Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 136
CASS
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio della motivazione

    La Corte ha ritenuto che il ricorso riproponga una diversa lettura del materiale probatorio, sollecitando una valutazione nel merito non consentita in sede di legittimità. Ha altresì rilevato che il Tribunale si è confrontato con le intercettazioni, pur ritenendo che il loro tenore non fosse univoco e che non fosse raggiunta la gravità indiziaria circa la comunicazione dell'offerta corruttiva al destinatario. La motivazione del Tribunale non presenta profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 136
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 136
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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