Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01431/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04486/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4486 del 2025, proposto da Scotto di Tella Raoul, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli - Sez. Lavoro n. 1406/2025, pubblicata il 18/4/2025, nella causa iscritta al r.g. n. 1768/2022, munita di attestazione di conformità il 22/4/2025, notificata il 22/4/2025 al Ministero dell'Istruzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. PP TO e udita l'Avvocato dello Stato Carola Bova, con la precisazione che il ricorrente, con nota depositata il 23/2/2026, ha chiesto il passaggio in decisione del ricorso, senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente espone che:
- con sentenza n. 1406/2025, pubblicata il 18/4/2025, sul ricorso promosso da una sua assistita, la Corte di Appello di Napoli - Sez. Lavoro condannava l’Amministrazione scolastica al pagamento dei 2/3 degli onorari del doppio grado di giudizio, liquidati in € 1.338,50 per il primo grado ed in € 1.322,50 per il grado di appello, oltre accessori di legge, con attribuzione in suo favore;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data 22 aprile 2025 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- non risulta che l’Amministrazione abbia ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
A fronte della persistente inottemperanza, il ricorrente ha proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione del capo di suo personale interesse della sentenza, chiedendo, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta , nonché il pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito nel presente giudizio solo con atto di forma.
All’esito della camera di consiglio del 25 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto, considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum , precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, mediante pagamento delle suindicate somme liquidate dalla Corte di Appello di Napoli in favore del ricorrente, oltre accessori come per legge, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, incaricato ratione muneris , con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza di parte ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Per quanto attiene poi al pagamento degli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dopo il passaggio in giudicato della sentenza, richiesto dal ricorrente, è opportuno precisare che non è dovuta la maggior somma derivante dalla rivalutazione monetaria.
Le somme liquidate in via giudiziale, infatti, costituiscono un debito di valuta, per cui ad esse non è applicabile il computo della rivalutazione monetaria propria delle obbligazioni di valore (cfr. T.A.R. Napoli, sez. II, 23 aprile 2020, n.1461). Invero, in caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell'art. 1277 c.c. - la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art. 1224, comma 1, c.c..
Sono dovuti in favore del procuratore antistatario, insieme all’importo liquidato dal titolo esecutivo di cui si chiede l’esecuzione, anche le spese (ivi incluse quelle di registrazione del titolo) e i diritti e gli onorari per il compimento di atti successivi al titolo azionato, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 800,00, oltre accessori come per legge, nonché alla restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
PP TO, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP TO | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO