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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7457 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dott. Elena Gelato consigliere rel.
dott. Enrico Colognesi consigliere all'udienza del 10 dicembre 2025, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2667/2024 pendente
TRA
(C.F. in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Luca Vetta CP_1 C.F._1
per delega in atti appellato
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa. CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, previa fissazione dell'udienza di discussione del presente ricorso, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata come richiesto, con definitivo rigetto del ricorso
introduttivo. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”;
Per l'appellato: “Piaccia alla giustizia dell'Ecc.ma Corte D'Appello di Roma, così disporre:1) Rigettare
l'appello proposto dal e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
Parte_1
2) Condannare il alla refusione delle spese e competenze del giudizio;
Con salvezza di ogni altro Parte_1
diritto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è così ricostruito nell'impugnata pronuncia:
“Con atto in opposizione ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 il dr. impugnava il Decreto n. 402085/A CP_1
notificato il 5 agosto 2020 emesso dal Dirigente Generale presso il Controparte_2
del Finanziario per fini illegali ed irrogante la sanzione di euro 2.000,00 per aver, ai sensi dell'art. 56 CP_3
- 1 comma – D.Lgs. 231/2007 omesso di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e per non aver verificato tempestivamente la identità ed effettività del cliente nonché natura e scopi dell'operazione. L'ispezione compiuta dalla Polizia Tributaria di Campobasso, in particolare, riferiva il ricorrente, riguardava il periodo dall'1.1.2015 al 23.2.2017 e l'accertamento sanzionatorio si riferiva a tre posizioni di clientela per le quali il ricorrente aveva: a) prestato attività di consulente di parte in un giudizio civile procedendo alla ricostruzione di rapporti bancari (posizione cliente 3 – fatt. 23/15); b) assunto l'incarico di responsabile amministrativo di progetto e, dunque, compiuto attività di consulenza contrattuale (posizione cliente
4 – fatt. 15/16); c) assistito alla costituzione di una associazione assumendo l'incarico di segretario e tesoriere all'interno della stessa (posizione cliente 6 (fatt. 41/16). In tutti i predetti casi, continuava il ricorrente, le prestazioni inerivano ad attività a rischio riciclaggio poco significative e le parti erano state adeguatamente verificate in conformità alla relativa normativa. Inoltre, secondo la narrazione di parte ricorrente, le verifiche sulla clientela erano state tutte eseguite secondo gli artt. 18 – 19 D. Lgs. 231/2007 con identificazione dei titolari effettivi acquisendo informazioni sullo scopo e natura del rapporto. Né poteva contestarsi una intempestività sull'adempimento in quanto ai sensi dell'art. 18 L. 689/81 era stata prodotta tutta la documentazione utile secondo le richieste dei militi. In considerazione di tali argomentazioni, il ricorrente chiedeva pertanto, in via cautelare, la sospensione del decreto opposto e, nel merito, l'annullamento dello stesso e la condanna del Parte_1
alle spese processuali.
Notificato l'atto di opposizione con congiunto decreto di comparizione delle parti per il giorno 14 aprile 2021, con comparsa del 19 marzo 2021 si costituiva in giudizio il e, Controparte_4
ripercorrendo gli atti di accertamento compiuti, evidenziava che all'interno dei fascicoli oggetto dell'indagine poi conclusasi con il decreto sanzionatorio opposto mancava la documentazione probante la registrazione del cliente e
l'acquisizione delle informazioni sulla natura e lo scopo del rapporto: detta documentazione, continuava il
era stata fornita soltanto dopo l'accesso dei militi e su richiesta degli stessi. La mancanza della prova Parte_1
degli adempimenti disposti dalla normativa antiriciclaggio compiuti all'epoca dell'instaurazione del rapporto professionale o dell'esecuzione dell'operazione occasionale legittimava la sanzione irrogata dovendosi ritenere con ragionevole certezza la condotta omissiva del ricorrente. In merito all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il convenuto eccepiva l'assenza del periculum in mora stante l'entità non Parte_1
elevata della sanzione irrogata. Conclusivamente la difesa del resistente chiedeva, in via preliminare, di respingere
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto e, nel merito, di respingere il ricorso confermando la piena legittimità e validità del decreto sanzionatorio. Differita d'ufficio la prima udienza al 22 settembre
2021, prima, ed al 25 gennaio 2022 poi, con decreto dell'11 gennaio 2022, il Giudice, in sostituzione del titolare del ruolo su cui era iscritta la causa, ritenuto opportuno provvedere congiuntamente all'esame del procedimento di merito e di quello cautelare, differiva la causa al 3 maggio 2022 disponendo, con successivo provvedimento del 2 aprile 2022, la trattazione scritta dell'udienza. Depositate da parte delle parti le rispettive note conclusive, all'indicata udienza il Giudice rinviava il procedimento al 9 novembre 2022 sempre per la discussione anche sull'istanza cautelare. Con decreto del 1° novembre 2022, il Giudice subentrato nel ruolo della causa, rilevata la necessità di razionalizzare i due ruoli unificati assegnatili e di calendarizzare nuovamente le udienze secondo il proprio calendario, rinviava il processo al 13 giugno 2023. A tale udienza, le parti concludevano riportandosi alle rispettive domande ed il Giudice riservava la decisione. Con decreto del 4 agosto
2023, il Giudice, rilevato che non risultavano prospettati elementi in ordine al periculum in mora rispetto alla modesta somma irrogata e il tempo trascorso dall'iscrizione a ruolo della causa senza che siano intervenuti ulteriori atti di tipo esecutivo, ritenendo la causa matura per la decisione, respingeva la domanda cautelare e disponeva la discussione e la decisione ex art. 429 cpc della causa per l'udienza del 9 aprile 2024”. Il giudizio di opposizione è stato definito con la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data
18 aprile 2024, n. 6190/24, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta dal dr. CP_1
con conseguente revoca della sanzione amministrativa di euro 2.000,00 irrogata in suo
[...]
