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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/11/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 3261/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parte_1
Angelico, n. 92, presso lo studio dell'Avv. Simone Salzetta e dell'Avv. Domenico Salzetta, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti OPPONENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Controparte_1
Flaminia, n. 357, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Anselmi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 19.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 615, comma 1, c.p.c. all'atto di precetto del 09.06.2023, allo stesso notificato da per il pagamento dell'importo di Euro 16.100,00, oltre Controparte_1 spese e interessi, oggetto del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 1271 del 14.03.2023, notificato all'opponente in data 16.03.2023 e non opposto. In particolare, l'opponente ha evidenziato di aver preso conoscenza del titolo monitorio solo contestualmente al precetto ricevuto, stante la notifica del decreto ingiuntivo effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e la propria frequente assenza dal territorio nazionale per ragioni lavorative. 2
Nel merito, l'opponente ha contestato la sussistenza delle ragioni creditorie oggetto della domanda di pagamento, evidenziando di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di mutuo dall'opposto e deducendo il carattere apocrifo della sottoscrizione apposta a proprio nome alla scrittura di riconoscimento di debito depositata dall'opposto in sede monitoria. Conseguentemente, l'opponente ha proposto querela di falso nei confronti dell'indicata scrittura di riconoscimento di debito e ha chiesto dichiararsi che l'opposto non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio Controparte_1
evidenziando la formazione di giudicato sul diritto di credito azionato, stante
[...] la mancata tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo notificato all'opponente, con conseguente inammissibilità della querela di falso proposta e infondatezza dell'opposizione spiegata.
All'udienza del 19.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
La querela di falso articolata dall'opponente è risultata inammissibile e la relativa presentazione non è stata conseguentemente autorizzata. Va premesso che il credito oggetto dell'atto di precetto opposto risulta oggetto del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 1271 del 14.03.2023, notificato all'opponente in data 16.03.2023 nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. e dall'opponente non opposto (cfr. doc. 1, allegato alla citazione). Nella presente sede, con riguardo alla notificazione dell'indicato titolo monitorio, l'opponente ha esclusivamente dedotto di non aver avuto contezza del medesimo, in quanto frequentemente assente dalla propria residenza per ragioni lavorative, come confermato da permesso di soggiorno in territorio scozzese. Ciò posto, in ordine alla rilevanza delle attestazioni dell'ufficiale giudiziario, deve rilevarsi che “nel caso in cui la notifica venga effettuata nelle forme previste dall'art. 140 c.p.c. nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo […] che in quel luogo si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario dell'atto” (Cass. 16.11.2006, n. 24416, conf. Cass. 02.09.2022, n. 25885). Inoltre, risulta rilevante il certificato di residenza del destinatario al medesimo indirizzo in cui è stata effettuata la notificazione del provvedimento monitorio, ossia Campagnano di Roma, Via Carlo Cafiero, n. 2 (cfr. doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). A tal riguardo, si osserva che “con riferimento all'ipotesi di irreperibilità disciplinata dal codice di rito (art. 140 cod. proc. civ.) […], le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, accertabile 3
con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche” (Cass. 14.03.2025, n. 6890, conf. Cass. 01.09.2023, n. 25631, Cass. 20.09.2019, n. 23521, Cass. 09.05.2014, n. 10107). Nel caso di specie, attribuendo valore presuntivo all'individuazione della residenza del destinatario dell'atto nel luogo in cui si è perfezionata la notificazione, nonché alle risultanze anagrafiche depositate dall'opposto, deve evidenziarsi che l'opponente non ha allegato alcun elemento utile ai fini del superamento delle indicate presunzioni. A tal fine, risulta irrilevante il permesso di soggiorno in territorio scozzese depositato dall'opponete, in quanto recante la data del 15.05.2023, successiva alla notificazione effettuata, e il nominativo di , diverso dall'effettivo destinatario Parte_2 della notificazione (cfr. doc. 4, allegato alla citazione). Inoltre, la sussistenza di un permesso di soggiorno risulta evidentemente inidonea ad attestare l'effettiva stabile presenza all'estero del titolare del medesimo e l'assenza di elementi di collegamento dello stesso rispetto all'indirizzo di residenza nel territorio nazionale. Dunque, alla luce di quanto indicato, l'indicato decreto ingiuntivo deve ritenersi regolarmente notificato all'opponente e dallo stesso non opposto. In relazione alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo, posto alla base della domanda di pagamento azionata con precetto, deve osservarsi che “poiché, a seguito della mancata opposizione, il decreto ha acquisito autorità di giudicato al pari di una sentenza di condanna, restano coperti dal giudicato l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, nonché l'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito” (Cass. 12.05.2003, n. 7272, conf. Cass. 12.07.2005, n. 14546, Cass. 24.03.2006, n. 6628, Cass. 11.05.2010, n. 11360, Cass. 04.08.2015, n. 16370, Cass. 19.09.2024, n. 25180, Cass. 29.07.2025, n. 21802). Alla luce di tale premesse, in fattispecie analoghe, è stato conseguentemente ritenuto che “il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, nonché l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione. Ne discende che all'attuale ricorrente non era opponibile la falsificazione del titolo, posto che il giudicato che si è formato ha reso irretrattabile il diritto al pagamento della somma portata dall'assegno, precludendo qualsiasi azione od eccezione tendente a far valere i fatti impeditivi su di esso incidenti. Ne discende, ancora, che la querela di falso non potesse essere sorretta dall'interesse ad agire come sopra definito. Infatti, chi propone la querela non può aspirare a una situazione di certezza, con riferimento al tema della autenticità del documento, se quella certezza è già esistente, in quanto consacrata in un giudicato. 4
Deve pure escludersi che l'interesse ad agire possa individuarsi nella futura revocazione del decreto ingiuntivo siccome pronunciato sulla base di prova riconosciuta o dichiarata falsa. Occorre infatti tener conto che la revocazione del decreto ingiuntivo in tanto può essere pronunciata, in quanto l'interessato riesca ad ottenere l'accertamento giudiziale della falsità del documento. Ma se tale accertamento non può aver luogo, in quanto precluso dal giudicato, non potrà nemmeno ipotizzarsi una sentenza di revocazione che si fondi su tale accertamento: e dovrà in conseguenza negarsi che l'esperimento del detto rimedio impugnatorio possa rilevare sul piano dell'interesse ad agire. In conclusione, l'interesse ad agire di chi propone la querela di falso va individuato nel conseguimento di una giuridica certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chi abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso;
tale interesse non può però sussistere se sul punto dell'autenticità del documento sia intervenuto, tra le parti, un accertamento definitivo coperto da giudicato. Infatti, il valore probatorio del documento è incontestabile una volta che esso sia stato positivamente riconosciuto dalla pronuncia divenuta irretrattabile, o una volta che lo scritto in questione sia stato comunque posto a fondamento delle statuizioni adottate con la nominata pronuncia: ed è escluso, in conseguenza, che possa configurarsi l'interesse al conseguimento di una certezza giuridica sulla falsità o genuinità del documento impugnato per falso” (Cass. 03.08.2017, n. 19413, conf. Corte App. Brescia, n. 767 del 04.05.2023). Pertanto, stante la formazione di giudicato sostanziale, conseguente alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo, in relazione sia alla sussistenza del credito azionato, sia al rapporto di cui esso è oggetto, sia anche al titolo posto alla base del medesimo, discende la non ammissibilità della querela di falso proposta dall'opponente in ordine al documento di riconoscimento del debito depositato in sede monitoria. Infatti, deve tenersi conto sia della non opponibilità all'opponente della allegata falsificazione del titolo, sia della situazione di difetto di interesse ad agire con lo strumento della querela di falso in capo all'opponente, stante la formazione di giudicato sia in ordine alla sussistenza del credito azionato in via monitoria, sia in ordine all'esistenza del titolo alla base del medesimo. Per le medesime ragioni, venendo in rilievo la formazione di giudicato sulla sussistenza del credito dell'opposto, deve ritenersi privo di rilevanza il disconoscimento dell'opponente in ordine alla sottoscrizione apposta al medesimo documento di riconoscimento del debito, depositato in sede monitoria.
Nel merito, stante la formazione del giudicato sull'esistenza del credito oggetto del precetto opposto, l'opposizione articolata dall'opponente si appalesa infondata e deve essere rigettata. 5
Infatti, la deduzione dell'opponente di non aver ricevuto alcuna somma dall'opposto a titolo di mutuo si pone in contrasto con l'accertamento del credito oggetto della domanda monitoria, con preclusione di giudicato.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile la querela di falso proposta dall'opponente;
- Rigetta l'opposizione a precetto;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 20.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 3261/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parte_1
Angelico, n. 92, presso lo studio dell'Avv. Simone Salzetta e dell'Avv. Domenico Salzetta, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti OPPONENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Controparte_1
Flaminia, n. 357, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Anselmi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 19.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 615, comma 1, c.p.c. all'atto di precetto del 09.06.2023, allo stesso notificato da per il pagamento dell'importo di Euro 16.100,00, oltre Controparte_1 spese e interessi, oggetto del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 1271 del 14.03.2023, notificato all'opponente in data 16.03.2023 e non opposto. In particolare, l'opponente ha evidenziato di aver preso conoscenza del titolo monitorio solo contestualmente al precetto ricevuto, stante la notifica del decreto ingiuntivo effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e la propria frequente assenza dal territorio nazionale per ragioni lavorative. 2
Nel merito, l'opponente ha contestato la sussistenza delle ragioni creditorie oggetto della domanda di pagamento, evidenziando di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di mutuo dall'opposto e deducendo il carattere apocrifo della sottoscrizione apposta a proprio nome alla scrittura di riconoscimento di debito depositata dall'opposto in sede monitoria. Conseguentemente, l'opponente ha proposto querela di falso nei confronti dell'indicata scrittura di riconoscimento di debito e ha chiesto dichiararsi che l'opposto non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio Controparte_1
evidenziando la formazione di giudicato sul diritto di credito azionato, stante
[...] la mancata tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo notificato all'opponente, con conseguente inammissibilità della querela di falso proposta e infondatezza dell'opposizione spiegata.
All'udienza del 19.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
La querela di falso articolata dall'opponente è risultata inammissibile e la relativa presentazione non è stata conseguentemente autorizzata. Va premesso che il credito oggetto dell'atto di precetto opposto risulta oggetto del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 1271 del 14.03.2023, notificato all'opponente in data 16.03.2023 nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. e dall'opponente non opposto (cfr. doc. 1, allegato alla citazione). Nella presente sede, con riguardo alla notificazione dell'indicato titolo monitorio, l'opponente ha esclusivamente dedotto di non aver avuto contezza del medesimo, in quanto frequentemente assente dalla propria residenza per ragioni lavorative, come confermato da permesso di soggiorno in territorio scozzese. Ciò posto, in ordine alla rilevanza delle attestazioni dell'ufficiale giudiziario, deve rilevarsi che “nel caso in cui la notifica venga effettuata nelle forme previste dall'art. 140 c.p.c. nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, costituisce mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo […] che in quel luogo si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario dell'atto” (Cass. 16.11.2006, n. 24416, conf. Cass. 02.09.2022, n. 25885). Inoltre, risulta rilevante il certificato di residenza del destinatario al medesimo indirizzo in cui è stata effettuata la notificazione del provvedimento monitorio, ossia Campagnano di Roma, Via Carlo Cafiero, n. 2 (cfr. doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). A tal riguardo, si osserva che “con riferimento all'ipotesi di irreperibilità disciplinata dal codice di rito (art. 140 cod. proc. civ.) […], le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, accertabile 3
con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche” (Cass. 14.03.2025, n. 6890, conf. Cass. 01.09.2023, n. 25631, Cass. 20.09.2019, n. 23521, Cass. 09.05.2014, n. 10107). Nel caso di specie, attribuendo valore presuntivo all'individuazione della residenza del destinatario dell'atto nel luogo in cui si è perfezionata la notificazione, nonché alle risultanze anagrafiche depositate dall'opposto, deve evidenziarsi che l'opponente non ha allegato alcun elemento utile ai fini del superamento delle indicate presunzioni. A tal fine, risulta irrilevante il permesso di soggiorno in territorio scozzese depositato dall'opponete, in quanto recante la data del 15.05.2023, successiva alla notificazione effettuata, e il nominativo di , diverso dall'effettivo destinatario Parte_2 della notificazione (cfr. doc. 4, allegato alla citazione). Inoltre, la sussistenza di un permesso di soggiorno risulta evidentemente inidonea ad attestare l'effettiva stabile presenza all'estero del titolare del medesimo e l'assenza di elementi di collegamento dello stesso rispetto all'indirizzo di residenza nel territorio nazionale. Dunque, alla luce di quanto indicato, l'indicato decreto ingiuntivo deve ritenersi regolarmente notificato all'opponente e dallo stesso non opposto. In relazione alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo, posto alla base della domanda di pagamento azionata con precetto, deve osservarsi che “poiché, a seguito della mancata opposizione, il decreto ha acquisito autorità di giudicato al pari di una sentenza di condanna, restano coperti dal giudicato l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, nonché l'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito” (Cass. 12.05.2003, n. 7272, conf. Cass. 12.07.2005, n. 14546, Cass. 24.03.2006, n. 6628, Cass. 11.05.2010, n. 11360, Cass. 04.08.2015, n. 16370, Cass. 19.09.2024, n. 25180, Cass. 29.07.2025, n. 21802). Alla luce di tale premesse, in fattispecie analoghe, è stato conseguentemente ritenuto che “il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, nonché l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione. Ne discende che all'attuale ricorrente non era opponibile la falsificazione del titolo, posto che il giudicato che si è formato ha reso irretrattabile il diritto al pagamento della somma portata dall'assegno, precludendo qualsiasi azione od eccezione tendente a far valere i fatti impeditivi su di esso incidenti. Ne discende, ancora, che la querela di falso non potesse essere sorretta dall'interesse ad agire come sopra definito. Infatti, chi propone la querela non può aspirare a una situazione di certezza, con riferimento al tema della autenticità del documento, se quella certezza è già esistente, in quanto consacrata in un giudicato. 4
Deve pure escludersi che l'interesse ad agire possa individuarsi nella futura revocazione del decreto ingiuntivo siccome pronunciato sulla base di prova riconosciuta o dichiarata falsa. Occorre infatti tener conto che la revocazione del decreto ingiuntivo in tanto può essere pronunciata, in quanto l'interessato riesca ad ottenere l'accertamento giudiziale della falsità del documento. Ma se tale accertamento non può aver luogo, in quanto precluso dal giudicato, non potrà nemmeno ipotizzarsi una sentenza di revocazione che si fondi su tale accertamento: e dovrà in conseguenza negarsi che l'esperimento del detto rimedio impugnatorio possa rilevare sul piano dell'interesse ad agire. In conclusione, l'interesse ad agire di chi propone la querela di falso va individuato nel conseguimento di una giuridica certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chi abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso;
tale interesse non può però sussistere se sul punto dell'autenticità del documento sia intervenuto, tra le parti, un accertamento definitivo coperto da giudicato. Infatti, il valore probatorio del documento è incontestabile una volta che esso sia stato positivamente riconosciuto dalla pronuncia divenuta irretrattabile, o una volta che lo scritto in questione sia stato comunque posto a fondamento delle statuizioni adottate con la nominata pronuncia: ed è escluso, in conseguenza, che possa configurarsi l'interesse al conseguimento di una certezza giuridica sulla falsità o genuinità del documento impugnato per falso” (Cass. 03.08.2017, n. 19413, conf. Corte App. Brescia, n. 767 del 04.05.2023). Pertanto, stante la formazione di giudicato sostanziale, conseguente alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo, in relazione sia alla sussistenza del credito azionato, sia al rapporto di cui esso è oggetto, sia anche al titolo posto alla base del medesimo, discende la non ammissibilità della querela di falso proposta dall'opponente in ordine al documento di riconoscimento del debito depositato in sede monitoria. Infatti, deve tenersi conto sia della non opponibilità all'opponente della allegata falsificazione del titolo, sia della situazione di difetto di interesse ad agire con lo strumento della querela di falso in capo all'opponente, stante la formazione di giudicato sia in ordine alla sussistenza del credito azionato in via monitoria, sia in ordine all'esistenza del titolo alla base del medesimo. Per le medesime ragioni, venendo in rilievo la formazione di giudicato sulla sussistenza del credito dell'opposto, deve ritenersi privo di rilevanza il disconoscimento dell'opponente in ordine alla sottoscrizione apposta al medesimo documento di riconoscimento del debito, depositato in sede monitoria.
Nel merito, stante la formazione del giudicato sull'esistenza del credito oggetto del precetto opposto, l'opposizione articolata dall'opponente si appalesa infondata e deve essere rigettata. 5
Infatti, la deduzione dell'opponente di non aver ricevuto alcuna somma dall'opposto a titolo di mutuo si pone in contrasto con l'accertamento del credito oggetto della domanda monitoria, con preclusione di giudicato.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile la querela di falso proposta dall'opponente;
- Rigetta l'opposizione a precetto;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 20.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli