CASS
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2025, n. 20631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20631 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d'appello di Brescia;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giulio Monferini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Luca Bonavita, che ha chiesto accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Brescia ha dichiarato non doversi procedere, per maturata prescrizione, nei confronti di IO VA per i reati di minaccia e molestia alle persone (artt. 612 e 660 cod. pen.) ai danni della vicina di casa, OR DA (così riqualificata l'originaria condotta di atti persecutori già in primo grado), e, preso atto che la contravvenzione si era estinta prima della decisione di primo grado, ha ridotto la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, con riferimento alla sola minaccia, ad euro 300,00. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato sulla base di due motivi, Penale Sent. Sez. 5 Num. 20631 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 23/04/2025 2 sostanzialmente proponenti la medesima questione. 2.1. Col primo lamenta la violazione di legge per non aver ritenuto, applicando il principio del favor rei, le minacce commesse in data anteriore al 22/11/2016 e, conseguentemente, anche il delitto prescritto prima della sentenza di primo grado, con conseguente revoca integrale delle statuizioni civili. In particolare, si assume che nessuno dei testi escussi, neanche la persona offesa, avesse specificato che l'ultima minaccia fosse risalente al 22/11/2016, avendo al più il figlio della OR, TI RT, parlato di fatti accaduti nel 2015 o “forse” nel 2016: sicché, per il principio del favor rei, la condotta sarebbe stata al più risalente all’1/1/2016 e la prescrizione sarebbe maturata il 30/06/2023, ben prima della sentenza di primo grado, emessa in data 24/01/2024. 2.2. Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione, proponendo sostanzialmente argomentazioni analoghe a quelle di cui al primo motivo. 3. Ha depositato memoria difensiva parte ricorrente, insistendo nelle proprie difese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Dalla motivazione della sentenza si desume che la datazione della minaccia ritenuta integrata sia riferita, dal giudice d'appello, alla data del 22/11/2016. Si assume testualmente, infatti, che la consumazione sarebbe “da individuarsi, sulla base della querela datata 22.11.2016” (in realtà 23/11/2016), “in quella del 22/11/2016” (così testualmente a pagina 7 della sentenza d’appello). Parte ricorrente non deduce che il dato sia stato travisato e, ad abundantiam, lo stesso certamente non lo è stato, atteso che nella querela si fa chiaro riferimento ad un episodio minatorio ed ingiurioso del 22/11/2016. Da ciò consegue che, correttamente, la Corte d'appello ha rilevato che, alla data di pronuncia della sentenza di primo grado (24/1/2024) il delitto di minaccia non fosse ancora estinto per prescrizione. 3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
3 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/04/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giulio Monferini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Luca Bonavita, che ha chiesto accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Brescia ha dichiarato non doversi procedere, per maturata prescrizione, nei confronti di IO VA per i reati di minaccia e molestia alle persone (artt. 612 e 660 cod. pen.) ai danni della vicina di casa, OR DA (così riqualificata l'originaria condotta di atti persecutori già in primo grado), e, preso atto che la contravvenzione si era estinta prima della decisione di primo grado, ha ridotto la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, con riferimento alla sola minaccia, ad euro 300,00. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato sulla base di due motivi, Penale Sent. Sez. 5 Num. 20631 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 23/04/2025 2 sostanzialmente proponenti la medesima questione. 2.1. Col primo lamenta la violazione di legge per non aver ritenuto, applicando il principio del favor rei, le minacce commesse in data anteriore al 22/11/2016 e, conseguentemente, anche il delitto prescritto prima della sentenza di primo grado, con conseguente revoca integrale delle statuizioni civili. In particolare, si assume che nessuno dei testi escussi, neanche la persona offesa, avesse specificato che l'ultima minaccia fosse risalente al 22/11/2016, avendo al più il figlio della OR, TI RT, parlato di fatti accaduti nel 2015 o “forse” nel 2016: sicché, per il principio del favor rei, la condotta sarebbe stata al più risalente all’1/1/2016 e la prescrizione sarebbe maturata il 30/06/2023, ben prima della sentenza di primo grado, emessa in data 24/01/2024. 2.2. Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione, proponendo sostanzialmente argomentazioni analoghe a quelle di cui al primo motivo. 3. Ha depositato memoria difensiva parte ricorrente, insistendo nelle proprie difese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Dalla motivazione della sentenza si desume che la datazione della minaccia ritenuta integrata sia riferita, dal giudice d'appello, alla data del 22/11/2016. Si assume testualmente, infatti, che la consumazione sarebbe “da individuarsi, sulla base della querela datata 22.11.2016” (in realtà 23/11/2016), “in quella del 22/11/2016” (così testualmente a pagina 7 della sentenza d’appello). Parte ricorrente non deduce che il dato sia stato travisato e, ad abundantiam, lo stesso certamente non lo è stato, atteso che nella querela si fa chiaro riferimento ad un episodio minatorio ed ingiurioso del 22/11/2016. Da ciò consegue che, correttamente, la Corte d'appello ha rilevato che, alla data di pronuncia della sentenza di primo grado (24/1/2024) il delitto di minaccia non fosse ancora estinto per prescrizione. 3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
3 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/04/2025.