CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pistoia, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
TERRUSI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia - Via Luigi Galvani N. 13 51100 Pistoia PT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TZ2-19000031 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si discute di un avviso di accertamento per omesso versamento della cd. TA (imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emesso dai veicoli per chilometro), con riguardo all'acquisto e alla immatricolazione di un veicolo nell'anno 2019. La ricorrente ha presentato istanza di annullamento in autotutela, sostenendo di aver acquistato il veicolo in data antecedente al 1°-3-2019.
L'istanza non è stata accolta e la ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento.
L'amministrazione ha resistito.
La ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non ha fondamento.
Il vizio di motivazione dell'atto non sussiste, essendo specificati gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
Non sussistono neppure i vizi correlati alla prova del fondamento dell'imposizione.
Si eccepisce la violazione dell'art 7, comma 5-bis del d.lgs. 46/1992 e la carenza di legittimazione passiva rispetto al tributo, ai sensi dell'art. 5 comma 44 del DL 953/1982, stante la riferibilità ai soli consumatori.
In contrario si osserva che l'art. 1, commi da 1042 a 1046-bis della l. 145/2018 riferisce l'imposizione all'acquisto e all'immatricolazione tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021 di un veicolo di categoria M1 le cui emissioni siano superiori a determinate soglie.
Il presupposto unicamente rilevante è dunque costituito dall'acquisto e dall'immatricolazione di un'autovettura del genere, le cui emissioni siano superiori alle soglie di legge, purché avvenuta nel periodo stabilito.
Da questo punto di vista l'atto di accertamento è sostanzialmente automatizzato, poiché si incentra sulle risultanze dei registri pubblici consultati e consultabili.
Viene eccepito dalla parte che l'acquisto sarebbe tuttavia avvenuta prima del 1° marzo 2019. Tale rilievo
è in contrasto con le risultanze documentali: segnatamente con la fattura di compravendita che indica la data dell'11-4-2019 (all. 3 delle controdeduzioni).
Tale documento sottende una presunzione di avvenuta vendita nella data indicata, presunzione che non risulta in alcun modo superata dalla parte ricorrente. La quale affida la diversa tesi a dati insondabili, poiché desunti da documenti privi di data certa.
Sono infondati pure i rilievi circa le sanzioni. Non sussiste la condizione di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione del tributo. E il principio del favor rei è invocato a sproposito, giacché si tratta nella specie di una revisione sistematica inapplicabile ratione temporis. Il d.lgs. n. 87 del 2024 ha revisionato il sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111, ma con previsione transitoria e finale (art. 5) ha espressamente stabilito che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 (a esclusione del comma 1, lettera o), e
4 si applicano “alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.
Manifestamente infondata è la q.l.c. alla quale infine la contribuente ha alluso invocando gli artt. 3 e 53
Cost. Invero l'TA non è un tributo automobilistico, ma concretizza un disincentivo all'immissione in
Italia di ulteriori beni particolarmente inquinanti. Non è legata dunque a un qualsivoglia indice di capacità contributiva, né all'effettivo consumo di CO2, ma unicamente all'impatto potenziale della circolazione di un nuovo mezzo inquinante.
Sussistono validi motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISTOIA Sezione 1, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
TERRUSI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia - Via Luigi Galvani N. 13 51100 Pistoia PT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TZ2-19000031 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si discute di un avviso di accertamento per omesso versamento della cd. TA (imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emesso dai veicoli per chilometro), con riguardo all'acquisto e alla immatricolazione di un veicolo nell'anno 2019. La ricorrente ha presentato istanza di annullamento in autotutela, sostenendo di aver acquistato il veicolo in data antecedente al 1°-3-2019.
L'istanza non è stata accolta e la ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento.
L'amministrazione ha resistito.
La ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non ha fondamento.
Il vizio di motivazione dell'atto non sussiste, essendo specificati gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
Non sussistono neppure i vizi correlati alla prova del fondamento dell'imposizione.
Si eccepisce la violazione dell'art 7, comma 5-bis del d.lgs. 46/1992 e la carenza di legittimazione passiva rispetto al tributo, ai sensi dell'art. 5 comma 44 del DL 953/1982, stante la riferibilità ai soli consumatori.
In contrario si osserva che l'art. 1, commi da 1042 a 1046-bis della l. 145/2018 riferisce l'imposizione all'acquisto e all'immatricolazione tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021 di un veicolo di categoria M1 le cui emissioni siano superiori a determinate soglie.
Il presupposto unicamente rilevante è dunque costituito dall'acquisto e dall'immatricolazione di un'autovettura del genere, le cui emissioni siano superiori alle soglie di legge, purché avvenuta nel periodo stabilito.
Da questo punto di vista l'atto di accertamento è sostanzialmente automatizzato, poiché si incentra sulle risultanze dei registri pubblici consultati e consultabili.
Viene eccepito dalla parte che l'acquisto sarebbe tuttavia avvenuta prima del 1° marzo 2019. Tale rilievo
è in contrasto con le risultanze documentali: segnatamente con la fattura di compravendita che indica la data dell'11-4-2019 (all. 3 delle controdeduzioni).
Tale documento sottende una presunzione di avvenuta vendita nella data indicata, presunzione che non risulta in alcun modo superata dalla parte ricorrente. La quale affida la diversa tesi a dati insondabili, poiché desunti da documenti privi di data certa.
Sono infondati pure i rilievi circa le sanzioni. Non sussiste la condizione di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione del tributo. E il principio del favor rei è invocato a sproposito, giacché si tratta nella specie di una revisione sistematica inapplicabile ratione temporis. Il d.lgs. n. 87 del 2024 ha revisionato il sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111, ma con previsione transitoria e finale (art. 5) ha espressamente stabilito che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 (a esclusione del comma 1, lettera o), e
4 si applicano “alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.
Manifestamente infondata è la q.l.c. alla quale infine la contribuente ha alluso invocando gli artt. 3 e 53
Cost. Invero l'TA non è un tributo automobilistico, ma concretizza un disincentivo all'immissione in
Italia di ulteriori beni particolarmente inquinanti. Non è legata dunque a un qualsivoglia indice di capacità contributiva, né all'effettivo consumo di CO2, ma unicamente all'impatto potenziale della circolazione di un nuovo mezzo inquinante.
Sussistono validi motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.