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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 10/09/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.210 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2025, promosso da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Birori (Nu) alla via Aldo Moro n. 6 e presso lo studio dell'Avv. DIANA
FEDERICA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto e
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in via Mazzini n. 6 a Sassari e presso lo studio dell'Avv. MELONI
GRAZIELLA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra e Controparte_1 Parte_1 celebrato in Birori in data in Birori il 14.08.2004, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.1 parte I dell'anno 2004, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del predetto comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei Pubblici Registri;
2. il sig. corrisponderà la somma pari ad euro 250,00 mensili a titolo di Controparte_1
Pagina 1 contributo per il mantenimento della IA , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, entro il giorno 5 di ogni mese che verrà bonificata sulla carta poste pay intestata alla IA , da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat oltre il 50% delle spese Per_2 straordinarie come determinate dal protocollo del CNF;
3. l'obbligo patrimoniale a carico di verso la IA potrà essere Controparte_1 Per_1 modificato e/o estinto quando la medesima raggiungerà un'autonoma indipendenza economica, in ogni caso, le parti sono concordi nel ritenere che detto obbligo cesserà il 19.09.2030, ovvero, al compimento del ventiseiesimo anno di età di;
Per_1
4. le parti concordano che la sig.ra unitamente alla IA potranno abitare in via Parte_1 Per_1 esclusiva nell'immobile familiare fino a quando quest'ultima compirà il ventiseiesimo anno di età, ossia sino al 19.09.2030; dopo tale data, i coniugi potranno disporre disgiuntamente e/o congiuntamente la vendita dell'immobile o in alternativa una delle parti riscatterà la quota di proprietà dell'altra, previa perizia tecnica volta a determinare il valore commerciale della casa CP_ familiare;
il sig. , sino alla data sopra indicata, continuerà ad utilizzare in via esclusiva il piano seminterrato come stabilito nella sentenza di separazione personale dei coniugi;
5. spese compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, conclude chiedendo che il Tribunale voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da con Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro proposto”.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/01/2025, e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1 congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra riportate.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Birori (NU) il 14/08/2004 (atto n. 1, parte 1, Anno
2004).
Dalla predetta unione è nata la IA in data 28.09.2004 a Bosa, oggi maggiorenne ma non Per_1 ancora economicamente indipendente.
Con sentenza non definitiva n. 589/10 emessa in data 22.07.2010, il Tribunale di Oristano aveva pronunciato la separazione dei coniugi.
Con successiva sentenza n. 549/2011, resa il 19.09.2011, il Tribunale di Oristano definitivamente aveva disposto l'affidamento della IA allora minorenne, a entrambi i genitori stabilendo che Per_1 la stessa avrebbe vissuto con la madre, con esercizio del diritto di visita da parte del padre e ponendo
Pagina 2 a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare la somma di euro 300,00, quale contributo nell'obbligo del mantenimento della IA minore.
Per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale, sita in Birori v. Umbria n.28, il piano CP_ seminterrato della stessa era stato concesso in uso esclusivo al sig. e il piano superiore di detto CP_ domicilio alla sig.ra (con l'obbligo, assunto dal in accordo tra i coniugi, di murare a Parte_1 sue spese la porta interna di collegamento tra il piano seminterrato ed il piano superiore e di separare gli impianti elettrico e idrico entro il 15.06.2011).
Le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis.51 co. 2, c.p.c., dando atto di non intendere riconciliarsi e confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente in sede di separazione (10/11/2009) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (21/01/2025), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra
[...]
e . Parte_1 Controparte_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Nulla deve osservarsi con riguardo all'affidamento della IA e al diritto di visita, stante il raggiungimento della maggiore età da parte della stessa, attualmente di ventun anni, ancora non indipendente dal punto di vista economico.
Le parti hanno concordemente previsto di continuare ad abitare nella casa coniugale, della quale sono comproprietarie al 50%, poiché il seminterrato continuerà ad essere occupato in via esclusiva dal sig. CP_
ma l'abitazione principale verrà assegnata alla sig.ra in quanto coabitante con la Parte_1
Pagina 3 IA e ciò sino al compimento del ventiseiesimo anno di età di quest'ultima, ovvero sino al Per_1
19.09.2030.
Nulla osta a prendere atto del suddetto accordo, in quanto non formulato nel senso di una formale assegnazione (la cui durata non può essere predeterminata, attenendo alla necessità di tutela della prole non economicamente indipendente, non valutabile ex ante per il futuro) ma quale reciproco impegno tra le parti.
Così, difatti, è costantemente orientata anche la Suprema Corte, per la quale “per il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito deve valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (Cassazione civile sez. I,
31/07/2023, n. 23245).
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, concordato dalle parti in euro 250,00 mensili, risulta conforme a garantire un'adeguata contribuzione alle esigenze di vita di tenuto conto, alla luce della lieve riduzione dell'importo Per_1 rispetto alla separazione, dell'età raggiunta dalla medesima (quasi ventunenne), idonea a consentirle
– in assenza di un percorso di studi o di formazione ancora in essere, di cui le parti non hanno fatto menzione – di iniziare a reperire, almeno parzialmente, i primi introiti da una propria attività lavorativa.
Ciò, peraltro, è coerente con l'indicazione fornita dalle parti stesse, le quali hanno aggiunto alle proprie conclusioni che l'obbligo patrimoniale a carico di verso la IA Controparte_1 Per_1 potrà essere modificato e/o estinto quando la medesima raggiungerà un'autonoma indipendenza economica, in ogni caso, concordando nel ritenere che detto obbligo cesserà il 19.09.2030, ovvero, al compimento del ventiseiesimo anno di età di Per_1
La previsione di una cessazione dell'obbligo di contribuzione da parte del padre al compimento del ventiseiesimo anno d'età della IA è in questa sede accoglibile dovendosi presumere che, secondo l'id quod plerumque accidit, a quel momento avrà raggiunto un'età tale da assicurarle tutti gli Per_1 strumenti per essere indipendente economicamente o, comunque, per procurarsi l'indipendenza.
Pagina 4 Resta, peraltro, inteso che la stessa in quanto di maggiore età, aveva la possibilità di intervenire Per_1 nel presente giudizio al fine di far valere i propri diritti laddove non in accordo con quanto richiesto dai genitori e avrà, per altro verso, la possibilità di agire in sede di modifica anche in futuro.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Birori (NU) il 14/08/2004 tra
[...]
, nata a [...] il [...] e nato in Parte_1 Controparte_1
GERMANIA il 22/05/1976, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1, Parte I, Anno 2004 - Comune di Birori).
Sull'accordo tra le parti:
2. dispone che il sig. corrisponda la somma pari ad euro 250,00 mensili Controparte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della IA maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, entro il giorno 5 di ogni mese che verrà bonificata sulla carta
Poste-Pay intestata alla IA , da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat Per_2 oltre il 50% delle spese straordinarie come determinate dal protocollo del CNF;
3. dispone, fermo restando che l'obbligo patrimoniale a carico di verso Controparte_1 la IA potrà essere modificato e/o estinto quando la medesima raggiungerà Per_1 un'autonoma indipendenza economica, che l'obbligo di contribuzione cessi automaticamente alla data del 19.09.2030, ossia al compimento del ventiseiesimo anno di età di Per_1
4. prende atto che, sulla base di quanto concordato dai coniugi, la sig.ra , unitamente Parte_1 alla IA potrà abitare in via esclusiva nell'immobile familiare fino a quando Per_1 quest'ultima compirà il ventiseiesimo anno di età, ossia sino al 19.09.2030; prende altresì atto che, dopo tale data, i coniugi potranno disporre disgiuntamente e/o congiuntamente la vendita dell'immobile o in alternativa una delle parti riscatterà la quota di proprietà dell'altra, previa perizia tecnica volta a determinare il valore commerciale della casa familiare;
prende atto che CP_ il sig. sino alla data sopra indicata, continuerà ad utilizzare in via esclusiva il piano seminterrato come stabilito nella sentenza di separazione personale dei coniugi;
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Pagina 5 Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 1/9/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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