TAR Napoli, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 1014
TAR
Ordinanza collegiale 27 gennaio 2026
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ritiene che la controversia sia riconducibile alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche e che quindi il ricorso sia inammissibile. Occorre premettere che in base all’articolo 143 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 appartengono alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado i ricorsi “per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche”. La giurisprudenza ha quindi chiarito che “le acque pubbliche ricomprendono tutte le acque superficiali e sotterranee, indipendentemente dall'uso, incluse quelle raccolte in invasi o cisterne. Ne deriva che tutte le acque convogliate o raccolte, inclusi i corsi d'acqua pubblici, appartengono al demanio idrico, mentre le acque non demaniali costituiscono un'eccezione e si limitano a quelle piovane non convogliate e ad alcune acque termali o per usi privati specifici. Anche le acque meteoriche, se confluiscono in corsi d'acqua pubblici, rientrano nella categoria delle acque pubbliche, sottolineando l'interesse pubblico generale nella gestione e tutela della risorsa”. Nella fattispecie si realizza, ad avviso del Collegio, la fattispecie indicata nell’ultimo periodo della massima riportata, cioè la confluenza di acque meteoriche all’interno di corsi d’acqua pubblici. La stessa regione Campania ammette questa circostanza allorchè descrive il sistema di scolo delle acque meteoriche del comune di Quarto affermando che il comune “non dispone di una copertura fognaria per la raccolta delle acque meteoriche di tipo convenzionale (ordinariamente costituita da condotti e collettori fognari), ma dispone ancor oggi di un sistema scolante, costituito in prevalenza da una rete di canali, che si diramano all’interno del territorio comunale, in maniera radiale, di natura artificiale e originariamente destinati alla bonifica. Queste linee di drenaggio, originariamente destinate al trasporto esclusivo delle acque provenienti dai versanti tufacei ad Est del nucleo urbano (versante di Marano di Napoli) convogliano le loro portate idriche verso l’area della Bonifica di Licola attraverso il menzionato sistema dei canali artificiali del settore di piana”. La regione Campania pretenderebbe di negare il carattere pubblico di questo sistema di scolo e delle acque che raccoglie sostenendo che “gli alvei a regime torrentizio presenti nei valloni collinari e che alimentano i canali di piana sono stati, soprattutto negli ultimi 50/60 anni, fortemente alterati dalla azione antropica, interrotti dal punto di vista idraulico, fino a risultare oggi in parte trasformati in strade ed in altra parte tombati”; da ciò trae la conclusione che “tale sostanziale e profonda alterazione del contesto urbano richiamato, ha sottratto tale sistema di drenaggio alle competenze del demanio idrico, essendosi trasformato nella sostanza alle funzioni della rete fognaria delle acque meteoriche comunali. I canali immissari, oggi ridotti a marginali fossi di strada, lunghi poche centinaia di metri, non garantiscono, anche per effetto delle trasformazioni urbanistiche avvenute nel tempo, l’officiosità e la continuità idraulica originaria”. Questa conclusione però non è persuasiva; le modifiche dello stato dei luoghi, che hanno l’effetto di ostacolare il deflusso delle acque determinando il rischio di alluvioni quando, a causa delle intensità delle precipitazioni, esse non riescono a incanalarsi e esondano dal sistema invadendo le strade – indipendentemente dalle responsabilità di questo stato di cose che determina un evidente rischio – non è certo idoneo a modificare la natura di questo sistema idraulico e delle acque che in esso si raccolgono; e infatti la regione invoca semplicemente la situazione di fatto senza indicare quale norma o principio giuridico giustifichi le sue conclusioni; l’incuria nella gestione e manutenzione del sistema di scolo delle acque e la tolleranza di abusi e trasformazioni che ne ostacolano il regolare ed efficiente funzionamento non può essere considerata idonea a modificare la natura di quel sistema ma piuttosto impongono in capo alle amministrazioni responsabili di adottare le misure necessarie al ripristino per prevenire il rischio di nuove esondazioni; di fatto il provvedimento impugnato – nell’ordinare il ripristino della funzionalità idraulica del canale e della vasca – dispone l’esecuzione di opere idrauliche su un sistema di canali pubblici in precario stato di manutenzione, cosicché esso possa svolgere la sua funzione in modo efficiente non potendo la asserita sua trasformazione in via di fatto modificarne la natura. Del resto la stessa regione Campania riconosce il carattere pubblico delle acque e delle opere allorché nel terzo motivo sostiene che la competenza a eseguire le opere sarebbe del consorzio di bonifica del Volturno. Se ci si pone in questa prospettiva la conclusione che si deve trarre è che il provvedimento impugnato ha una diretta e immediata incidenza su acque e opere idrauliche pubbliche e quindi la relativa impugnazione deve essere ricondotta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 12/02/2026, n. 1014
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1014
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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