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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
TEDESCHINI CRISTINA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 548/2020 depositato il 06/08/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 03/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E00100 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E00100 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E00100 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E00100 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame l'Agenzia delle Entrate di Macerata ha proposto Appello avverso la sentenza di cui in premessa.
Al riguardo l'Agenzia ha depositato la richiesta congiunta di adozione di una pronuncia di estinzione della controversia per avvenuto annullamento in autotutela della pretesa, con compensazione delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso la Commissione valuta sussistere i presupposti per una pronuncia estintiva di cessazione della materia del contendere.
Visto l'art.46 del D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Il Presidente
(CA CO)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
TEDESCHINI CRISTINA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 548/2020 depositato il 06/08/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 03/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E00100 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E00100 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E00100 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7011E00100 IRAP 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame l'Agenzia delle Entrate di Macerata ha proposto Appello avverso la sentenza di cui in premessa.
Al riguardo l'Agenzia ha depositato la richiesta congiunta di adozione di una pronuncia di estinzione della controversia per avvenuto annullamento in autotutela della pretesa, con compensazione delle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso la Commissione valuta sussistere i presupposti per una pronuncia estintiva di cessazione della materia del contendere.
Visto l'art.46 del D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Il Presidente
(CA CO)