TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/07/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dr. Ennio RICCI Presidente dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice relatore dr.ssa Serena BERRUTI Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 766 R.G. per l'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 3 giugno 2025 vertente
TRA
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Grazia Petrone, giusta CodiceFiscale_2 procura allegata al ricorso;
ricorrenti
E
nata a [...] il [...] (C.F. ) residente in Controparte_1 C.F._3
Fontanarosa (AV);
resistente contumace
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: “Domanda di interdizione”
Conclusioni: la parte ricorrente concludeva per l'accoglimento della domanda come da verbale dell'udienza del 3 giugno 2025. Il P.M. concludeva con atto del 10 giugno 2025 con il quale esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 marzo 2025 e hanno Parte_1 Parte_2 adito il Tribunale chiedendo la dichiarazione di interdizione della propria figlia Controparte_1
1 deducendo che quest'ultima si trova, sin dalla nascita, nella impossibilità permanente di provvedere ai propri interessi perché affetta dalla rara patologia della SINDROME DI BOHRING-OPITZ, oltre che da deficit visivo, scoliosi operata, ipotiroidismo, epilessia, incontinenza, esofagite da reflusso, irregolarità del ciclo, deficit vitaminico, e pertanto non è in grado di deambulare, di parlare, né di concepire un proprio pensiero.
I ricorrenti hanno dedotto che la loro figlia è stata riconosciuta sin dalla nascita: “Minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
(l. 18/80), nonché beneficiaria della L.104/92 art. 3 comma 3”; che non è mai stata capace di provvedere ai propri bisogni, né tan meno alle necessità primarie della vita.
E' stato chiesto di nominare tutrice la madre e pro-tutore il padre Parte_2 [...]
Pt_1
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, è stato notificato all'interdicenda, al P.M. e ai prossimi congiunti.
L'interdicenda non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 21 maggio 2025, il Giudice delegato all'istruttoria ha proceduto al libero interrogatorio dei ricorrenti e di alcuni familiari dell'interdicenda
Presso il suo domicilio è stato svolto l'esame dell'interdicenda Controparte_1
All'esito, la causa è stata discussa e riservata alla decisione del Collegio.
Il Tribunale reputa sussistenti le condizioni richieste dall'art. 414 c.c., come modificato dalla legge n. 6 del 2004, per la dichiarazione d'interdizione.
come emerge dalla documentazione sanitaria prodotta in giudizio, è stata Controparte_1 riconosciuta invalida per infermità.
La commissione medica dell'ASL in data 15.2.2011 ha accertato che è affetta Controparte_1 da “grave ritardo psicomotorio-epilessia-scoliosi-note disformiche” e ne ha riconosciuto l'invalidità civile perché necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
In atti vi è documentazione medica datata 25.10.2024 dell'azienda ospedale San Giovanni di Dio e
Ruggi d'Aragona di Salerno che certifica che è affetta della SINDROME DI Controparte_1
BOHRING-OPITZ che è definita come anomalia congenita multipla con ritardo mentale.
E' del tutto evidente che le condizioni di grave deficit delle facoltà cognitive dell'interdicenda sono irreversibili.
2 Il deficit cognitivo in cui si trova ha trovato riscontro nel suo esame. Ed invero Controparte_1 la ragazza non è stato in grado di instaurare alcun colloquio con il Giudice che ha proceduto al suo esame presso il suo domicilio.
L'interdicendo, infatti, non ha risposto in alcun modo alle semplici domande poste dal Giudice e non è stato in grado di interagire con lui. Nel verbale della visita domiciliare è stato dato atto che l'interdicenda, supina su una poltrona, non è stata in grado di rispondere ad alcuna domanda, non ha proferito parola, si è limitata a guardare le persone presenti nella stanza, nè è stata in grado di sottoscrivere il verbale.
Sono stati sentiti e , zii materni dell'interdicenda, i quali Testimone_1 Persona_1 hanno riferito che la nipote non parla, se le si rivolge la parola reagisce solo con lo sguardo, non è in grado né di leggere né di scrivere, non è in grado di manifestare i suoi bisogni.
Entrambi non si sono opposti alla dichiarazione di interdizione della nipote.
Ad avviso del Tribunale risulta, pertanto, provato che sia incapace di Controparte_1 provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e che, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perchè debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui "l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa." (cfr. Cass. 17962/2015)
Va rilevato che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non è idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla resistente la quale non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione.
Risulta pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
3 Ai sensi dell'art. 346 c.c. gli atti vanno trasmessi al Giudice tutelare per la nomina del tutore e del protutore dell'interdetto.
Attesa la natura e l'esito della controversia sussistono le ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
La cancelleria provvederà alle incombenze di cui agli art. 423 c.c. e 42 disp. att. c.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da e nei confronti di così Parte_1 Parte_2 Controparte_1 provvede:
-dichiara l'interdizione di nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) residente in [...]; C.F._3
-ordina alla Cancelleria di dare comunicazione della pronuncia di interdizione all'Ufficiale dello
Stato Civile competente per le prescritte annotazioni a margine dell'atto di nascita;
-dispone la trasmissione del provvedimento alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione per i provvedimenti di competenza del Giudice Tutelare;
-compensa le spese
Benevento 22 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante. Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
4