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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GOSO RICHARD, Presidente e Relatore
CASTELLI FRANCO, Giudice
GRASSO PASQUALE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 308/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carasco - Via Iv Novembre, 28 16042 Carasco GE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40 DEL 8.11.2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 981/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: “Annullare l'avviso di accertamento esecutivo dell'Imposta municipale propria per l'anno 2019 per omesso/errato versamento, emesso dal Comune di Carasco (GE) in data 8 novembre 2024, notificato al signor Ricorrente_1 il successivo 30 dicembre 2024, siccome infondato ed illegittimo per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Resistente: “Rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esposte, e conseguentemente confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 40 del 08/11/2024 notificato in data
30/12/2024. In ogni caso, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite, anche della fase cautelare”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugna l'epigrafato avviso di accertamento con cui il Comune di Carasco pretende il pagamento del maggior importo di € 24.167,00 dovuto per l'IMU 2019, oltre sanzioni, interessi e spese di spedizione, per complessivi € 33.546,00.
Parte ricorrente deduce un motivo di gravame formalmente unico: “Annullabilità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto. Violazione dell'art. 6 bis e dell'art. 10, comma I, della Legge 27 luglio
2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), modificata dal D.L. n. 113 del 9 agosto 2024, convertito con Legge
n. 143 del 7 ottobre 2024. Violazione dell'art. 97 della Costituzione”.
Ad avviso del contribuente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché non preceduto da un contraddittorio informato ed effettivo da instaurarsi mediante la notifica di uno schema d'atto, come previsto dall'art. 6 bis dello statuto del contribuente.
Costituitosi in resistenza, il Comune di Carasco chiede che il ricorso sia respinto siccome infondato, poiché la disposizione normativa indicata dalla controparte prevede una deroga all'obbligo del contraddittorio preventivo con riguardo agli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati o di pronta liquidazione, categorie nelle quali rientrerebbero gli avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'IMU.
La domanda cautelare accedente al ricorso è stata respinta con l'ordinanza n. 422 del 14 maggio 2025.
Le parti in causa hanno depositato memorie ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi e confutazione delle difese avversarie.
Alla pubblica udienza del giorno 11 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel testo vigente ratione temporis, l'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000 n. 212 (“Statuto del contribuente”), inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, stabiliva:
“1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo.
Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere”.
In fase di prima applicazione della disposizione sopra trascritta, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili, per i quali non sussiste il diritto contraddittorio, sono stati individuati con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2024.
L'art. 2 del citato decreto definisce “automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione”; ai sensi del successivo art. 3, “si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione”.
Entrambe le disposizioni regolamentari recano un'elencazione degli atti rientranti nelle rispettive categorie, come tali esclusi dall'obbligo di contraddittorio, che ha un valore meramente esemplificativo in quanto, come correttamente rilevato dalla difesa comunale, vi figurano unicamente atti dell'Amministrazione erariale e non degli enti locali.
Tanto precisato, l'impugnato avviso di accertamento per omesso versamento dell'IMU appare riconducibile alla categoria degli “atti di pronta liquidazione”, poiché scaturisce da una mera attività di controllo in ordine alla corrispondenza tra l'imposta (non) versata dal contribuente e quella calcolata sui cespiti elencati nella scheda allegata all'atto medesimo che, per ognuno di esso, indica l'ubicazione, i dati catastali, la percentuale e durata del possesso, la rendita, l'aliquota e l'imposta dovuta.
Infatti, non avendo il ricorrente allegato di aver omesso la dichiarazione, deve ritenersi incontestato che la liquidazione sia avvenuta sulla base dei dati dichiarati dallo stesso, sicché la pretesa fiscale azionata con l'atto impugnato non postulava alcuna attività valutativa inerente all'an o al quantum dei tributi, ma unicamente la rilevazione dei mancati pagamenti.
Per tali ragioni, l'atto in questione non doveva essere preceduto dal contraddittorio informativo ed effettivo con il contribuente.
Per completezza, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha recentemente escluso l'obbligo di attivazione del contraddittorio preventivo per l'accertamento dell'IMU, trattandosi di tributo non armonizzato (Cass. civ., sez. trib., 22 febbraio 2025, n. 4698); d'altronde, anche volendo ritenere che si configuri nella specie una delle ipotesi in cui tale obbligo è stato previsto espressamente dal legislatore, parte ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare la cosiddetta “prova di resistenza”, ossia gli argomenti che avrebbero potuto essere svolti nel contraddittorio omesso per giungere ad un esito diverso del procedimento.
Stante l'infondatezza dell'unica censura dedotta, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, Sezione 3, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore del Comune di Carasco nell'importo complessivo di € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GOSO RICHARD, Presidente e Relatore
CASTELLI FRANCO, Giudice
GRASSO PASQUALE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 308/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carasco - Via Iv Novembre, 28 16042 Carasco GE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40 DEL 8.11.2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 981/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: “Annullare l'avviso di accertamento esecutivo dell'Imposta municipale propria per l'anno 2019 per omesso/errato versamento, emesso dal Comune di Carasco (GE) in data 8 novembre 2024, notificato al signor Ricorrente_1 il successivo 30 dicembre 2024, siccome infondato ed illegittimo per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Resistente: “Rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esposte, e conseguentemente confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 40 del 08/11/2024 notificato in data
30/12/2024. In ogni caso, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite, anche della fase cautelare”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugna l'epigrafato avviso di accertamento con cui il Comune di Carasco pretende il pagamento del maggior importo di € 24.167,00 dovuto per l'IMU 2019, oltre sanzioni, interessi e spese di spedizione, per complessivi € 33.546,00.
Parte ricorrente deduce un motivo di gravame formalmente unico: “Annullabilità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto. Violazione dell'art. 6 bis e dell'art. 10, comma I, della Legge 27 luglio
2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), modificata dal D.L. n. 113 del 9 agosto 2024, convertito con Legge
n. 143 del 7 ottobre 2024. Violazione dell'art. 97 della Costituzione”.
Ad avviso del contribuente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché non preceduto da un contraddittorio informato ed effettivo da instaurarsi mediante la notifica di uno schema d'atto, come previsto dall'art. 6 bis dello statuto del contribuente.
Costituitosi in resistenza, il Comune di Carasco chiede che il ricorso sia respinto siccome infondato, poiché la disposizione normativa indicata dalla controparte prevede una deroga all'obbligo del contraddittorio preventivo con riguardo agli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati o di pronta liquidazione, categorie nelle quali rientrerebbero gli avvisi di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'IMU.
La domanda cautelare accedente al ricorso è stata respinta con l'ordinanza n. 422 del 14 maggio 2025.
Le parti in causa hanno depositato memorie ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi e confutazione delle difese avversarie.
Alla pubblica udienza del giorno 11 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel testo vigente ratione temporis, l'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000 n. 212 (“Statuto del contribuente”), inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, stabiliva:
“1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo.
Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere”.
In fase di prima applicazione della disposizione sopra trascritta, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili, per i quali non sussiste il diritto contraddittorio, sono stati individuati con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2024.
L'art. 2 del citato decreto definisce “automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione”; ai sensi del successivo art. 3, “si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione”.
Entrambe le disposizioni regolamentari recano un'elencazione degli atti rientranti nelle rispettive categorie, come tali esclusi dall'obbligo di contraddittorio, che ha un valore meramente esemplificativo in quanto, come correttamente rilevato dalla difesa comunale, vi figurano unicamente atti dell'Amministrazione erariale e non degli enti locali.
Tanto precisato, l'impugnato avviso di accertamento per omesso versamento dell'IMU appare riconducibile alla categoria degli “atti di pronta liquidazione”, poiché scaturisce da una mera attività di controllo in ordine alla corrispondenza tra l'imposta (non) versata dal contribuente e quella calcolata sui cespiti elencati nella scheda allegata all'atto medesimo che, per ognuno di esso, indica l'ubicazione, i dati catastali, la percentuale e durata del possesso, la rendita, l'aliquota e l'imposta dovuta.
Infatti, non avendo il ricorrente allegato di aver omesso la dichiarazione, deve ritenersi incontestato che la liquidazione sia avvenuta sulla base dei dati dichiarati dallo stesso, sicché la pretesa fiscale azionata con l'atto impugnato non postulava alcuna attività valutativa inerente all'an o al quantum dei tributi, ma unicamente la rilevazione dei mancati pagamenti.
Per tali ragioni, l'atto in questione non doveva essere preceduto dal contraddittorio informativo ed effettivo con il contribuente.
Per completezza, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha recentemente escluso l'obbligo di attivazione del contraddittorio preventivo per l'accertamento dell'IMU, trattandosi di tributo non armonizzato (Cass. civ., sez. trib., 22 febbraio 2025, n. 4698); d'altronde, anche volendo ritenere che si configuri nella specie una delle ipotesi in cui tale obbligo è stato previsto espressamente dal legislatore, parte ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare la cosiddetta “prova di resistenza”, ossia gli argomenti che avrebbero potuto essere svolti nel contraddittorio omesso per giungere ad un esito diverso del procedimento.
Stante l'infondatezza dell'unica censura dedotta, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, Sezione 3, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore del Comune di Carasco nell'importo complessivo di € 2.000,00, oltre accessori come per legge.