Decreto presidenziale 19 novembre 2025
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 17/04/2026, n. 6941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6941 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06941/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02811/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2811 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IO TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmarco Tavolacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Carbonia 22, come da procura in atti;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AL BA, EM RO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento e la riforma della nuova graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia indetto ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 settembre 2010, registrato dalla Corte dei Conti l'8 ottobre 2010, ed avviato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2010, approvata con provvedimento direttoriale dell'11 gennaio 2024, prot. 5284/2024, e pubblicata sul sito informatico dell'ente nella sezione “provvedimenti del Direttore dell'Agenzia soggetti a pubblicità legale”, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RE UR il 25\3\2025 :
per l’annullamento e la riforma, per quanto dovesse occorrere e per quanto di eventuale interesse, del provvedimento adottato dal Direttore Vicario dell’Agenzia delle Entrate il 22 gennaio 2025 con n. prot. 14722, recante la rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, nella parte in cui riforma, nei termini specificati negli allegati A e B, la graduatoria di merito e l’elenco dei vincitori della graduatoria approvata con provvedimento direttoriale dell’11 gennaio 2024, prot. 5284/2024
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2026 il consigliere AC IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale, Concorsi ed Esami – n. 88 del 5 novembre 2010 è stato pubblicato il Bando della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il Bando prevedeva una procedura concorsuale senza prova scritta, distinta in due fasi, consistenti nella valutazione dei titoli “previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice” (art. 7) e nella prova orale, finalizzata alla verifica dei requisiti e delle attitudini professionali e integrata da un colloquio sulle materie indicate nell’articolo 8.
Avviata la procedura, vi è stato un primo, complesso, contenzioso su ricorso di Dirpubblica, di cui si dirà meglio nel prosieguo, che ha condotto all’annullamento del predetto Bando in parte qua; la procedura, nel frattempo sospesa, ha dunque ripreso il suo corso a partire dall’anno 2016, allorquando la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del Bando (verbale n. 2 del 10 febbraio 2016), per poi procedere alla valutazione dei titoli stessi e all’esame dei candidati.
Finite le operazioni concorsuali, con provvedimento n. 173327 del 30 giugno 2021 – poi rettificato con provvedimento n. 198385 del 22 luglio 2021 e ulteriormente rettificato con provvedimento n. 26189 del 27 gennaio 2022 – è stata quindi approvata la graduatoria di merito della selezione, pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate con l’elenco dei vincitori.
Tale graduatoria, tuttavia, è stata successivamente annullata dal Giudice Amministrativo (in esito a numerosi contenziosi avviati da altrettanti candidati) “nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli”; parimenti è stato annullato il “prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l’Amministrazione riterrà di adottare” (sentenze Tar Lazio nn. 14858 e 14859, del 14 novembre 2022, confermate in sede di gravame dal Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenze nn. 6237 e 6238 del 26 giugno 2023).
Per dare esecuzione alle sentenze, conseguentemente, l’Agenzia ha nominato una nuova Commissione esaminatrice con provvedimento n. 311834 del 7 settembre 2023 (l’incarico della nuova Commissione è stato poi integrato anche per provvedere alla esecuzione di ulteriori sentenze definitive relative alla stessa procedura, concernenti i titoli vantati da alcuni candidati).
Una volta insediatasi, la nuova Commissione, nella riunione del 4 ottobre 2023, ha individuato i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio dei titoli dei candidati.
Sulla base di tali criteri, la Commissione ha quindi proceduto a riesaminare la posizione di ciascun candidato e, in esito ai lavori, svolti gli ulteriori adempimenti in punto di verifiche dei titoli di precedenza e di riserva, con atto del Direttore dell’Agenzia n. 5284 dell’11 gennaio 2024 è stata approvata e pubblicata la nuova graduatoria concorsuale, con il nuovo elenco dei candidati vincitori (che sono in totale n. 172, in quanto in base all’art. 1, comma 1, del bando, n. 3 posti sono stati riservati, ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 e successive modificazioni e integrazioni, alla Direzione Provinciale di Bolzano).
Nella nuova graduatoria, rispetto alla precedente graduatoria, risultano vincitori 29 nuovi candidati e, contestualmente, altrettanti soggetti originariamente vincitori della selezione sono ora collocati in posizione di idonei non vincitori, con conseguente caducazione del contratto di lavoro dirigenziale che nel frattempo era stato stipulato.
2. L’odierno ricorrente Dott. IO TO, in particolare, espone di avere, a seguito della pubblicazione della qui impugnata graduatoria, ottenuto un punteggio asseritamente inferiore a quello che gli sarebbe spettato in base ai titoli presentati; di avere, allora, proposto istanza di autotutela, in esito alla quale egli ha ottenuto la rivalutazione del punteggio (da 0,5 a 4,25) già attribuito per il Master in “Diritto Tributario” presso l’Università degli Studi di Siena, in guisa che è risalito dalla 279^ alla 247^ posizione con 74,49; tuttavia, a differenza di quanto è avvenuto per altra candidata, la quale aveva ottenuto sul medesimo punto una sentenza favorevole da parte di questo TAR, passata in giudicato, nessun punteggio aggiuntivo gli sarebbe stato invece riconosciuto per lo stesso titolo di referente del gruppo di lavoro “Analisi e Ricerca” e per quelli, del tutto equivalenti ed affini, di referente per la partecipazione dei comuni della Provincia di Massa-Carrara all’attività accertativa, di rappresentante unico per la Direzione Provinciale di Massa-Carrara nelle Commissioni di certificazione dei rapporti di lavoro e per l’emersione del sommerso.
Il ricorrente, peraltro, sottolinea di avere, quale idoneo non vincitore del concorso in esame, già chiesto l’accertamento della illegittimità della graduatoria finale approvata in data 30 giugno 2021 e rettificata il successivo 22 luglio, chiedendo lo scorrimento della graduatoria; tale ricorso è stato respinto con sentenza della sezione, n. 4388/2022, ma egli ha riproposto analoga domanda in successivo ricorso.
Anche quest’ultimo è stato respinto con sentenza n. 767\2023, avverso la quale il ricorrente ha proposto appello, a sua volta respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5524\2024.
3. - Con il ricorso in esame, notificato all’Amministrazione e ad almeno un candidato utilmente collocato nella nuova graduatoria concorsuale in data 8 marzo 2024 e depositato il successivo giorno 15, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della graduatoria stessa e degli atti presupposti, previa sospensione dell’efficacia, sulla base delle censure che seguono.
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 dell’allegato A al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dei principi generali in tema di esecuzione del giudicato amministrativo, con conseguente violazione del principio della par condicio, disparità di trattamento, contraddittorietà ed illogicità manifesta.
L’amministrazione ha attribuito efficacia erga omnes alle sole sentenze che hanno dichiarato illegittimi gli atti impugnati per l’attribuzione di un valore eccessivamente basso ai titoli, e non pure a quelle che hanno dichiarato illegittima l’omessa valutazione di alcuni titoli posseduti in ugual modo dall’odierno ricorrente, con conseguente violazione della par condicio.
2) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 112 dell’allegato A al d.lgs. 104/2010, in relazione ai principi di legalità e di buona amministrazione, con consequenziali vizi di eccesso di potere per violazione delle regole del bando, contraddittorietà, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.
L’ADE ha ritenuto che il suo compito fosse limitato alla rettifica della graduatoria nei soli, ristretti limiti specificamente individuati dal giudice amministrativo e - per quanto riguarda la valutabilità dei titoli – a favore dei soli ricorrenti che, avendo un interesse qualificato, avevano proposto ricorso sul punto, e non ha considerato che l’annullamento giurisdizionale comporta la ri-espansione del potere provvedimentale e l’obbligo di provvedere nel rispetto di tutti i principi di legalità e di buona amministrazione.
3) Eccesso di potere sotto vari profili sintomatici.
L’adozione dei criteri restrittivi sopra specificati avrebbe comportato ingiuste forme di discriminazione e di disparità di trattamento, per omessa valutazione di vari titoli posseduti dal ricorrente, il cui riconoscimento avrebbe comportato il corretto inserimento nell’elenco dei vincitori.
4) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 112, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ed omessa esecuzione del giudicato amministrativo.
Le sentenze da eseguire, correttamente interpretate nel loro contenuto sostanziale, imponevano non solo di attribuire un maggior valore ai titoli già valutati, ma anche di valutare i titoli illegittimamente non valutati.
4. - L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
5. – Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 20 marzo 2025 e depositato il successivo giorno 25, poi, il dott. TO ha impugnato la modifica della graduatoria disposta, a seguito dell’accoglimento dei ricorsi proposti da alcuni candidati, mediante il provvedimento adottato dal Direttore Vicario di ADE il 22 gennaio 2025 con n. prot. 14722.
Il ricorrente precisa che, nella graduatoria così rettificata, egli risulta collocato alla posizione n. 248, in luogo di quella n. 247 risultante dalla graduatoria approvata inizialmente.
Propone quindi le medesime censure di disparità di trattamento a suo danno già svolte nel ricorso introduttivo, che questa volta, con il primo motivo aggiunto, egli ravvisa rispetto ai candidati all’esito delle cui vittoriose impugnazioni è stata formulata la nuova graduatoria.
Il dott. TO, inoltre, ripropone i medesimi motivi contenuti nel ricorso introduttivo, cui aggiunge un motivo d’illegittimità derivata.
6. A seguito di istanza di notifica per pubblici proclami avanzata dal ricorrente, con decreto presidenziale n. 3793\2025 è stata ordinata al dott. TO l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva e rettificata, e ciò entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto stesso, con onere di deposito delle risultanze di notifica entro i due giorni successivi alla pubblicazione.
Il decreto è stato comunicato al procuratore del ricorrente -come da avviso di segreteria in atti- il 19 novembre 2025.
Il ricorrente ha richiesto la pubblicazione prescritta dal decreto in data 24 novembre 2025, e dunque tempestivamente.
La pubblicazione -come da risultanze depositate in atti- è avvenuta il 1° dicembre 2025, e nella stessa data il ricorrente le ha prodotte nel fascicolo telematico del giudizio.
Sicchè, in definitiva, il ricorrente ha proceduto alla integrazione del contraddittorio nei tempi e modi previsti.
Tuttavia, nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.
7. – ADE si è costituita in giudizio eccependo l’irricevibilità dell’impugnazione per mancata impugnazione, da parte del ricorrente, della graduatoria pubblicata nel 2021 in relazione al mancato riconoscimento dei titoli lamentato dal medesimo; l’improcedibilità della stessa per mancata impugnazione nonché l’infondatezza delle avverse censure nel merito.
Il ricorrente ha replicato a tali eccezioni con memoria.
8. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 1° aprile 2026.
9. - L’impugnazione è, anzitutto, ricevibile nella sua totalità, comprese le censure legate alla mancata valutazione di taluni titoli, come affermato dalle sentenza n. 7952\2025 e n. 8987\2025 della Sezione relativa alla medesima procedura concorsuale, “ poiché l’approvazione della graduatoria di un concorso costituisce non già un atto generale unico ed indivisibile, bensì un atto ad oggetto plurimo che, anche se formalmente unico, è concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti sono i destinatari di esso, nel caso in cui vengano in rilievo due distinte graduatorie stilate in successione cronologica per il medesimo concorso, non matura, in capo al quest’ultimo, alcuna preclusione in ordine alla contestazione della seconda graduatoria (cfr., con specifico riferimento al concorso in esame, Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 18 novembre 2024 nn. 20434, 20442, 20445, 20452 e 20475 ) … Nel caso in esame, in particolare, va considerato che la nuova graduatoria è stata adottata a seguito di parziale annullamento, in sede giurisdizionale, dei precedenti criteri di valutazione, ciò che ha importato la riedizione del potere e la completa sostituzione della precedente valutazione ”.
10. – Il ricorso è poi ammissibile, sebbene, come cennato sopra, il ricorrente aveva chiesto a questo TAR lo scorrimento della graduatoria del 2021 con ricorso che era stato respinto dalla sentenza n. 4388/2022; successivamente, aveva chiesto il risarcimento dei danni per non essere stato collocato tra i vincitori, ma anche tale ricorso era stato respinto con sentenza di questa Sezione n. 767\2023, avverso la quale il ricorrente aveva proposto appello, a sua volta respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5524\2024
Tale sentenza ha affermato quanto segue:
“Anzitutto, va rammentato che i ricorrenti, per propria libera scelta, non hanno mai impugnato gli atti della procedura concorsuale che singolarmente li riguardavano, ivi compresi gli atti concernenti la valutazione e attribuzione dei punteggi, né la graduatoria di concorso alla fine approvata.
Inoltre, gli stessi non hanno mai attivato (o comunque non hanno mai dato prova in tal senso) di avere agito in sede amministrativa per sollecitare l’esercizio di poteri di autotutela volti all’eliminazione degli effetti loro sfavorevoli derivanti dagli atti di approvazione della graduatoria finale e degli atti endoprocedimentali all’esito dei quali la stessa è stata adottata.
Come emerge dalla produzione versata in atti fin dal primo grado del giudizio, infatti, i ricorrenti si sono limitati a proporre ricorso solo per chiedere lo scorrimento della graduatoria del concorso. Occorre poi considerare che, a seguito di impugnative di altri aspiranti concorrenti, tale graduatoria è stata anche definitivamente annullata da questo Consiglio di Stato con le sentenze n. 6237 e 6238 del 2023 per l’illogicità dei criteri adottati per la valutazione dei titoli, oltre che per le modalità di svolgimento delle prove orali.
In esecuzione dei succitati giudicati, l’Agenzia delle Entrate si è rideterminata lo scorso gennaio appositamente adottando una nuova graduatoria che ha sortito l’effetto di azzerare totalmente la precedente graduatoria nei confronti della quale i ricorrenti reclamano l’ingiusto mancato scorrimento, rendendo così in definitiva irrilevanti, oltre che ora nemmeno più conferenti, le asserzioni formulate dai ricorrenti circa la perdita della chance di vittoria.
Non è quindi censurabile la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto la rilevanza della mancata impugnazione del provvedimento illegittimo e dannoso quale fattore incidente sulla spettanza stessa, prima ancora che sul quantum , del risarcimento del danno.
Nello specifico, il giudicato ha espressamente fatto salvi i criteri di individuazione dei titoli da valorizzare, ma non il punteggio attribuito a ciascuno di essi.”
E poco oltre:
“Per quanto concerne la posizione degli odierni appellanti, gli stessi, anche in seguito alla riformulazione della graduatoria in ottemperanza delle succitate sentenze del giudice amministrativo, non sono risultati tra i vincitori, ma anzi, per alcuni di loro, la collocazione nella graduatoria di merito è addirittura peggiorata, venendo a ricoprire le seguenti posizioni: (…) IO TO n. 247.
Nella precedente graduatoria i medesimi occupavano le seguenti posizioni: (…) IO TO n. 279.
Ciò sta a significare, sulla base di un certo esame controfattuale degli elementi emersi, che i ricorrenti non hanno subito alcun danno dall’originario operato dell’Amministrazione, con conseguente infondatezza sia della domanda risarcitoria proposta (attesa l’assenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta l’Agenzia e i presunti pregiudizi patrimoniali dalla medesima arrecati), sia dell’asserito diniego di giustizia di cui sarebbero stati vittime ai sensi degli artt. 1 e 6 C.E.D.U. e 24 Cost..
Gli atti di approvazione della graduatoria, di conseguenza, sono, rispetto agli odierni ricorrenti, definitivi”.
A fronte di tale affermazione del Giudice d’appello, tuttavia, occorre rilevare che la graduatoria approvata dall’Agenzia delle Entrate nel 2024 non aveva fatto parte del thema decidendum rimesso, in quell’occasione, prima a questo TAR e poi al Consiglio di Stato.
Quel giudizio, infatti, aveva avuto ad oggetto soltanto il mancato scorrimento della precedente graduatoria, approvata nel 2021; sicchè qualsiasi eventuale riferimento alla successiva graduatoria approvata nel 2024 operato dalle conseguenti pronunzie giurisdizionali dovrebbe ritenersi un mero obiter dictum (svolto da sentenze emesse dopo la pubblicazione di tale atto, e con riferimento ad una procedura concorsuale che ha visto – e vede- la pendenza di un rilevantissimo numero di controversie davanti al Giudice Amministrativo), non suscettibile di formare cosa giudicata.
11. – Tanto premesso in punto di rito, ritiene il Collegio che il ricorso è fondato, e va accolto.
Al riguardo assume dirimente rilievo sulle restanti censure la doglianza con cui il ricorrente lamenta la pretermissione -anche in relazione alla avvenuta valutazione di tali incarichi per altra candidata, e dunque pure sotto il profilo del difetto istruttorio- dei seguenti titoli:
a) incarichi di Referente analisi e ricerca per 4 anni (2001-2003-2004-2005) e di Referente per la partecipazione dei comuni all’accertamento per l’anno 2009: 0,1 x 5 x 8.5 = 4,25
b) incarico di componente del Comitato per l’emersione del sommerso per l’anno 2009: 0,1 x 8.5 = 0,85.
c) incarico di componente della Commissione di certificazione per l’anno 2005: punteggio di 0,03 x 8.5 = 0,255.
- n. 2 incarichi di “esperto” per la formazione dei funzionari neo-assunti di cui alla lettera c) della griglia di valutazione, da commisurarsi a 0,1 ad incarico.
Tali titoli avrebbero dovuto essere sottoposti a valutazione da parte della Commissione giudicatrice.
Al riguardo il Collegio deve ricordare quanto affermato nella sentenza n. 1983\2023, nella quale la Sezione aveva affermato, a fronte di censure di contenuto sostanzialmente eguale, che “Deve invece essere accolta per difetto di motivazione la doglianza relativa alla mancata valutazione dell’attività svolta nel Gruppo di Lavoro “Analisi e ricerca” dal ricorrente quale referente. Invero, come denunciato, non è dato comprendere quale criterio sia stato applicato nella specie, anche in considerazione del fatto che le argomentazioni difensive spese sul punto dalla Resistente (…) non risultano confermate dalla documentazione in atti, dalla quale risulta comunque anche la qualità di componente dei gruppi. (…) il gravame deve inoltre essere accolto con riferimento alla mancata valutazione della partecipazione della ricorrente al Gruppo di Lavoro “Analisi e ricerca” (2003), per l’incarico di referente del Gruppo di Lavoro “Analisi e ricerche” (2004) e per l’incarico nel Gruppo di Lavoro “Frodi IVA” dal 24.02.2004 al 01.02.2009, (…)”.
Inoltre, come pure precisato dalla Sezione (per tutte, si veda la sentenza n. 5317\2025), secondo i criteri prestabiliti di cui ai chiarimenti di cui al verbale n. 39 della Commissione, «in attuazione di quanto il bando di concorso testualmente prevede all’articolo 7 lettera e), la delibera della Commissione sui criteri di valutazione ribadisce che la partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro o comitati costituisce titolo valutabile purché ci sia il requisito della pertinenza alla materia tributaria e alle attività istituzionali dell’Agenzia delle Entrate».
Atteso che nel caso in esame si ravvisa la medesima situazione, in quanto dagli atti di causa non emerge quale sia stata la motivazione della mancata valutazione di detti titoli -i quali, per la matria che ne è stata oggetto, rientravano de plano nelle attività istituzionali di ADE- il ricorso va accolto, con conseguente obbligo di Agenzia delle Entrate di procedere alla relativa istruttoria, motivandone l’esito.
Alla luce di tale indicazione contenuta nell’atto di fissazione dei criteri di valutazione, risultano fondati, e vanno accolti i profili di doglianza qui esaminati.
12. – Non possono trovare accoglimento i restanti motivi, i quali, tutti, anche se sotto differenti profili, lamentano la mancata estensione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del giudicato favorevole ottenuto da altri concorrenti che avevano vittoriosamente impugnato precedenti edizioni della graduatoria a tutti gli altri candidati che si trovavano nella medesima situazione.
Come noto, in materia di estensione del giudicato favorevole nel pubblico impiego è oramai invalsa da molti anni l’impostazione del Giudice d’appello (cfr., per tutti, Cons. St., V, 14 febbraio 2011 n. 960; id., III, 29 marzo 2012 n. 1870), qui condivisa, per cui in tema di divieto di estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato nel pubblico impiego, la posizione giuridica di coloro che abbiano presentato un tempestivo ricorso si differenzia sotto il profilo soggettivo da quella degli altri dipendenti che avevano prestato acquiescenza rimanendo inattivi e le esigenze di risanamento della finanza pubblica, che necessariamente ricomprendono tutte le Amministrazioni pubbliche sono idonee a sorreggere disposizioni che introducono differenze di trattamento o temporanee misure limitative volte a conseguire economie di spesa.
E’ la regola introdotta nell’ordinamento -sebbene inizialmente per il solo anno 1995- dall’art. 22 comma 34 L. 724\1994, e poi dall’art. 1 comma 132 L. 311\2004, che successivamente hanno trovato conferma nel regime stesso del giudicato amministrativo in materia di effetti ultra partes, ossia derogatori alla generale regola dell’art. 2909 c.c.
Tale effetto ultra partes, come noto, è possibile unicamente qualora siano impugnati e annullati atti dagli effetti inscindibili, nonché per l'inscindibilità del vizio dedotto: in particolare, l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile — logicamente, ancora prima che giuridicamente — che l'atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato (Cons. Stato, A.P. n. 4\2019; da ultimo, T.A.R. Roma Lazio sez. V, 7/04/2025, n. 6960).
Orbene, come detto, la graduatoria di un pubblico concorso non riveste tale natura, bensì quella di atto plurimo, i cui effetti sono, quindi, per definizione, scindibili in tanti atti quanti sono i destinatari.
Ne segue l’impossibilità di estendere a tutti i soggetti collocati in graduatoria e che si trovano nella medesima posizione, ma che non hanno vittoriosamente esperito l’impugnazione, gli effetti del giudicato favorevole a uno solo di costoro.
13. - In conclusione il ricorso è parzialmente fondato come da motivazione, ed entro tali limiti va accolto con conseguente annullamento degli atti gravati.
Le spese possono essere compensate, anche in relazione alla peculiare situazione del ricorrente e al rigetto di alcuni motivi da costui proposti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte come da motivazione, e in tali limiti annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
AC IN, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AC IN | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO