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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/12/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' CP_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
02.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1066/2023 R.g. Previdenza avente ad oggetto: fondo di garanzia
TRA
(c.f.: , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Mazza Gaetano ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
NONCHE'
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t.
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023 la parte ricorrente, premesso di aver prestato attività lavorativa dal 01.10.2003 all'11.02.2023, con mansioni di commessa inquadrata nel IV livello del
CCNL di settore, alle dipendenze della società “ ” operante nel Controparte_4
Pag. 1 di 6 settore del commercio al dettaglio di prodotti tessili e di abbigliamento, ha esposto che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la società non ha corrisposto il TFR dovuto, pari ad € 13.555,75 così come emerge dalla certificazione unica 2014; che con sentenza nr. 91/2015 il
Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento della suddetta società; di aver presentato domanda di insinuazione al passivo e che, tuttavia, in data 08.05.2019, il Giudice delegato ha dichiarato chiusa la predetta procedura fallimentare per mancanza di attivo;
che nella relazione del rendiconto di gestione il Curatore, avv. Giovanni Siciliano, ha indicato che la ricorrente vantava un credito per
TFR maturato era di € 13.555,78, specificando altresì che «non esiste alcun passivo accertato, atteso che nonostante le domande di insinuazione al passivo delle sig.re … SS…SA … SS …, non si è Pt_1 mai proceduto alla verifica dei crediti, tanto anche in virtù del decreto ex art. 102 l.f.”; di avere inoltrato in data
26.06.2019 domanda all' – Fondo di garanzia - per ottenere il pagamento del TFR;
che tale CP_1 domanda è stata rigettata con comunicazione del 22.10.2019; di aver proposto in data 10.03.2021 ricorso per decreto ingiuntivo contro il datore di lavoro per ottenere il pagamento del TFR;
che il ricorso monitorio è stato rigettato;
che la in data Controparte_4
21.06.2019 è stata cancellata dal registro delle imprese e di aver per tale motivo depositato in data
13.07.2021 ricorso per decreto ingiuntivo contro il sig. in qualità di ultimo Controparte_5 liquidatore nonché proprietario del 100% del capitale sociale;
che anche tale ricorso monitorio è stato rigettato;
che il sig. ha rilasciato autodichiarazione di impossidenza;
che in Controparte_5 data 07.02.2022 ha presentato nuova domanda all' – Fondo di garanzia - per il pagamento del CP_1 trattamento di fine rapporto allegando la visura della società e l'autodichiarazione di impossidenza del sig. che con comunicazione del 20.07.2022 l' ha rigettato la domanda perché il CP_5 CP_1 credito non risulta provato con provvedimento giudiziario.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire dall' pari ad € 13.555,78 oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_6 monetaria dalla scadenza sino all'effettivo saldo. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda per CP_1 mancanza di prova dell'insolvenza del datore di lavoro nonché per decadenza dall'azione giudiziaria.
Nonostante la regolarità della notifica, la non si è costituita e deve esserne dichiarata la CP_3 contumacia.
Letti gli atti ed esaminati i documenti, la causa, documentalmente istruita, viene decisa ai sensi dell'art. art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Pag. 2 di 6 La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, secondo quanto espressamente prevede CP_ la L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, è stato istituito presso l' con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod. civ., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto (comma 1).
Come hanno rilevato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza nr. 14220/2002, richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale, l'istituzione del Fondo di garanzia rende evidente l'attuazione di una forma di assicurazione sociale.
Nel senso della natura tipicamente previdenziale della prestazione di cui è causa si è espressa la
Suprema Corte di Cassazione in una importante pronuncia laddove si è sostenuto testualmente che
«Il diritto positivo non consente di dubitare della natura previdenziale dell'obbligazione posta a carico del CP_6
. L'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
[...] dipendenti), al comma primo, comprende espressamente il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto tra le forme di previdenza a carattere temporaneo, diverse dalle pensioni, che sono fuse nell'unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti"; l'art. 46 dello stesso testo normativo, CP_ al primo comma, demanda al comitato provinciale dell' di decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell' concernenti, tra l'altro, "le prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine CP_2 rapporto". La qualificazione si pone in perfetta coerenza con la disciplina specifica dell'istituto, dettata dall'art. 2 CP_ della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il Fondo di garanzia è istituito presso l' con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato
a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata». (Cassazione civile , sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4183).
Secondo l'indirizzo consolidato della Suprema Corte spetta al lavoratore, in caso di insolvenza del datore non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare ai fini dell'accoglimento della CP_ domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il T.f.r. istituito presso l' l'onere di dimostrare che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un
Pag. 3 di 6 serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata: in misura di un'ordinaria diligenza del creditore, comportante che egli debba tentare le forme di esecuzione che si prospettino fruttuose, non essendo invece tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie o allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità
(Cass. n. 579/2019).
In tale prospettiva, si è precisato che il lavoratore è tenuto non già ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo a rispettare quelli relativi al procedimento previdenziale, potendosi limitare ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole: il che si verifica dal punto di vista oggettivo, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, in presenza di beni che risultino dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, "allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione" (Cass. nr. 14020/2020; Cass., nr.36943/2021).
Detto questo, va anche chiarito che, per completezza di analisi, che la giurisprudenza di merito sulla questione ha elaborato i seguenti principi relativamente ai presupposti oggettivi e soggettivi del
TFR richiesto al Fondo di Garanzia: “ai fini di poter richiedere il pagamento del TFR al Fondo di Garanzia,
è stato affermato dalla giurisprudenza recente che dovranno sussistere i requisiti di cui all'art. 2120 c.c., ossia: 1) che
l'obbligo di pagamento del TFR in capo al datore di lavoro sia effettivamente venuto ad esistenza;
2) che il datore di lavoro versi in stato di insolvenza. In tale contesto, all' quale gestore del è preclusa la CP_1 Controparte_6 possibilità di sollevare eccezioni fondate su ragioni interne al rapporto, per contestare esistenza e entità dei crediti, ma potranno essere oggetto di accertamento i presupposti oggettivi e soggettivi alla base della fattispecie previdenziale” ( cfr. Corte appello sez. lav. - Brescia, 23/08/2022, n. 221).
E' indubitabile che nel caso della ricorrente sussistono tutti i requisiti indicati dalla Corte di
Appello di Brescia;
ovvero l'obbligo di pagamento del TFR in capo al datore di lavoro (cfr. CUD
2014 rilasciato dalla stessa parte datoriale (doc. n.2); è incontestato che il datore di lavoro versa in stato di insolvenza (il Tribunale di Napoli con sentenza n. 91/2015 emessa in data 10.04.2015 ha, infatti, dichiarato il fallimento della;
la ricorrente ha, Controparte_4 effettivamente, presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento;
il giudice fallimentare in data 08.05.2019 ha dichiarato chiusa la predetta procedura fallimentare per mancanza di attivo;
nella relazione del rendiconto di gestione il Curatore, avv. Giovanni Siciliano, ha indicato che il credito della ricorrente per TFR maturato è di € 13.555,78 (doc e 4).
Pag. 4 di 6 Nel caso in esame è indubbio che la parte ricorrente si è sempre e tempestivamente attivata per la soddisfazione del proprio credito. È indubbio altresì che l'istante non è munita di un titolo giudiziario ed infatti l' ha chiesto il rigetto della domanda proprio perché sprovvista di un CP_1 titolo esecutivo che accerti il suo credito.
Tuttavia, nella specie, non può non essere sottolineata la particolare situazione in cui si è trovata la ricorrente che certamente non è stata inerte e passiva ed anzi si è, come detto, tempestivamente - più volte ed in più ambiti - attivata per la soddisfazione del proprio credito.
Alla luce della tempistica e dei numerosi atti giudiziali ed extragiudiziali compiuti dalla ricorrente deve ritenersi che tutta la procedura attivata è da considerarsi pienamente tempestiva.
La ricorrente ha regolarmente e tempestivamente richiesto il pagamento del TFR all' e, CP_1 pertanto, le spetta il pagamento a tale titolo della somma di € 13.555,78.
Ed invero, sussistono tutti i requisiti per l'intervento del Fondo di garanzia, giusta Cass. Civ.
Sez. Lavoro N.7924/2017, ovvero: a) la avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;
b)
l'inadempimento del datore di lavoro per mancato pagamento del TFR;
c) l'insolvenza del medesimo datore di lavoro.
Deve pertanto accertarsi e dichiararsi il diritto di alla liquidazione del Tfr, da Parte_1
CP_ parte dell' Garanzia - per euro € 13.555,78 condannando l al pagamento di Controparte_6 tale importo come in dispositivo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per quanto attiene agli accessori del tfr si registra l'ultimo orientamento della Suprema Corte
(cfr Cass. 3939/04, 23930/04 e 27917/05 e di recente Cassazione civile sez. lav.28 luglio 2011 n.
16617) che ha ritenuto che la corresponsione del TFR a carico del fondo ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del prestatore di lavoro. Ciò consente di ricondurre il momento di insorgenza degli accessori alla presentazione della domanda all' anche se non incide sul cumulo degli interessi CP_1 legali e della rivalutazione monetaria dal momento che l'accollo da parte dell del debito del CP_1 datore di lavoro deve essere volto a soddisfare il credito inadempiuto nel suo ammontare complessivo (cfr Cass. 27917/05 e 16617/2011) con la conseguenza che sulla sorta maturano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come sopra precisato e fino alla data del pagamento. Del resto, la legge 80/92 per l'accollo a carico del Fondo delle ultime tre mensilità -la cui finalità assimilabile al TFR e la cui natura previdenziale sono state ribadite dalla Cassazione n.27917/05 - prevede espressamente la decorrenza degli interessi e della rivalutazione dalla data della domanda.
Nel caso in esame, appare giusto far decorrere gli accessori del tfr dalla data della seconda domanda all' del 07.02.2022, atteso che è solo con riferimento ad essa (e non anche alla CP_1
Pag. 5 di 6 precedente domanda del 26.06.2019) che possono dirsi perfezionati tutti i presupposti per l'acceso al fondo di garanzia.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell con CP_1 distrazione. Sono determinate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., tenuto conto del riconosciuto e dei parametri minimi attesa la non complessità in punto di diritto della questione esaminata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda e condanna l' - al pagamento in favore della Controparte_6 parte ricorrente della somma di € 13.555,78 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa del
07.02.2022 sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.697,00 oltre iva e CP_1 cpa, se dovuti, nonché rimborso forfettario per legge, con attribuzione.
SI COMUNICHI.
Nola, 02.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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