Articolo 1 della Legge 10 maggio 1978, n. 207
Articolo 2
Versione
9 giugno 1978
Art. 1.
L' articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669 , convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 68 , e' sostituito dal seguente:
"Il fondo di dotazione dell'Istituto dell'enciclopedia italiana e' di lire 12.500 milioni, diviso in cinque carature, di lire 2.500 milioni ciascuna, che saranno sottoscritte dai soci caratisti: il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, il Monte dei Paschi di Siena, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto Poligrafico dello Stato, che vengono a cio' espressamente autorizzati.
La responsabilita' di ciascun ente partecipante e' limitata alla quota del fondo di dotazione costituita dalla sua caratura.
Gli enti anzidetti potranno cedere in tutto o in parte la propria caratura ad altro istituto di credito di diritto pubblico".
Entrata in vigore il 9 giugno 1978