danno per la violazione degli obblighi di adeguata verifica di tre clienti.
La pronuncia è stata impugnata dal sulla base di un Parte_1
unico complesso motivo.
L'appellante ha lamentato come il Giudice, nel ritenere assolti da parte dell'incolpato gli obblighi in oggetto, fosse incorso in un evidente errore, posto che all'atto dell'accesso della Guardia di
Finanza il non era stato in grado di esibire la documentazione comprovante l'adeguata CP_1
verifica della clientela, documentazione che l'incolpato aveva prodotto solo in un momento successivo, ovvero all'atto della presentazione degli scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della l.
689/81.
Tale condotta non era ad avviso dell'appellante tale da elidere il fondamento della violazione ascritta all'incolpato, posto che non era provato il tempestivo adempimento agli obblighi di identificazione della clientela, al fine del cui riscontro l'art. 36 (attuale art. 31) del d.lgs. 231/07 prevedeva un obbligo di conservazione dei documenti acquisiti, da rendere prontamente disponibili alle autorità ispettive.
L'appellante ha del resto evidenziato come fosse stato lo stesso a dichiarare, in sede di CP_1
ispezione, di ritenersi sostanzialmente esente da obblighi in materia di riciclaggio (considerato lo svolgimento dell'attività professionale pressoché esclusivamente nel campo delle procedure concorsuali, delle vendite giudiziarie e delle consulenze giudiziarie) e di non disporre di ulteriori documenti in tema di antiriciclaggio, oltre a quelli esibiti alla GdF.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appellante ha richiesto, in riforma della pronuncia di primo grado, la conferma dell'ordinanza di ingiunzione ex lege 689/81 oggetto dell'opposizione.
Il dr. si è costituito resistendo all'appello, di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
L'appellato, premettendo come all'epoca dei fatti (i.e. nella vigenza del d.lgs. 231/2007 anteriore alle modifiche intervenute nell'anno 2017) fosse sanzionata la sola mancata identificazione della clientela, ha addotto l'insussistenza di un simile obbligo (nel caso del cliente Controparte_5
in favore del quale l'incolpato aveva eseguito una consulenza tecnica di parte
[...]
nell'ambito di un giudizio civile) ovvero il concreto assolvimento all'identificazione dei clienti, quanto alle altre due fattispecie evidenziate dalla GdF.
Alla luce dei tali considerazioni ha concluso per la conferma della pronuncia di primo grado.
La causa è stata decisa, a seguito di discussione orale, mediante pronuncia della sentenza all'udienza del 10 dicembre 2025.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Preliminarmente, ai fini di delimitare l'ambito dell'odierno giudizio, giova precisare che l'appello Cont proposto dal i fonda su un unico motivo, con il quale, in sintesi, il sostiene che Parte_1
le produzioni documentali offerte dall'incolpato in sede di ricorso amministrativo fossero tardive o, meglio, inidonee a comprovare il corretto assolvimento, ex ante, agli obblighi di identificazione della clientela.
Solo sotto questo stretto profilo è stata contestata la pronuncia di primo grado, le cui ulteriori valutazioni e conclusioni non sono state fatte oggetto di alcuna critica.
Più in dettaglio, alcuna censura è stata formulata avverso il ragionamento in forza del quale il
Tribunale ha ritenuto che le precisazioni, corredate da produzioni documentali, offerte dal in sede di scritti difensivi fossero idonee ad escludere la violazione dell'obbligo di CP_1
adeguata verifica della clientela, per le ragioni che pare opportuno richiamare qui testualmente.
