Sentenza 23 febbraio 2001
Massime • 2
In tema di edilizia residenziale pubblica, e con riguardo al provvedimento di rilascio dell'alloggio che l'ente proprietario assuma occupato senza titolo, l'opposizione dell'intimato è soggetta, quanto alla giurisdizione, alle comuni regole di riparto, alla stregua della natura sostanziale della posizione fatta valere in giudizio. Pertanto, ove l'opponente alleghi il proprio diritto soggettivo al godimento del bene per effetto del subingresso nel rapporto locativo al precedente assegnatario (nella specie per esserne nipote, discendente diretto, convivente al momento del decesso), deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la domanda non incide sul procedimento pubblicistico di assegnazione, ma mira a contrapporre all' atto amministrativo di autotutela una posizione di diritto soggettivo di cui occorre soltanto riscontrare la fondatezza nel merito.
In tema di edilizia residenziale pubblica, e con riguardo al provvedimento di rilascio dell'alloggio che l'ente proprietario assuma occupato senza titolo, l'opposizione dell'intimato è soggetta, quanto alla giurisdizione, alle comuni regole di riparto, alla stregua della natura sostanziale della posizione fatta valere in giudizio. Pertanto, ove l'opponente alleghi il proprio diritto soggettivo al godimento del bene per effetto del subingresso nel rapporto locativo al precedente assegnatario (nella specie per esserne nipote, discendente diretto, convivente al momento del decesso), deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la domanda non incide sul procedimento pubblicistico di assegnazione, ma mira a contrapporre all' atto amministrativo di autotutela una posizione di diritto soggettivo di cui occorre soltanto riscontrare la fondatezza nel merito.
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FATTI DI CAUSA 1. A seguito di notifica in data 12 dicembre 2009 di decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi degli artt. 18 d.P.R. n. 1035 del 1972 e 15 l.r. Lazio n. 12 del 1999, Fabio F. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma (A.T.E.R. di Roma) chiedendo l'accertamento del diritto al legittimo possesso dell'immobile sito in via [omissis] per effetto del subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. Espose in particolare parte attrice quanto segue. A seguito di separazione personale, la madre dell'attore, Giuseppina A., aveva fatto …
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FATTO E DIRITTO 1. La sig.ra M. è legittima assegnataria di alloggio ERP nel comune di Cisterna di Latina. Dopo un periodo di assenza dall'Italia, l'immobile veniva abusivamente occupato da altri soggetti. La legittima assegnataria chiedeva dunque all'ATER di provvedere alla liberazione dell'immobile ai sensi dell'art. 5 della l.r. Lazio n. 12 del 1999. L'ATER, dopo un giudizio sul silenzio-rifiuto, rigettava tuttavia l'istanza di intervento liberatorio in quanto l'interessata avrebbe dovuto a tal fine promuovere azione possessoria dinanzi al giudice civile ai sensi dell'art. 1168 c.c. Più in particolare, con atto in data 22 novembre 2023 il dirigente dell'area amministrativa dell'ATER …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2001, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
O 2 L 7 L - 0 O 1 SEZIONI UNITUNIT 6 7 / 01 /S.U. - B LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 6 2 I L D E D A 2 T 4 S 0 O R R . .P M D I om agli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto C E A L l D a E t Et. - Primo Presidente f.f. T Michele CANTILLO o - t N 2 E 2 S . E n Dott. Francesco -AMIRANTE Presidente di sezione a R.G.N. 18235/98 - Presidente di sezione Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Cron.8880 - Rel. Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Ud. 14/12/00 VITRONE Consigliere Dott. Ugo Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere - Dott. Federico ROSELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORD INANZA sul ricorso proposto da: NUOVA MECFOND S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato DI MARTINO PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente contro 2 LOFFREDO ANTONIO, DE CICCO LIDIA, elettivamente 2000 domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE 188 SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi 1 dall'avvocato FRANCO IADANZA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti nonchè
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - FUNZIONARIO DELEGATO CIPE EX ART. 84 DELLA L. 219/81, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
200 controricorrente - avverso la sentenza n. 54/98 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 26/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
uditi gli Avvocati Paolo DI MARTINO, DI PACE, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo e terzo per quanto di ragione, assorbito il quarto. 2 N.Mecfond Ordinanza interlocutoria La Corte suprema di cassazione - sezioni unite civili riunita in ― camera di consiglio, a seguito di riconvocazione, nella composizione di cui al verbale dell'udienza in data 14 dicembre 2000: visto il ricorso (n. 18235/98) proposto da Nuova Mecfond s.p.a. in liquidazione, con sede in Napoli, avverso la sentenza n. 54/98 resa dalla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli;
visti i controricorsi dei signori NI FF e ID De CI, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri- funz.C.I.P.E;
considerato che
altro collegio di questa Corte, a sezioni unite, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in ordine alla normativa concernente la detta Giunta speciale per le espropriazioni;
O L 2 7 L - ritenuta, pertanto, l'opportunità di differire la decisione e 0 O 1 B - 6 I 2 rimettere la causa sul ruolo, in attesa della pronunzia della Corte D L E D A 2 T 4 S costituzionale;
6 O . P R . P M . I D
p.q.m.
B A . l l D a la Corte, a sezioni unite, rinvia la causa a nuovo ruolo. . E b T a t N 2 E Si comunichi. 2 S . E t r a Roma, 15 febbraio 2001. Il President Shiranty and. 1 Collaboratore di Concellerie Depositato in Cancelleria 22 MAR. 2001 Roma, li RATORE DI CANCELLERIA O live IL