Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dalla esecuzione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dalla esecuzione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 maggio 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO