Art. 12.
Fino a quando non siano emanate le norme di cui ai precedenti articoli 6, 8 e 9 continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti per l'Istituto di previdenza e assistenza dei dirigenti di aziende industriali in quanto compatibili con la presente legge.
Fino a quando non siano emanate le norme di cui ai precedenti articoli 6, 8 e 9 continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti per l'Istituto di previdenza e assistenza dei dirigenti di aziende industriali in quanto compatibili con la presente legge.