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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 154/2012 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 154/2012 R.G., posta in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 cpc, con provvedimento del 25.11.2025 emesso in esito alla udienza del
24.11.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da in persona del Sindaco p.t., c.fisc. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. GALLUZZO PIETRO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., c.fisc. ,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GRAVINA SERGIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti unitamente e disgiuntamente all'avv. DORI MARCO
APPELLATO
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche - appello avverso la Sentenza n. 393 del
Tribunale di Locri pubblicata in data 28.9.2011, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 1344/2010 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 05/04/2012 il in persona Parte_1 del Sindaco p.t., proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza n. 393/2011 emessa e pubblicata dal Tribunale di Locri in data 28.9.2011.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 13.9.2012 si costituiva la
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto
[...] dell'appello.
1 La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 12.9.2016. A detta udienza nessuna parte compariva e la causa veniva rinviata ex art. 309 cpc alla udienza del 9.6.2016, con provvedimento ritualmente comunicato.
Anche a detta udienza nessuna parte compariva e la causa veniva cancellata dal ruolo.
Con provvedimento del 31/10-3/11.2025 ritualmente comunicato si è fissata l'udienza del
24.11.2025 per provvedere alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
A tale udienza non sono state depositate note scritte e la causa è stata riservata per la decisione.
Invero, poiché il giudizio di primo grado - iscritto al n. 1344/2010 R.G - è stato instaurato in data successiva al 22.8.2008 – data di entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc - alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c..
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del
T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione
(secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn.
25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...] contro Parte_2 [...]
Controparte_2
così decide:
[...]
1) Dichiara l'estinzione del processo di appello.
2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 25/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
2
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 154/2012 R.G., posta in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 cpc, con provvedimento del 25.11.2025 emesso in esito alla udienza del
24.11.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da in persona del Sindaco p.t., c.fisc. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. GALLUZZO PIETRO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., c.fisc. ,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GRAVINA SERGIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti unitamente e disgiuntamente all'avv. DORI MARCO
APPELLATO
OGGETTO: Appalto di opere pubbliche - appello avverso la Sentenza n. 393 del
Tribunale di Locri pubblicata in data 28.9.2011, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 1344/2010 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 05/04/2012 il in persona Parte_1 del Sindaco p.t., proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza n. 393/2011 emessa e pubblicata dal Tribunale di Locri in data 28.9.2011.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 13.9.2012 si costituiva la
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto
[...] dell'appello.
1 La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 12.9.2016. A detta udienza nessuna parte compariva e la causa veniva rinviata ex art. 309 cpc alla udienza del 9.6.2016, con provvedimento ritualmente comunicato.
Anche a detta udienza nessuna parte compariva e la causa veniva cancellata dal ruolo.
Con provvedimento del 31/10-3/11.2025 ritualmente comunicato si è fissata l'udienza del
24.11.2025 per provvedere alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
A tale udienza non sono state depositate note scritte e la causa è stata riservata per la decisione.
Invero, poiché il giudizio di primo grado - iscritto al n. 1344/2010 R.G - è stato instaurato in data successiva al 22.8.2008 – data di entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc - alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c..
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del
T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione
(secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn.
25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...] contro Parte_2 [...]
Controparte_2
così decide:
[...]
1) Dichiara l'estinzione del processo di appello.
2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 25/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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