Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio 1979.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concernente il canone per il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Gorizia il 9 maggio 1979.