per cui si procede a distanza di poco tempo dall'espiazione della pena rivelano l'inadeguatezza di misure contenitive fondate sull'adesione spontanea dell'indagato. 2.1 Quanto all'operatività del divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione, previsto dall'art. 284, comma 5 -bis, cod. proc. pen., osserva il Collegio che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, tale norma contempla una presunzione non più di carattere assoluto, ma relativa di inadeguatezza della misura domiciliare nei confronti del soggetto che, sulla base di quanto risulta da una sentenza definitiva di condanna per il delitto di evasione, ha già violato le prescrizioni allo stesso già in precedenza imposte. L'operatività di siffatta presunzione può, infatti, essere superata ove il giudice ravvisi la sussistenza di una duplice condizione: i) la lieve entità del fatto;
ii) la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con la misura domiciliare. 2.2 Nella fattispecie in esame, dall'analisi complessiva della motivazione dell'ordinanza impugnata emerge che il Tribunale ha escluso la sussistenza di entrambe le condizioni, avuto riguardo alle modalità del fatto, alla personalità del ricorrente ed alla impossibilità di soddisfare diversamente le esigenze cautelari. A fronte di tale valutazione, non illogica né arbitraria, le doglianze formulate dal ricorrente con riferimento alla inapplicabilità del divieto sancito dall'art. 284, comma 5 -bis, oltre ad essere generiche, sono aspecifiche, non allegando alcun elemento fattuale rilevante ai fini del superamento della presunzione in esame. 3. Quanto al rapporto tra il divieto stabilito dall'art. 284, comma 5 -bis, cod. proc. pen. e l'art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen., ritiene il Collegio che ove il giudice escluda, come nella fattispecie in esame, la sussistenza delle condizioni che consentono di derogare alla presunzione prevista dalla prima norma e di riconoscere "l'affidabilità" dell'indagato nonostante la precedente condanna per evasione, il divieto previsto dall'art. 284, comma 5 -bis, in quanto norma speciale, prevale sulla disposizione generale di cui all'art. 275, comma 2 -bis, secondo periodo, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni (cfr., con riferimento al vecchio testo della norma, 3 Sez. 2, n. 14111 del 12/03/2015, Rondinone, Rv. 262960). Deve, dunque, ritenersi che legittimamente l'ordinanza impugnata ha omesso di motivare in ordine alla pena che sarà applicata al ricorrente all'esito del giudizio. Sotto altro profilo, sempre con riferimento alla censura formulata nel secondo motivo di ricorso, va in ogni caso rilevato che dall'analisi complessiva delle argomentazioni adottate dal Tribunale emerge una valutazione di inadeguatezza di tutte le altre misure non custodiali cosicché, anche volendo prescindere dalla presunzione stabilita dall'art. 284, comma 5 -bis, deve ritenersi che il Tribunale ha applicato la regola prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che consente di superare i limiti di applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere previsti dall'art. 275, comma 2 -bis, secondo periodo, cod. proc. pen. allorchè tutte le altre misure, anche applicate cumulativamente, risultino inadeguate (Sez. 2, n. 46874 del 14/07/2016, Guastella, Rv. 268143). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. Pen. Così deciso il giorno 15 giugno 2023 Il Pr sid nte