Cont Il primo Giudice, dopo aver dato conto delle difese svolte dal qui reiterate a fondamento del gravame, si è così espresso: “Le norme coinvolte nel caso in oggetto di giudizio sono gli artt. 18, 19 e Contr 56 del D. lgs. 231/2007, sulle quali si basa il decreto sanzionatorio del in oggetto di causa, per l'asserita inosservanza dell'obbligo di adeguata verifica della seguente clientela: Controparte_6
[...] Controparte_7 Controparte_8
In ordine alla come osservato dalla difesa di parte ricorrente, Controparte_6
si è trattato di una consulenza aziendale con compenso di € 2000,00 fatturata e pagata al professionista ricorrente per la ricostruzione di rapporti bancari in un giudizio civile. In relazione a tale attività professionale la pendenza di giudizio civile lascia presumere che le parti in causa siano ben identificate negli atti del procedimento, vertendosi evidentemente in un'attività a rischio riciclaggio non significativo.
In ordine all'attività svolta dal ricorrente per il cliente ALFA SYSTEMS S.r.l. si è trattato, come osservato dalla difesa di parte ricorrente, di un'attività di consulenza contrattuale per la predisposizione della documentazione amministrativa di progetto presentato in Regione Molise con ogni utile dato identificativo dell'impresa (documenti soci. Documenti amministratori, visure e certificazioni), anche in tal caso vertendosi in ambito di attività a rischio riciclaggio basso o poco significativo.
Per quanto concerne l'attività di assistenza nella fase costitutiva dell il Controparte_9
ricorrente risulta essere anche tesoriere e segretario dell'associazione partecipando con i soci fondatori alla CP_1
fase costitutiva della suddetta associazione, con conseguente identificazione di tutti i soggetti coinvolti da parte del
Notaio, trattandosi di associazione riconosciuta ex DPR 36/2000, iscritta al registro regionale delle associazioni con tutti i dati degli associati dal 7-2-2017, anche in tal caso vertendosi in ambito di attività a basso rischio riciclaggio o a rischio riciclaggio poco significativo.
In tutti i tre casi sopra esaminati non sono emersi dati contrastanti a quelli documentati già in sede di procedimento amministrativo dalla parte ricorrente, di tal che deve necessariamente dedursi che si è trattato di attività a basso rischio antiriciclaggio per le quali il ricorrente era tenuto ad una verifica semplificata della clientela, verifica che, in base alla documentazione allegata e già in precedenza esibita dal ricorrente al nel Parte_1
procedimento amministrativo, può ritenersi sufficientemente adempiuta.
Occorre osservare che il D. Lgs. n. 90 del 2017 ha modificato il titolo V del D. Lgs. n. 231 del 2007 prevedendo la sanzione di € 2000,00 in caso di comportamento dell'incolpato consistito nell'omessa acquisizione di dati identificativi e di informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Dall'evoluzione normativa sopra indicata e dalla “ratio” che pervade la normativa antiriciclaggio, occorre verificare in concreto la responsabilità dell'incolpato rispetto al comportamento tenuto e all'effettivo rischio antiriciclaggio in relazione alle singole attività compiute.
Dalla documentazione prodotta anche in sede di procedimento amministrativo e dagli assunti difensivi di parte ricorrente si deducono agevolmente nel caso in oggetto di giudizio sia un rischio antiriciclaggio molto basso se non pressoché inesistente, sia una sufficiente verifica semplificata dei dati della clientela che nel contesto delle suddette tre descritte operazioni appare garantita anche in un caso dalla pendenza di un giudizio civile, in un caso dall'attività di un Notaio rogante, nell'altro caso dalla predisposizione di documentazione con ogni dato identificativo dell'impresa e dei soci/amministratori.
In definitiva il comportamento in concreto tenuto dal professionista ricorrente e la sostanziale insussistenza in concreto del rischio antiriciclaggio nei tre casi esaminati posti a monte dell'irrogata sanzione, non hanno integrato alcuna lesione rilevante del bene-interesse tutelato dalle norme sanzionatorie applicate da convenuto”. Parte_1
Ebbene, le riportate valutazioni relative alla natura semplificata della verifica (se non alla inesistenza di profili necessitanti di approfondimento), quelle afferenti al loro corretto assolvimento da parte dell'incolpato (sebbene alla luce della documentazione offerta in sede di ricorso amministrativo) e quella conclusiva svolta dal Giudice in ordine all'assenza di lesione all'interesse tutelato della norma sanzionatoria (di cui si tratterà meglio infra) non sono state fatte Cont oggetto di censura da parte del non ravvisandosi alcun corrispondente motivo d'appello, talché le relative considerazioni debbono ritenersi non controvertibili nella presente sede.
Sempre in via preliminare, appare utile rammentare che, alla luce del quadro normativo vigente all'epoca dei fatti, per un verso non esisteva l'obbligo di tenuta del registro della clientela (a fronte dell'abrogazione della norma che lo prevedeva) e, per altro, era sanzionata solamente l'omessa verifica dell'identità del cliente (trattandosi di condotta verificatisi in epoca anteriore alle modifiche al d.lgs. 231/2007 introdotte nell'anno 2017).
Dalla prima notazione discende, quale corollario, che, in assenza di uno specifico registro in cui fossero unitamente conservate le informazioni relative ai clienti con la relativa documentazione, le corrispondenti informazioni e documentazioni, quand'anche conservate altrove e sempre che effettivamente assunte all'atto dell'incarico o (per le verifiche semplificate) nel termine di legge dal suo conferimento, ben potevano essere utilizzate al fine di comprovare l'assolvimento degli obblighi di identificazione del cliente.
Tanto premesso in termini generali, si viene alla prima contestazione. E' incontroverso, tra le parti, che l'incarico conferito al dalla società Icie Comboenergy CP_1
s.r.l. fosse consistito nella redazione di una consulenza tecnica di parte, di natura contabile, nell'ambito di un giudizio civile in materia bancaria;
in tale contesto, come correttamente ritenuto dal Tribunale, l'identità del cliente era per definizione certa, trattandosi della parte di un giudizio, come tale ab origine onerata di indicare i propri dati identificativi.
Le considerazioni in tal senso svolte dal Tribunale, come sopra indicato, non sono state contestate dall'appellante; né sotto questo profilo si pone alcuna questione relativa all'eventuale tardiva produzione di documenti attestanti le verifiche del cliente, ciò che costituisce l'oggetto Cont dell'unico motivo di gravame formulato dal posto che la difesa svolta dall'incolpato e recepita dal Giudice si fonda su considerazioni in diritto, afferenti appunto alla sostanziale insussistenza di un dovere di identificazione del cliente, la cui identità era appunto certa.
Cont L'appello proposto dal dunque, non incide sulla statuizione di primo grado relativa alla posizione in oggetto, nella quale, come detto, non si disquisisce dell'eventuale tardiva esibizione di documenti in sede di ricorso amministrativo.
Ogni ulteriore considerazione sul punto è dunque preclusa.
Venendo alla seconda posizione, nei confronti della società il dr. ha Controparte_7 CP_1
svolto il ruolo di “Responsabile amministrativo” in ordine alla presentazione di un progetto di ricerca industriale volto ad ottenere l'erogazione di fondi da parte della Regione Molise, come indicato nella “scheda tecnica” del suddetto progetto.
Ebbene, in questo caso è la stessa natura dell'incarico affidato che consente di desumere la previa identificazione della cliente (mediante l'acquisizione della visura dell'impresa e dei documenti identificativi dei legali rappresentanti e soci, prodotti dal nella fase CP_1
amministrativa) quale imprescindibile presupposto per la presentazione di una domanda di accesso a fondi pubblici.
Non si può dunque porre in dubbio che l'identificazione della cliente, non bisognevole di particolari approfondimenti trattandosi di una verifica semplificata della clientela (come oramai incontrovertibilmente accertato dal Tribunale, con valutazione che, come detto, non è stata fatta oggetto di critica dall'appellante), fosse stata svolta preliminarmente alla proposizione della domanda di erogazione di un finanziamento pubblico, che necessariamente la presupponeva, considerato il rigore formale che connota tali procedure.
Infine, con riguardo alla posizione di appare dirimente evidenziare come il Controparte_8
dr. fosse “parte” della vicenda, avendo rivestito il ruolo di organo della costituenda CP_1
associazione, di cui era stato nominato segretario e tesoriere.
In ogni caso, per quanto necessario, l'identificazione del costituendo ente e dei suoi rappresentanti è per definizione intervenuta all'atto della sua costituzione mediante atto notarile, come del resto risultante dalla documentazione prodotta dal in sede di ricorso CP_1
amministrativo.
In ogni caso, in via di chiusura, appare utile richiamare le considerazioni conclusive svolte dal
Tribunale, che come più volte evidenziato non sono state censurate e che costituiscono autonoma ratio idonea a sorreggere la decisione, ovvero quelle relative al fatto che eventuali carenze formali, in un contesto in cui non sussisteva l'obbligo di tenuta del registro della clientela e che era caratterizzato dall'assenza di effettivi rischi di riciclaggio, non fossero tali da giustificare l'irrogazione della sanzione, posto che “il bene-interesse tutelato dalle norme sanzionatorie” era risultato comunque garantito dal contesto in cui l'attività del professionista si era svolta, ovvero, come detto, dalla pendenza di un giudizio civile, dalle forme richieste per la presentazione di una domanda di accesso a fondi pubblici e, infine, dall'assistenza resa da un notaio in sede di stipula dell'operazione censurata.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato.
La pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio n. 2667/2024 R.g., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello; 2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 10 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto