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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 805/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI RE FABIO, Relatore
NOLA CATIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1917/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Comune di Ercolano - Corso Resina 39 80056 Ercolano NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 878/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 18
e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400000703 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6707/2025 depositato il 10/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il contribuente impugnò l'avviso di accertamento notificato il 22 marzo 2024 relativo a Tari per l'anno 2018, lamentando la tardiva notifica di tale atto.
Si costituì il Comune di Ercolano assumendo che la sospensione emergenziale COVID consentiva di notificare nel termine di 85 gg. successiva alla scadenza naturale fissata dalla legge.
Il Giudice di primo grado accolse il ricorso, ritenendo che la sospensione di 85 giorni prevista dalla normativa emergenziale non preveda uno slittamento a cascata dei termini e scadenze, ma valga solo per quei termini e scadenze caduti dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, cioè nel periodo emergenziale individuato dalle leggi intervenute. In particolare il primo giudice ha così argomentato: «la sospensione dei termini invocata dall'Ente impositore non opera per i tributi la cui scadenza interviene oltre il termine di sospensione fissato dalla legge per l'emergenza COVID atteso che essendo una normativa emergenziale quella emessa per il periodo di pandemia, non può essere estesa oltre tali limiti temporali. Del resto argomentando in senso contrario si determinerebbe un effetto a cascata per tutti i termini che non si giustifica in alcun modo. (…)
Nel caso specifico la notifica dell'atto impugnato avrebbe intervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2023 mentre, per concorde affermazione delle parti, è intervenuta nel marzo 2024 determinando la prescrizione della pretesa tributaria in ragione di quanto sin qui evidenziato».
Avverso tale sentenza il Comune di Ercolano ha proposto appello, richiamando la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la descritta disciplina emergenziale ha comportato uno slittamento a cascate dei termini previsti dalla legge, anche quelli non in scadenza dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
Non si è costituito in appello il contribuente.
All'esito della camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è fondato.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 960 depositata il 15.01.2025, intervenendo sul dibattito in ordine alla portata applicativa della sospensione descritta di 85 giorni (se limitata solo ai termini in scadenza tra il
8 marzo e 31 maggio 2020, o anche a cascata a tutti i termini anche in scadenza successivamente a tale periodo), ha osserva che “l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La Corte di Cassazione ha insomma affermato che a fronte di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento.
Quindi, correttamente interpretando l'art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020.
Ne consegue che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
Quindi, nel caso in esame, poiché alla data del 8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019 e gli atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018, il nuovo termine è, per anno d'imposta 2018, il
26/03/2024, per cui tempestivamente l'avviso di accertamento per cui è causa è stato notificato il 22.03.2024, cioè prima dello spirare del primo dei termini di prescrizione del 26.3. 2024.
3. Dunque il Collegio accoglie l'appello, per cui, in riforma della sentenza gravata, risulta infondato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per essere pienamente legittimo l'avviso di accertamento impugnato.
4. In ragione del contrasto giurisprudenziale sussistente al momento dell'istaurazione del giudizio di primo grado in merito alla portata applicativa della sospensione dei termini previsti dalla disciplina emergenziale, sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello; compensa le spese del doppio grado di giudizio
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI RE FABIO, Relatore
NOLA CATIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1917/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Comune di Ercolano - Corso Resina 39 80056 Ercolano NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 878/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 18
e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400000703 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6707/2025 depositato il 10/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il contribuente impugnò l'avviso di accertamento notificato il 22 marzo 2024 relativo a Tari per l'anno 2018, lamentando la tardiva notifica di tale atto.
Si costituì il Comune di Ercolano assumendo che la sospensione emergenziale COVID consentiva di notificare nel termine di 85 gg. successiva alla scadenza naturale fissata dalla legge.
Il Giudice di primo grado accolse il ricorso, ritenendo che la sospensione di 85 giorni prevista dalla normativa emergenziale non preveda uno slittamento a cascata dei termini e scadenze, ma valga solo per quei termini e scadenze caduti dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, cioè nel periodo emergenziale individuato dalle leggi intervenute. In particolare il primo giudice ha così argomentato: «la sospensione dei termini invocata dall'Ente impositore non opera per i tributi la cui scadenza interviene oltre il termine di sospensione fissato dalla legge per l'emergenza COVID atteso che essendo una normativa emergenziale quella emessa per il periodo di pandemia, non può essere estesa oltre tali limiti temporali. Del resto argomentando in senso contrario si determinerebbe un effetto a cascata per tutti i termini che non si giustifica in alcun modo. (…)
Nel caso specifico la notifica dell'atto impugnato avrebbe intervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2023 mentre, per concorde affermazione delle parti, è intervenuta nel marzo 2024 determinando la prescrizione della pretesa tributaria in ragione di quanto sin qui evidenziato».
Avverso tale sentenza il Comune di Ercolano ha proposto appello, richiamando la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la descritta disciplina emergenziale ha comportato uno slittamento a cascate dei termini previsti dalla legge, anche quelli non in scadenza dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
Non si è costituito in appello il contribuente.
All'esito della camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è fondato.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 960 depositata il 15.01.2025, intervenendo sul dibattito in ordine alla portata applicativa della sospensione descritta di 85 giorni (se limitata solo ai termini in scadenza tra il
8 marzo e 31 maggio 2020, o anche a cascata a tutti i termini anche in scadenza successivamente a tale periodo), ha osserva che “l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La Corte di Cassazione ha insomma affermato che a fronte di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento.
Quindi, correttamente interpretando l'art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020.
Ne consegue che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
Quindi, nel caso in esame, poiché alla data del 8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019 e gli atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018, il nuovo termine è, per anno d'imposta 2018, il
26/03/2024, per cui tempestivamente l'avviso di accertamento per cui è causa è stato notificato il 22.03.2024, cioè prima dello spirare del primo dei termini di prescrizione del 26.3. 2024.
3. Dunque il Collegio accoglie l'appello, per cui, in riforma della sentenza gravata, risulta infondato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per essere pienamente legittimo l'avviso di accertamento impugnato.
4. In ragione del contrasto giurisprudenziale sussistente al momento dell'istaurazione del giudizio di primo grado in merito alla portata applicativa della sospensione dei termini previsti dalla disciplina emergenziale, sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello; compensa le spese del doppio grado di giudizio