Ordinanza collegiale 27 gennaio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01014/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06833/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6833 del 2025, proposto da
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Quarto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Bonifica Volturno, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare
dell'ordinanza sindacale n. 42 del 29 settembre 2025, recante ingiunzione a provvedere ad horas , all'urgente ripristino della funzionalità idraulica del canale immissario e della vasca F di via Crocillo e al ripristino in via definitiva delle condizioni di sicurezza dell'area interessata, nonché a trasmettere, entro trenta giorni, certificazione che attesti l’eliminazione del pericolo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, al VI Settore-LL.PP; quatenus opus, del verbale dei Vigili del Fuoco del 24.9.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atti di costituzione in giudizio del Comune di Quarto e del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. DE CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato il 28 novembre e depositato il 5 dicembre 2025, la regione Campania impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Sindaco del comune di Quarto, nell’esercizio del potere previsto dall’articolo 54, comma 4, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, le ha ingiunto “ in qualità di ente proprietario del canale immissario e della vasca F di via Crocillo, di provvedere all’urgente ripristino della funzionalità idraulica dei suddetti elementi del sistema scolante della Conca di Quarto e ripristino in via definitiva delle condizioni di sicurezza ”.
Ai fini della comprensione della vicenda occorre premettere che – come esposto nel ricorso – il comune di Quarto è privo di un sistema di “ raccolta delle acque meteoriche di tipo convenzionale ” (cioè costituito da condotte e collettori fognari) e dispone di “ un sistema scolante, costituito in prevalenza da una rete di canali, che si diramano all’interno del territorio comunale, in maniera radiale, di natura artificiale e originariamente destinati alla bonifica ”; puntualizza al riguardo la regione che “ linee di drenaggio, originariamente destinate al trasporto esclusivo delle acque provenienti dai versanti tufacei ad Est del nucleo urbano (versante di Marano di Napoli) convogliano le loro portate idriche verso l’area della Bonifica di Licola attraverso il menzionato sistema dei canali artificiali del settore di piana. Gli alvei a regime torrentizio presenti nei valloni collinari e che alimentano i canali di piana sono stati, soprattutto negli ultimi 50/60 anni, fortemente alterati dalla azione antropica, interrotti dal punto di vista idraulico, fino a risultare oggi in parte trasformati in strade ed in altra parte tombati ”; a questi canali si aggiungono “ vasche di laminazione e decantazione ” distribuite nel territorio comunale; con riguardo a questi manufatti la regione puntualizza che “ alcune di queste vasche, già classificabili come invasi di bonifica di piana e asserviti al regime delle c.d. “acque pubbliche , hanno oggi perduto la loro funzione originaria, in quanto l’incremento demografico e l’urbanizzazione incontrollata di Quarto, soprattutto negli ultimi 60 anni, nonché le forti manomissioni antropiche, ne hanno interrotto la continuità idraulica con i versanti ”.
Queste trasformazioni – per effetto della trasformazione dei canali “ in alvei strada e alvei tombati ” – determina frequenti eventi alluvionali in presenza di intense precipitazioni.
Questo è quanto si è verificato il 19 settembre 2025; a causa della intensa pioggia il canale immissario della vasca di via Crocillo è esondato determinando la chiusura di via Crocillo (invasa da fango e pietre); il Sindaco, quindi, al fine di eliminare il rischio di ulteriori esondazioni ha ordinato alla regione – in qualità di ente proprietario - di adottare le misure occorrenti a ripristinare la funzionalità idraulica del canale immissario e della vasca F di via Crocillo.
Di qui il ricorso all’esame con il quale la regione Campania denuncia l’illegittimità del provvedimento sostenendo che: 1) difetterebbero nella fattispecie i presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza dell’articolo 54 d.lg. n. 267; 2) essa non sarebbe competente alla gestione dei canali e delle vasche costituenti il sistema di scolo delle acque meteoriche perché queste strutture, a causa delle loro trasformazioni, sarebbero sottratte “ alla competenza del demanio idrico ” rientrando invece nella competenza dell’ente comunale; 3) a tutto voler concedere, la competenza a provvedere spetterebbe al consorzio di bonifica del Volturno; 4) il provvedimento non è stato preceduto dalla instaurazione del contraddittorio essendo stato omesso l’avviso di procedimento.
Il comune di Quarto si è costituito in giudizio eccependo che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione e, comunque, infondato. Si è inoltre costituito il ministero dell’interno – UTG Napoli e comando dei Vigili del fuoco (cui è stato notificato il ricorso) che ha eccepito di essere carente di legittimazione passiva.
All’esito della camera di consiglio fissata per l’esame della istanza cautelare è stata adottata l’ordinanza collegiale n. 535 del 27 gennaio 2026 con la quale le parti sono state avvisate della possibilità di una definizione in rito del ricorso con sentenza in forma semplificata e invitate a presentare nel termine di 10 giorni memorie sulla questione della spettanza della giurisdizione sulla controversia al giudice amministrativo o al Tribunale superiore delle Acque pubbliche.
Entrambe le parti hanno depositato nel termine una memoria.
Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026 il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
Il Collegio ritiene che la controversia sia riconducibile alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche e che quindi il ricorso sia inammissibile.
Occorre premettere che in base all’articolo 143 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 appartengono alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado i ricorsi “ per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche ”.
La giurisprudenza ha quindi chiarito che “ le acque pubbliche ricomprendono tutte le acque superficiali e sotterranee, indipendentemente dall'uso, incluse quelle raccolte in invasi o cisterne. Ne deriva che tutte le acque convogliate o raccolte, inclusi i corsi d'acqua pubblici, appartengono al demanio idrico, mentre le acque non demaniali costituiscono un'eccezione e si limitano a quelle piovane non convogliate e ad alcune acque termali o per usi privati specifici. Anche le acque meteoriche, se confluiscono in corsi d'acqua pubblici, rientrano nella categoria delle acque pubbliche, sottolineando l'interesse pubblico generale nella gestione e tutela della risorsa” (Tribunale superiore delle acque pubbliche, 4 novembre 2024, n. 73).
Nella fattispecie si realizza, ad avviso del Collegio, la fattispecie indicata nell’ultimo periodo della massima riportata, cioè la confluenza di acque meteoriche all’interno di corsi d’acqua pubblici (questo elemento differenzia la fattispecie all’esame da quella oggetto di T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 29 ottobre 2025, n. 3080 invocata dalla regione Campania a sostegno delle sue tesi nella memoria depositata a seguito dell’ordinanza collegiale citata).
La stessa regione Campania ammette questa circostanza allorchè descrive il sistema di scolo delle acque meteoriche del comune di Quarto affermando che il comune “ non dispone di una copertura fognaria per la raccolta delle acque meteoriche di tipo convenzionale (ordinariamente costituita da condotti e collettori fognari), ma dispone ancor oggi di un sistema scolante, costituito in prevalenza da una rete di canali, che si diramano all’interno del territorio comunale, in maniera radiale, di natura artificiale e originariamente destinati alla bonifica. Queste linee di drenaggio, originariamente destinate al trasporto esclusivo delle acque provenienti dai versanti tufacei ad Est del nucleo urbano (versante di Marano di Napoli) convogliano le loro portate idriche verso l’area della Bonifica di Licola attraverso il menzionato sistema dei canali artificiali del settore di piana ”.
La regione Campania pretenderebbe di negare il carattere pubblico di questo sistema di scolo e delle acque che raccoglie sostenendo che “ gli alvei a regime torrentizio presenti nei valloni collinari e che alimentano i canali di piana sono stati, soprattutto negli ultimi 50/60 anni, fortemente alterati dalla azione antropica, interrotti dal punto di vista idraulico, fino a risultare oggi in parte trasformati in strade ed in altra parte tombati ”; da ciò trae la conclusione che “ tale sostanziale e profonda alterazione del contesto urbano richiamato, ha sottratto tale sistema di drenaggio alle competenze del demanio idrico, essendosi trasformato nella sostanza alle funzioni della rete fognaria delle acque meteoriche comunali. I canali immissari, oggi ridotti a marginali fossi di strada, lunghi poche centinaia di metri, non garantiscono, anche per effetto delle trasformazioni urbanistiche avvenute nel tempo, l’officiosità e la continuità idraulica originaria ”.
Questa conclusione però non è persuasiva; le modifiche dello stato dei luoghi, che hanno l’effetto di ostacolare il deflusso delle acque determinando il rischio di alluvioni quando, a causa delle intensità delle precipitazioni, esse non riescono a incanalarsi e esondano dal sistema invadendo le strade – indipendentemente dalle responsabilità di questo stato di cose che determina un evidente rischio – non è certo idoneo a modificare la natura di questo sistema idraulico e delle acque che in esso si raccolgono; e infatti la regione invoca semplicemente la situazione di fatto senza indicare quale norma o principio giuridico giustifichi le sue conclusioni; l’incuria nella gestione e manutenzione del sistema di scolo delle acque e la tolleranza di abusi e trasformazioni che ne ostacolano il regolare ed efficiente funzionamento non può essere considerata idonea a modificare la natura di quel sistema ma piuttosto impongono in capo alle amministrazioni responsabili di adottare le misure necessarie al ripristino per prevenire il rischio di nuove esondazioni; di fatto il provvedimento impugnato – nell’ordinare il ripristino della funzionalità idraulica del canale e della vasca – dispone l’esecuzione di opere idrauliche su un sistema di canali pubblici in precario stato di manutenzione, cosicché esso possa svolgere la sua funzione in modo efficiente non potendo la asserita sua trasformazione in via di fatto modificarne la natura. Del resto la stessa regione Campania riconosce il carattere pubblico delle acque e delle opere allorché nel terzo motivo sostiene che la competenza a eseguire le opere sarebbe del consorzio di bonifica del Volturno.
Se ci si pone in questa prospettiva la conclusione che si deve trarre è che il provvedimento impugnato ha una diretta e immediata incidenza su acque e opere idrauliche pubbliche e quindi la relativa impugnazione deve essere ricondotta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche (cfr. per una simile controversia T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 16 novembre 2018, n. 1074).
Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando quest’ultima al Tribunale superiore delle acque pubbliche, innanzi al quale la controversia potrò essere riassunta secondo quanto prevede l’articolo 11, comma 2, c.p.a..
Le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione del carattere e della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, salva la riassunzione ex articolo 11, comma 2, c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 27 gennaio 2026, 10 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RI BB, Presidente
DE CE, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE CE | RI BB |
IL SEGRETARIO