Sentenza breve 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 04/12/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02043/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01861/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2025, proposto da NC PE, NI PE, NA PE, IA PE, AC PE e FE ES, rappresentati e difesi dagli avvocati Dario Gioia e IC De Piano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Solofra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Pedicino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione,
a - dell'ordinanza n. 134 del 23.09.2025, notificata in data 30.09.2025, con la quale il Comune di Solofra ha ordinato la demolizione di alcune opere ritenute abusive;
b - ove e per quanto occorra, del verbale di sopralluogo del 29.09.2025, richiamato nel provvedimento sub a), non conosciuto;
c - ove e per quanto occorra della nota prot. n. 12046 del 06.08.2025, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento;
d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Solofra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. IC Di TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti, premesso di essere comproprietari di un’area sita nel Comune di Solofra, alla via Celentane, SNC, distinta in catasto al foglio 2, particelle nn. 940 e 941, hanno impugnato l’ordinanza n. 134 del 23.09.2025, notificata in data 30.09.2025, con la quale il predetto Comune ha ordinato la demolizione di alcune opere ritenute abusive.
A fondamento del ricorso, essi hanno allegato e dedotto che: la suddetta area è stata acquisita con atto rep. n. 18010 del 06.11.1984; successivamente, la Sig.ra ES, in uno al coniuge IC PE, loro dante causa, ha realizzato: - un primo manufatto per il ricovero degli autobus, regolarmente assentito con concessione edilizia n. 51 del 10.11.1997; - un secondo manufatto sempre per il ricovero degli autobus, in assenza del prescritto titolo di assenso edilizio, costruito in aderenza al manufatto esistente ed oggetto il condono edilizio; al fine di regolarizzare anche il suddetto manufatto, in data 28.02.1995, hanno depositato apposita istanza di condono edilizio, ai sensi dell'art. 39 della L. n.724/1994; il condono edilizio è stato chiesto per la tipologia 1 (opere realizzate in assenza e difformità della licenza o concessione e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici: in assenza della licenza edilizia o concessione), per condonare una superficie utile di mq. 98,05; da ciò, discende che il suddetto manufatto, come risulta anche dalla quantificazione degli oneri, è stato interamente oggetto dell'istanza di condono, anche in relazione ai volumi; nell'ambito della domanda di condono, poi, sono state anche dichiarate le dimensioni dello stesso: lunghezza m. 13,25 di media; larghezza m. 7,90, altezza m. 3,80; nel contempo, è stato allegato anche un grafico riportante le specifiche superfici; il Comune di Solofra, nel corso dell'anno 2015, ha respinto l'istanza di condono e, conseguentemente, ha emesso l'ordinanza di demolizione n. 84 del 21.05.2015; i suddetti provvedimenti, però, sono stati impugnativi dinanzi a questo T.A.R. con ricorso R.G. n. 1455/2015, il quale, con ordinanza n. 535/2015, ha accolto l'istanza cautelare ed ordinato il riesame del diniego di condono; il Comune di Solofra, in esecuzione dell'ordinanza di questo T.A.R., con nota prot. n. 18801 del 30.09.2016, ha riattivato il procedimento - così superando i provvedimenti impugnati - ed ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della istanza di condono; hanno prodotto articolate osservazioni; per effetto della riattivazione del procedimento con la comunicazione dei motivi ostativi, da un lato, sono stati superati gli originari provvedimenti, dall'altro, il procedimento di condono è ancora pendente; ciononostante, però, il Comune di Solofra, con il provvedimento impugnato - senza preventivamente definire l'istanza di condono- ha ordinato nuovamente la demolizione delle opere oggetto di condono.
Tanto premesso in fatto, gli istanti essi hanno eccepito l’erroneità e l’illegittimità della gravata ordinanza, lamentando che, in pendenza di procedimento di condono edilizio ovvero nelle more della relativa definizione, sarebbe precluso all’Ente l’adozione di qualsivoglia provvedimento sanzionatorio.
Si è costituito il Comune intimato, rilevando come per il manufatto oggi insistente sull’area non risultano presentate istanze edilizie in sanatoria e/o di demolizione relative.
Nell’udienza camerale del 4 dicembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso può essere deciso con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., stante la sua manifesta fondatezza e l’esistenza di specifici precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, in ordine alle questioni oggetto di causa (ex multis, Tar Campania, Salerno, III sezione, sentenza n. 1652 del 13.09.2024; Consiglio di Stato, VI sezione, sentenza n. 8789, dell’11.11.2025; Consiglio di Stato, VI sezione, sentenza n. 8792 dell’11.11.2025).
Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di rilevare che i ricorrenti, al fine di regolarizzare anche il manufatto in contestazione, in data 28.02.1995, hanno depositato apposita istanza di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della L. n.724/1994 e che l'ultimo atto adottato dal Comune di Solofra è rappresentato dalla nota prot. n. 18801 del 30.09.2016, con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi.
All'esito, tuttavia, il procedimento non è stato mai definito con un provvedimento espresso.
Tanto premesso, l'ordinanza di demolizione si rivela manifestamente illegittima, in quanto adottata in pendenza del procedimento di condono edilizio.
Com’è noto, sono da ritenersi illegittimi gli ordini sanzionatori di demolizione di opere abusive emessi in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio.
Ed invero, per effetto degli artt. 38, 43 e 44 l. 47/1985, richiamati dall’art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, convertito con modificazioni nella l. 326/2003, l’amministrazione ha il dovere di procedere prioritariamente all’esame della domanda di condono, la quale impone all’amministrazione una nuova valutazione sugli illeciti edilizi ed il superamento degli eventuali originari provvedimenti repressivi posto che, in caso di accoglimento, l’abuso compiuto viene sanato, mentre, in caso di rigetto, l’autorità amministrativa è comunque tenuta a reiterare l’ingiunzione a demolire, fissando un nuovo termine per consentire all'interessato di ottemperare.
Ne deriva che, nella pendenza della definizione di tali domande, non può essere adottato alcun provvedimento di demolizione.
Tale disposizione si applica anche ai condoni presentati ai sensi dell’art. 39 della L. n. 724/1994 e dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003, che richiamano la disciplina previgente del 1985.
non potrebbe, evidentemente, che giovarsi.
Alla stregua di quanto sopra, il ricorso merita accoglimento e, pertanto, l’ordinanza di demolizione in epigrafe deve essere annullata.
Le spese di lite possono essere compensate, stante la peculiarità della fattispecie e il generale andamento del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 134 del 23.09.2025, notificata in data 30.09.2025, emessa dal Comune di Solofra.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
IC Di TI, Referendario, Estensore
RA Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC Di TI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO